La detassazione dei premi di produttività

analizziamo l’evolversi della disciplina di favore per la tassazione agevolata dei premi di produttività, con particolare attenzione alle norme relative all’anno in scorso

Sommario

L’agevolazione fiscale prorogata dalla legge di stabilità in attuazione del disposto dell’art. 53 del d.l. 78/2010, riguarda i lavoratori del settore privato i quali, se previsto nei contratti o negli accordi territoriali o aziendali (anche se non formalmente documentati), possono fruire di un regime di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui compensi legati ad incrementi di produttività.

La legge fa rientrare l’agevolazione in un limite complessivo di 6.000 euro e la riserva ai lavoratori dipendenti titolari di un reddito non superiore a 40.000 euro.

Il datore di lavoro dovrà semplicemente adempiere ai propri oneri dichiarativi, tra i quali l’attestazione prevista per l’applicabilità dell’imposta sostitutiva, in sede di predisposizione del CUD.

  • La circolare 3/E del 14 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate: “Art.1, comma 47, della legge n. 220 del 2010: imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività”.

Con la circolare 3/E del 14 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 1, c. 47, della Legge del 13 dicembre 2010 n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, cd. legge di stabilità 2011, emanata in attuazione dell’art. 53 del D.l. 78/2010 conv. dalla Legge n. 122 /2010, rubricato “contratto di produttività” .

Tale norma, ha prorogato, per il periodo d’imposta 2011, l’applicazione del regime d’imposta sostitutiva introdotta per il 2008, dall’art. 2 del d.l. 27 maggio 2008 n.93, conv. dalla legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede: 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L’imposta sostitutiva e’ applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007”.

La medesima agevolazione, per l’anno 2009, è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall’art. 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, conv. dalla legge n. 2 del 28/01/2009 e dall’art.2 , commi 156 e 157, della l.23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.

L’articolo richiamato Detassazione contratti di produttività”, prevedeva che per il periodo d’imposta 2010 beneficiassero dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Tale importo massimo, spiega la circolare, deve intendersi al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica basata sulla considerazione che il beneficio trova fondamento nei limiti reddituali dell’anno precedente.

Per il periodo d’imposta 2011, il regime di tassazione sostitutiva è stato prorogato dal citato art. 53 del decreto legge n. 78/2010, conv. dalla legge 122/2010.

Secondo l’art. 53 del D.L. 78/2010, rubricato “contratto di produttività”, “Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali…”.

La norma eleva a 40.000 euro il limite reddituale previsto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, fermo restando il limite complessivo di 6000 euro lordi.

La circolare sottolinea due importanti differenze intercorrenti tra i citati art. 5 ed art. 53 .

In primis, osserva, che nel prorogare l’agevolazione, l’art. 53 non ripropone la facoltà concessa al lavoratore di rinunciare espressamente (rinuncia scritta) a quest’ultima.

Tuttavia, la circolare si esprime nel senso che la suddetta facoltà deve comunque intendersi riconosciuta al lavoratore con la conseguente assoggettabilità a tassazione ordinaria degli importi agevolabili nell’ipotesi di rifiuto dell’agevolazione stessa.

Un altro interessante aspetto dell’ultima norma di proroga consiste nell’evidente limitazione dell’ambito soggettivo di applicabilità del regime di tassazione sostitutiva in commento, derivante dall’assunto secondo cui deve trattarsi di somme erogate “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali…” ,assunto che implica l’evidente esclusione dal beneficio fiscale delle somme derivanti da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Un ulteriore perplessità dissipata dalla circolare, riguarda l’assenza di un esplicita indicazione circa l’ ammontare dell’aliquota da applicare.

L’art. 53 non aveva, infatti, stabilito il quantum dell’imposta sostitutiva ed aveva demandato al governo, sentite le parti sociali, la determinazione – entro il 31 dicembre 2010, “del sostegno fiscale contributivo previsto per l’applicazione della disposizione”.

L’art.1, c. 47, più volte citato, nel dare attuazione all’art. 53 del d.l. 78/2010, ha modificato l’art. 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, confermando le modifiche introdotte dal primo (proroga al 31 dicembre 2011 – limite di 40.000 euro).

L’ammontare dell’aliquota si desume,quindi, evidenzia la circolare, dal combinato disposto dei due articoli e deve intendersi confermata nella misura del 10%, già fissata dalla legge istitutiva del beneficio.

In assenza del provvedimento del governo di cui all’art. 53, c. 3, del D.L. 78/2010 ed, in assenza dell’art.1, c. 47, della “legge di stabilità 2011”, l’agevolazione non avrebbe potuto, infatti, trovare applicazione immediata anche per il periodo d’imposta in corso.

Il documento dell’Amministrazione finanziaria ribadisce il rispetto del perimetro applicativo delineato dal D.L. 78 che, come abbiamo visto, richiama i contratti collettivi di cd. diritto comune che, notoriamente, possono anche non avere forma scritta non essendo previsto per essi un onere di tipo formale in quanto sottoposti al principio generale di libertà di forma, anche per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

AI fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, espone la circolare, è sufficiente, quindi, che il datore di lavoro, nel CUD , attesti che:

  • le somme sono correlate ad incrementi di produttività, produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

  • le somme sono state erogate, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Naturalmente, il datore di lavoro dovrà poter dimostrare, ove richiesto, l’esistenza di tale accordo.

Seguono alcuni ulteriori ed interessanti precisazioni in merito al contenuto dei contratti e degli accordi aziendali, con le quali si chiarisce che essi possono anche replicare i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento ovvero che è ammesso stipulare accordi territoriali quadro o aziendali, che recepiscano i medesimi contenuti dei contratti nazionali di riferimento quanto a straordinario, turni, lavoro notturno. Ciò perchè, in passato, la misura ha trovato applicazione anche con riguardo ai contratti collettivi nazionali di settore.

In ogni caso, non è nemmeno necessario che l’accordo o il contratto dichiarino espressamente e formalmente che le somme corrisposte sono finalizzate ad incrementi di produttività.

L’Agenzia delle Entrate offre ancora delucidazioni, – specificando che sono riconducibili alla nozione di accordo collettivo ai fini della normativa in esame – sui ristorni ai soci delle cooperative “nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività”.

Essi costituiscono, infatti, secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. 8 settembre 1999, n. 9513), “una integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio e sono erogati sulla base dell’atto costitutivo (art. 2521 c.c.) condiviso dai soci-lavoratori e deliberati dalla collettività dei soci cooperatori in sede assembleare (art. 3 l. 142/2001)”.

La circolare conclude con una ricognizione degli istituti riconducibili agli incrementi definiti dalla norma e legati all’andamento economico dell’impresa, individuandoli nei seguenti:

  • straordinario -> interamente detassabile ;

  • lavoro a tempo parziale -> interamente detassabil;

  • lavoro notturno -> detassabile in ragione delle ore di servizio prestate più l’eventuale maggiorazione per le ore di ordinario lavoro, prestate in orario notturno;

  • lavoro festivo -> detassabile la maggiorazione per il lavoro festivo prestato da parte di lavoratori il cui giorno di riposo non coincide con la domenica;

  • indennità di turno e/o maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente articolato su turni -> interamente detassabili.

In chiusura, viene dedicato uno spazio al caso specifico dell’istituto della somministrazione di lavoro.

Tale istituto rimette ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore le modalità di applicazione della misura trattata.

Il documento di prassi spiega, dunque, che come chiarito con circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, ai lavoratori in somministrazione dipendenti da agenzie di lavoro, l’imposta sostitutiva si applica, anche nelle ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della Pubblica Amministrazione. Ciò in quanto il lavoratore appartiene al settore privato e le somme percepite a tale titolo rientrano nell’ambito di operatività della norma.

A nulla rileva il disposto di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 276 del 2003 secondo cui “i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa”.

9 marzo 2011

Cinzia Bondì