Sentenza tributaria: presupposti stringenti per l’errore di fatto revocatorio

si ha revocazione ordinaria se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

Deve essere rigettato il ricorso per revocazione ordinaria effettuato ai sensi dell’art. 395 comma 4 cpc qualora il motivo di doglianza sollevato dal ricorrente si riferisca all’erronea valutazione dei documenti prodotti nel corso della causa”.

 

presupposti stringenti per l'errore di fatto revocatorioE’ questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso di recente dai Giudici Romani nella sent. 36/2/10 depositata lo scorso 14 aprile.

Un orientamento del tutto consolidato ma che, visto il perdurare di siffatte impugnazioni, merita di essere brevemente esaminato al fine di far luce su di un aspetto (presupposti dell’errore di fatto nella revocazione ordinaria) che non solo potrebbe scongiurare inutili impugnazioni ma anche evitare, come nel caso di specie, una probabile condanna alle spese.

La pronuncia in esame affronta, dunque, in maniera puntuale la questione della sussistenza o meno dell’errore di fatto, tanto da consentire, seppur brevemente, di richiamare il quadro dei presupposti che sono alla base della sua possibile configurazione.

A tal fine, trattandosi di rimedio impugnatorio di carattere eccezionale, occorre osservare come l’istituto della revocazione (disciplinato nel processo tributario dagli articoli da 64 a 67 del D.lgs 546/92) presenti, dunque, contenuto ed ambito estremamente precisi.

I limiti imposti dal legislatore si prefiggono l’obiettivo di evitare che tale impugnazione si trasformi in un ulteriore giudizio di merito, magari anche più accessibile e meno dispendioso di altri per il contribuente.

Si ha revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 comma 4 cpc

se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”.

La norma chiarisce poi cosa si intenda per errore di fatto:

  • Quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure;
  • quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

 

Il legislatore precisa, altresì, che tale accadimento non deve aver rappresentato un punto controverso sul quale si sia pronunciata la sentenza.

Per comprendere meglio cosa debba intendersi per errore di fatto, può essere utile uno sguardo alla giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione ha più volte chiarito che l’errore di fatto deve consistere in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre, con affermazione implicita o esplicita, l’esistenza o l’inesistenza di un atto decisivo, la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa.

Si tratta, pertanto, di un errore di percezione del giudice, del tutto distinto da qualsiasi valutazione o interpretazione di situazioni processualmente rilevanti.

La linea di demarcazione è segnata dalla differenza che passa tra errore di fatto ed errore di giudizio.

Affermare per vero un fatto che inconstrastabilmente non lo è, o viceversa, è un errore di fatto; chiedere al Collegio un riesame dell’apprezzamento delle risultanze processuali che si ritiene erroneo vuol dire, in sostanza, censurare la valutazione che il giudice si è fatto di quel elemento.

Quanto detto porta, dunque, ad escludere che un giudizio per revocazione possa incentrarsi su di un’errata valutazione di un fatto o delle prospettazioni delle parti.

In altri termini non può esserci revocazione in ogni caso in cui si debba procedere ad una pur minima valutazione. L’errore di fatto perché sia idoneo a costituire motivo di revocazione ordinaria deve consistere in una falsa percezione di un fatto o di una situazione che appaia palese ed incontrovertibile (Cass. 2430/2006).

A questo punto appare chiara la ragione della limitazione secondo cui “il fatto contestato non deve costituire oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato”, non a caso evidenziata opportunamente anche dai Giudici Romani nel caso di specie.

Contrariamente, non solo si riaprirebbe il campo ad un nuovo giudizio, ma si ammetterebbe la discussione circa un elemento già valutato. Non a caso il legislatore parla di “punto controverso” con riferimento, dunque, all’apprezzamento delle risultanze processuali da parte dell’organo giudicante.

Riassumendo l’errore di fatto revocatorio richiede:

  1. l’immediata ed oggettiva rilevabilità di una falsa percezione della realtà da parte del giudice;
  2. che il fatto su cui si è verificato l’errore non deve aver costituito un aspetto controverso della causa;

Altro aspetto fondamentale è che tra l’errore di fatto ed il convincimento del giudice deve intercorrere un rapporto di causalità necessaria. In altri termini l’eliminazione dell’errore di fatto deve far cadere il presupposto o uno dei presupposti su cui è basata la decisione impugnata.

Nel caso in esame, sottolinea la Commissione, il ricorrente si duole di un’erronea valutazione dei documenti allegati al ricorso, relativi alla quantificazione del suo reddito imponibile.

Ad avviso del Collegio mancano, quindi, i presupposti per farsi luogo alla revocazione della sentenza in quanto l’errore di fatto che avrebbe viziato la pronuncia era riconducibile all’omessa considerazione, nella determinazione del reddito imponibile, di un debito verso terzi, ovvero, in particolare, ad una posta passiva di cui i Giudici non avrebbero tenuto conto.

Viene in considerazione, pertanto, un errore che:

  • la stessa parte ricorrente riconoscere essersi originato dall’inesatta valutazione delle risultanze processuali;
  • riguarda il fatto costituente l’oggetto specifico della decisione impugnata.

Al riguardo, lo stesso ricorrente aveva riconosciuto, tra l’altro, come su tale fatto avesse censurato la pronuncia di primo grado, proponendo impugnazione in via incidentale.

Siamo, dunque, anche sotto tale profilo, al di fuori dell’ipotesi prevista dal legislatore, atteso che la norma, come detto, consente la revocazione purchè il fatto contestato non abbia costituito un punto controverso della decisione.

 

1 LUGLIO 2010

Ugo Mangiavacchi