Contratto di rete: le agevolazioni fiscali

Analisi degli ultimi chiarimenti in materia di agevolazioni per le cosiddette “reti di imprese”.

Il D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), convertito con modificazioni con L. 9 aprile 2009, n. 33 ed ulteriormente modificato dall’art.1, c.1, l. 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia) ha introdotto all’articolo 3 comma 4 il contratto di rete d’impresa. Importanti novità sono state introdotte con il comma 2-quater del D.L. n. 78/2010.

Con circolare 14 aprile 2011, numero 15/E, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale.

 

Ambito normativo del contratto di rete

La funzione principale del contratto di rete è la definizione di regole attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono realizzare progetti industriali comuni, diretti in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la competitività.

Il legislatore, all’articolo 3, comma 4-ter del D.L. 10.02.2009, stabilisce che attraverso il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

E quindi, mediante il cd. “programma comune di rete”, gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” per perseguire lo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

 

Approfondisci:  I profili giuridici del contratto di rete

 

Imprese beneficiarie

Beneficiarie dell’agevolazione in esame sono le “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”.

Possono quindi accedere all’agevolazione sia le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, sia le imprese che hanno aderito a un contratto di rete già esistente1, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale.

 

Fondo patrimoniale

Il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il contratto, che deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, deve indicare

  1. la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
  2. l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
  3. l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera A del codice civile;
  4. la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
  5. l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell`organo.

Secondo quanto disposto dal comma 4-quater, il contratto di rete e` iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Infine, il comma 4- quinquies, prevede che alle reti delle imprese si applicano le disposizioni dell`articolo 1, comma 368, lettera B, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

 

Aspetti fiscali del contratto di rete

Presupposti agevolativi

In sostanza, la realizzazione del contratto si sviluppa attraverso un programma comune fra le aziende partecipanti, assimilabile dal punto di vista economico, ad un progetto industriale in cui i contraenti stabiliscono fra loro le regole per poter conseguire lo scopo comune.

In ambito tributario con le modifiche apportate all’art. 42 del DL 78/2010 in sede di conversione nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, sono state definite le disposizioni in materia di “reti di impresa”.

In particolare è stata disposta la detassazione degli utili reinvestiti da parte delle imprese aderenti ai nuovi contratti di rete.

Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, infatti, la quota dei profitti che sarà destinata:

  • al fondo patrimoniale comune ovvero
  • al patrimonio destinato alla realizzazione dal programma di rete,

se accantonata ad apposita riserva, concorrerà a formare il reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.

Gli utili d’esercizio, tuttavia, devono essere utilizzati per la realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Ad esempio, se l’assemblea delibera di accantonare l’utile il 30/04/2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31/12/2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato è il 31/12/2012.

Trattasi quindi, come precisato dalla circolare Agenzia delle entrate 15.02.2011, n. 4/E, di un vero e proprio regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato.

Relativamente alla nozione di <investimenti> la circolare Agenzia delle entrate 14.04.2011, n. 15/E, chiarisce che benché la norma in esame demandi al programma comune di rete l’individuazione dei medesimi, “…ritiene che, nella realizzazione di detti investimenti, possano considerarsi ammissibili – in linea generale – i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale. Possono altresì considerarsi ammissibili i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete.

In tal caso, rileva il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.

Rimane ferma la necessità di dimostrare, anche con adeguata documentazione amministrativa e contabile, che i predetti costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.

In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Sebbene la norma non chiarisca se trattasi di utili netti o al lordo dell’imposta (Ires) è presumibile1 che il legislatore intendesse riferirsi ad un regime di esenzione al netto delle imposte stimate…continua nel PDF scaricabile ⇓

 

SCARICA L’ARTICOLO COMPLETO IN PDF

Scarica il documento