La rottamazione dei ruoli per i contribuenti che hanno piani di rateazione in corso

si avvicina la scadenza per la rottamazione dei ruoli, delle cartelle esattoriali, esaminiamo alcune questioni, in particolare per chi ha già una rateazione in corso

comm.tel-rottamaz.cartelleIl 31 marzo si avvicina a “grandi passi” e gli operatori sono chiamati in questi giorni a valutare la convenienza dell’operazione “rottamazione” dei ruoli. Per il momento non sono stati forniti chiarimenti, neppure nel corso di Telefisco 2017, in relazione agli effetti dell’avvenuta presentazione dell’istanza. In particolare, non è chiaro se la presentazione del modello sarà revocabile dopo che Equitalia avrà comunicato entro il 31 maggio la somma dovuta dal contribuente, che ha richiesto di accedere alla definizione. Nell’incertezza le valutazioni dovranno essere ancora più attente.

Il problema interessa in special modo i contribuenti che hanno piani di rateazione in corso. A tal proposito è stato chiarito, come si desume dal D.L. n. 193/2016, che anche i predetti contribuenti possono fruire della definizione in commento. Tuttavia, qualora decidessero di avvalersi dell’opportunità dovranno prestare estrema attenzione al puntuale pagamento delle somme dovute. Infatti, l’omesso o il tardivo versamento, anche di una sola rata, determina il mancato perfezionamento della definizione. Con la conseguenza che saranno ancora dovuti gli interessi di mora e le relative sanzioni.

Un elemento rilevante al fine di riscontrare la convenienza alla procedura di adesione è rappresentato dalla durata del piano di rateazione in corso e dal numero di rate effettivamente pagate al 31 dicembre del 2016. L’indicazione sarà meglio compresa ricordando i contenuti di una delle risposte fornite nel corso del Telefisco 2017.

Al fine di determinare le somme dovute a titolo di definizione, Equitalia dovrà tenere conto e scomputare l’ammontare dell’imposta già corrisposta e compresa nelle singole rate già oggetto di pagamento. I dubbi riguardavano la sorte delle sanzioni anch’esse comprese, sia pure in “quota”, nelle rate pagate secondo le scadenze previste dal piano di rateazione in corso.

E stato chiarito che l’articolo 6, comma 8, lettera a, del D.L. n. 193/2016 prevede espressamente che ai fini della determinazione delle somme da versare per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati “a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati”. Pertanto non può essere scomputato quanto versato a titolo di sanzioni che resta definitivamente acquisito nelle casse dell’erario.

Alla luce della predetta risposta è necessario valutare quante rate sono state pagate in corrispondenza della fine dell’anno 2016. Se il contribuente ha già versato la maggior parte delle rate dovute in base al piano di rateazione, le relative sanzioni non saranno più recuperabili. In buona sostanza il contribuente potrà beneficiare esclusivamente della “cancellazione” delle sanzioni comprese nelle rate residue dovute fino al completamento del piano di rateazione. In questo caso la riduzione dell’importo complessivamente dovuto sarà di modesta entità e risulterà più conveniente portare a compimento i pagamenti secondo le scadenze indicate nel piano di rateazione originario.

Viceversa, qualora il contribuente avrà versato un numero di rate limitato (il piano di rateazione è all’inizio), la “rottamazione” risulterà assai più conveniente. In questo caso sarà possibile beneficiare della “cancellazione” delle sanzioni comprese nelle rate (numerose) residue. La riduzione dell’importo complessivamente dovuto può essere in questo caso anche rilevante.

E’ necessario, però, valutare con attenzione, la “capacità” di effettuare i versamenti dell’importo complessivamente dovuto a seguito della “rottamazione” con assoluta puntualità. L’eventuale inadempimento darà luogo alla decadenza dal beneficio con la conseguente impossibilità, come ricordato, di rateizzare nuovamente l’importo dovuto che residuerà dopo la richiesta di “rottamazione”.

18 febbraio 2017

Nicola Forte