Rottamazione dei ruoli: ecco come deve comportarsi il contribuente

la Cassazione si occupa dei condoni per cui era stata richiesta la rateizzazione dell’importo: vediamo come doveva correttamente comportarsi il contribuente.

Con sentenza n. 24316 del 1° dicembre 2010 (ud. del 28 settembre 2010) la Corte di Cassazione si è occupata della cd. Rottamazione dei ruoli, prevista e disciplinata dall’art. 12 della L. n. 289/2002.

La sentenza

Il condono previsto dall’art. 12 della L. n. 289 del 2002 ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, (v. Cass., 177/2010, n. 20746).

Osserva la sentenza che,

“nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo scritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario, la norma in argomento non prevede invero alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, gravando sul contribuente, ai fini dell’accertamento della corrispondenza tra quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia, l’onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano al 25% dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni), oltre alle eventuali spese (cfr. Cass., 3/2/2006, n. 2410; Cass., 8/7/2005, n. 14440. V. anche Cass., 30/6/2006, n. 15113)”.

La stessa Corte rileva che

“trattasi invero di una particolare forma di sanatoria … di natura diversa rispetto a quelle previste alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, (c.d. condono premiale), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (cfr. Cass., 31/8/2007, n. 18353)”.

Tale condono, pertanto, è

“condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand’anche si tratti di mero ritardo nel versamento dell’ammontare residuo dovuto (ipotesi invero non ricorrente nella specie), la definitiva inefficacia della sanatoria”.

La stessa Corte afferma che a tale forma di definizione non può ritenersi applicabile il principio affermato con riferimento

“alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410; Cass., 22/3/2006, n. 6370)”.

Orbene

“nelle ipotesi di rateizzazione dell’importo dovuto per tale tipo di condono è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda seguita dal versamento della prima delle rate. Alla luce di ciò appare evidente che non può essere richiesto il pagamento dell’intero importo di cui alle cartelle contenute nel condono presentato per il solo fatto che non sia stata pagata la seconda ed ultima rata pari ad Euro 39.517,35 (20% del 25%), ma doveva procedersi ad iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente alla rata non versata, con addebito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata oltre gli interessi legali”.

Brevi indicazioni normative

L’art.12, della legge n.289 del 27 dicembre 2002 ha previsto per i contribuenti la possibilità di chiudere le controversie aventi ad oggetto i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali.

La norma è stata approfondita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/E del 18 febbraio 2004, che comunque richiama – per larga parte – le istruzioni diramate con le circolari n.12/E del 21 febbraio 2003, n.22/E del 29 aprile 2003 e 51/E del 25 settembre 2003.

Come è noto, i contribuenti destinatari di carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, nonché, in seguito alle modifiche successivamente introdotte, i ruoli affidati ai concessionari entro il 30 giugno 2001, potevano estinguere il proprio debito con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo che – come precisato dalla circolare n.12/E/2003 – è pari alla somma del capitale, interessi e sanzioni, e il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per le procedure esecutive avviate.

La circolare n.7/04 ha ricordato che “per ruoli emessi da uffici statali devono intendersi quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che di natura non tributaria ( in tal senso recita il comma 2-decies dell’articolo 1 del decreto legge n.143 del 2002)”, e pertanto non sono ammessi alla definizione, fra l’altro, i ruoli inerenti i contributi INAIL, trattandosi di ente appartenente al c.d. ‘parastato’.

La definizione del ruolo era

“ammessa anche per il soggetto passivo della procedura esecutiva che non sia né debitore, né coobbligato ( come ad esempio il proprietario dell’immobile gravato da privilegio), ma che abbia un interesse attuale e concreto a sottrarsi all’azione esecutiva mediante l’estinzione del debito. Costui, infatti, al momento dell’esercizio dell’azione esecutiva, ossia nella fase di riscossione in cui si colloca la definizione agevolata prevista dall’art.12, è responsabile di fatto del pagamento del tributo e non è pertanto estraneo al rapporto tributario”.

Modalità di definizione diverse erano previste a secondo che trattasi di ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997, nel periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 2000 e tra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001.

Per l’estinzione del debito occorreva sottoscrivere entro il 16 aprile 2004 l’atto di definizione e contestualmente provvedere al pagamento di almeno l’80% delle somme dovute. L’importo residuo doveva, in ogni caso, essere versato entro il 16 marzo 2005 (salvo diversa rideterminazione dei termini) con la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

A seguito del versamento del debitore, il concessionario doveva sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo.

Per i ruoli affidati ai concessionari della riscossione anteriormente al 1° gennaio 1997 la norma non prevedeva particolari modalità: pertanto, nei casi in cui i contribuenti non ricevano l’invito alla definizione, gli stessi debitori dovevano recarsi presso gli sportelli dei concessionari e provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento della definizione (pagamento, entro il 16 aprile 2004, dell’80% delle somme dovute).

Per i ruoli affidati ai concessionari nel periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 2000, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n.289/02, i concessionari dovevano informare i debitori, della possibilità di sottoscrivere, entro il 16 aprile 2004, apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della definizione in esame, versando contestualmente l’80% delle somme.

La possibilità di aderire alla definizione agevolata è stata prevista anche per i ruoli affidati ai concessionari nel periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001: in questo caso, i concessionari della riscossione dovevano informare i debitori, della possibilità di definizione agevolata entro il 16 febbraio 2004, e i contribuenti dovevano sottoscrivere l’atto di adesione entro il 16 aprile 2004, versando, entro la stessa data, almeno l’80% delle somme dovute.

Si ricorda che il documento di prassi n.22/03 ha precisato che

“per l’individuazione dei ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 2001 occorre avere riguardo al disposto dell’art.4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n.321, secondo cui per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo della norma in esame i ruoli la cui consegna si intende effettuata il giorno 10 luglio 2001, nel presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 30 giugno 2001”.

21 dicembre 2010

Roberta De Marchi