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I costi illeciti sono i costi e le spese riconducibili a comportamenti illeciti. Tali costi sono indeducibili nel caso in cui gli stessi integrino gli estremi di un reato.
Fermo restando l'imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite, per tali costi è stato previsto un doppio binario: deducibili se riconducibili ad illeciti civili o amministrativi (a determinate condizioni), indeducibili nel caso di illeciti penalmente rilevanti.
Nel caso in cui l'illiceità coinvolga la complessiva attività esercitata dal contribuente, l'indeducibilità riguarderà tutti i costi e le spese sostenuti in relazione all'attività stessa; diversamente nel caso in cui l'illiceità coinvolga solo uno o più "fatti o atti" nell'ambito della propria attività lecita, l'indeducibilità riguarderà sia i costi e le spese a questi specificamente afferenti, sia una quota dei costi riconducibili all'attività in generale, ossia comuni a più fatti o atti, alcuni leciti e altri illeciti.
In tale ultima ipotesi, la quota indeducibile dovrà essere determinata con criteri di proporzionalità in relazione alla fattispecie esaminata.
La norma trova applicazione anche nel caso in cui i proventi derivanti dall'attività illecita siano sottoposti a sequestro o confisca penale: in tali ipotesi è previsto
che i proventi non siano imponibili.
I costi e le spese riconducibili a tali proventi, mancando il requisito dell'inerenza a proventi imponibili, non possono essere dedotti dai proventi derivanti da altre attività lecite o illecite esercitate dal contribuente non sottoposti a sequestro o confisca penale.
L'indeducibilità recata dalla norma consegue già alla trasmissione al P.M. della notizia di reato a carico del contribuente.
Riferimenti normativi:
• Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
• Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
• Circolare n.42/E del 27 settembre 2005