L'atto di accertamento secondo il Dl n. 78 del 31 maggio 2010

Enciclopedia di diritto tributario: l’atto di accertamento secondo il Dl n. 78 del 31 maggio 2010.

Il nuovo atto di accertamento è l’atto unico che racchiude in sé sia la fase della riscossione che dell’accertamento, per accorciare i tempi tra l’accertato e il riscosso.

Il nuovo atto, in vigore dal 1° luglio 2011, prevede che le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate attraverso l’introduzione di una serie di disposizioni.

Tali atti devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del D.P.R.n.602/73.

L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base  agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis del D.Lgs.n.218/97, dell’art. 68 del D.Lgs.n.546/92, e dell’art. 19 del D.Lgs.n.472/97.

In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica di tali atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini sopra previsti.

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