Ricorso per Cassazione: come proporlo correttamente, con fac-simile

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale può essere impugnata con ricorso per cassazione per vizi di legittimità; in particolare, i motivi legittimanti la cassazione della sentenza emessa dal Giudice del 2′ grado di merito sono quelli di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, comma 1, del c.p.c….

 

Il ricorso per cassazione di una sentenza tributaria: cenni

ricorso tributario alla corte di cassazioneLa sentenza della Commissione Tributaria Regionale può essere impugnata con ricorso per cassazione per vizi di legittimità; in particolare, i motivi legittimanti la cassazione della sentenza emessa dal Giudice del 2o grado di merito sono quelli di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, comma 1, del c.p.c..

Con riferimento al n. 3) la Corte di Cassazione, con sent. n. 11449 del 30/05/2005, ha chiarito che le Circolari della Amministrazione Finanziaria, ed in generale della Pubblica Amministrazione, hanno natura non normativa, in quanto si tratta di atti amministrativi sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività degli organi inferiori.

Quindi le Commissioni Tributarie possono legittimamente non uniformarsi alla previsioni contenute in circolari ed risoluzioni; conseguentemente la violazione delle stesse da parte delle commissioni tributarie non è, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 del c.p.c., denunciabile in Cassazione per violazione di legge.

Inoltre appare importante mettere in evidenza che rientra nel su indicato n. 4) anche la fattispecie di abuso del diritto; tale regola ha assunto un rango comunitario, e ciò comporta l’obbligo della sua applicazione d’ufficio a prescindere da specifiche deduzioni di parte, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione (si veda in tal senso la Cassazione n. 25374/2008 e la Cassazione a Sez. Unite n. 26948/2006).

Il giudizio è a critica vincolata con cognizione determinata dall’ambito di denuncia del vizio. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal c.p.c. perché compatibili con quelle statuite dal D.Lgs. n.546/92.

Il termine per proporre tempestivo ricorso per Cassazione è di 60 giorni dalla notifica della sentenza (cd. termine breve); in caso di mancata notifica, si applica il termine c.d. «lungo» di cui all’art. 327, c. 1, del c.p.c..

La norma di cui all’articolo 398, quarto comma, del cpc deve ritenersi valevole anche per il processo tributario in virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 546/92. Rientra nel potere dispositivo delle parti richiedere la sospensione ma la necessità e l’opportunità della stessa deve essere valutata in concreto dalla Commissione tributaria Regionale la quale dovrà procedere ad una sommaria delibazione della domanda di revocazione allo scopo di accertare che non sia manifestamente infondata.

Non è revocabile l’ordinanza motivata di sospensione ossia è da escludere il ripensamento da parte del giudice della revocazione.

Essa non avendo carattere decisorio non è revocabile.

Naturalmente, l’ordinanza di sospensione è da considerarsi non impugnabile neanche con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione poiché non ha contenuto decisorio.

Non è configurabile litispendenza in caso di contestuale pendenza, dinanzi al giudice tributario e alla Corte di Cassazione, rispettivamente della causa concernente la revocazione di una sentenza e di quella avente ad oggetto l’impugnazione della medesima in sede di legittimità (Cassazione sez. v sentenza n. 14714 del 21/11/2001).

La richiesta di revocazione di una sentenza della CT Regionale, non interrompe i termini processuali, per cui anche in pendenza del giudizio di revocazione, la stessa sentenza non impugnata innanzi alla Corte di Cassazione diventa definitiva.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent., 19-06-2007, n. 14267) la notificazione della citazione, per la revocazione di una sentenza di secondo grado, integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto deve essere verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di 60 giorni dalla notifica dell’istanza di revocazione, salvo che il giudice della stessa revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex articolo 398 comma quattro del cpc (Cass. civ. Sez. V, 06-11-2002, n. 15522).

Trattasi di un mezzo d’impugnazione a motivi limitati ovvero a critica vincolata.

 

Errori di diritto

Il ricorso è ammesso solo avverso gli errori di diritto contenuti nella sentenza che possono essere di due tipi:

  1. errores in iudicando, che sono gli errori in cui è incorso il giudice nel giudizio di diritto;

  2. errores in procedendo (es. mancata comunicazione dell’avviso di trattazione), che sono gli errori di carattere procedurale.

Non è ammissibile la cd. revisio per saltum ovvero il ricorso, immediato in cassazione, avverso una sentenza della CT Provinciale su accordo delle parti

È stato modificato dalla legge n. 69/2009 l’articolo 327, primo comma, c.p.c., con la conseguenza che l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 c.p.c. (revocazione ordinaria) non possono proporsi decorsi sei mesi – non più quindi decorso un anno – dalla pubblicazione della sentenza.

Il dimezzamento del termine lungo di impugnazione vale solo per le controversie che vengono instaurate dal 5 luglio 2009..

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742, la decorrenza del cd. termine breve e del cd. termine lungo ossia d’entrambi i sopra indicati termini processuali è sospesa di diritto dal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; inoltre, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il ricorso per cassazione non provoca una nuova valutazione del merito della causa, ma una revisione delle attività processuali, che hanno condotto alla sentenza impugnata nonché del giudizio di diritto reso con la stessa sentenza.

Il processo per cassazione distingue la fase rescindente, che si celebra dinanzi alla Corte di Cassazione, e la fase rescissoria, che si svolge dinanzi al giudice del rinvio Ai sensi degli articoli 360 e seguenti del c.p.c. il ricorso, sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procedura speciale, deve essere notificato all’altra parte entro 60 giorni dalla notifica della sentenza della CT Regionale o se questa non è stata notificata entro un anno (cd. termine lungo) dal deposito della stessa.

Peraltro, in mancanza di procura speciale (si pensi ad una procura generale alle liti con scrittura privata autenticata anteriormente alla pubblicazione dei provvedimenti impugnati) il difensore agisce senza potere e pertanto la parte soccombente al pagamento delle spese processuali può essere individuato nel difensore munito di procura generale.

Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall’art. 1716 c.c., secondo comma, disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso non è validamente proposto – ed è quindi inammissibile – se sottoscritto da uno solo di essi (sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1702 della Corte di Cassazione).

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967).

La mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l’inammissibilità del ricorso, ove risulti che l’atto provenga da difensore già munito di mandato speciale (Cass. 16 settembre 2009, n. 19971).

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.

La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l’identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V, 11-03-2010, n. 5932).

Nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, c. 2 (Cass. civ. Sez. V, 26-03-2010, n. 7241 ).

Il ricorrente, nel proprio ricorso, deve eleggere domicilio in Roma, altrimenti tutte le notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione (articolo 366 c.p.c. e articolo 135 disp. att. c.p.c.).

Non è consentito il mero rinvio alle difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio e non possono essere sollevate questioni non proposte di fronte al giudice di merito. Il ricorso, a norma dell’articolo 369 c.p.c., deve essere depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena d’improcedibilità, nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti nei cui confronti è proposto. Insieme al ricorso devono essere depositati, a pena d’improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con l’eventuale relazione di notificazione, decreto di concessione del gratuito patrocinio, se esistente, la procura speciale se conferita con atto separato nonché gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso.

L’inosservanza del suddetto termine di 20 giorni, per il deposito del ricorso, non è sanabile, tramite la costituzione in giudizio della controparte oppure tramite la notificazione del controricorso.Il ricorrente deve richiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio (Cassazione sentenza n.9477 del 28 giugno 2002; Cassazione sentenza n.1926 del 6 marzo 1999); tale richiesta è restituita, in doppio originale, dalla cancelleria al richiedente munita del visto e deve essere depositata insieme col ricorso. È compito delle segreterie delle CT provvedere all’invio dell’intero fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione a seguito di richiesta avanzata dalla parte ricorrente ai sensi dell’articolo 369, comma 3, del c.p.c.. Il controricorso deve essere notificato entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Anche il controricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione.

La parte resistente che non propone controricorso ha la possibilità di partecipare alla discussione.

È inammissibile il controricorso che, benché formalmente intestato alla Corte di cassazione, contenga il riferimento, quale impugnazione, alla sentenza di primo grado e sia riferito, quale atto costitutivo, all’avverso atto di appello, poiché deve considerarsi difettante degli elementi essenziali indicati nell’art. 366 cod. proc. civ. (come richiamati dal successivo art. 370) e, quindi, inidoneo al raggiungimento dello scopo previsto dall’ordinamento ai sensi della norma generale di cui all’art. 156, secondo comma, dello stesso codice di rito. (Cass. civ. Sez. III, 30-04-2010, n. 10606).

La parte resistente può proporre ricorso incidentale allorché ha interesse ad impugnare la sentenza chiedendone la cassazione per motivi diversi da quelli sollevati dal ricorrente (cd. Soccombenza). Il ricorso in via incidentale va notificato al ricorrente nel domicilio eletto entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Va sottolineato che non possono essere prodotti documenti nuovi, ad eccezione di quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso (articolo 372, comma 1, del c.p.c.).

La pronuncia della Cassazione è revocabile per solo errori di fatto. E’ configurato l’obbligo, a pena di improcedibilità, di specifica indicazione e deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda (nuovo n. 6 dell’art. 366 e art. 369 n. 4 c.p.c.).

Nel giudizio di cassazione, la violazione dell’obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso o il controricorso si fondano è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa (Cass. civ. Sez. II, 17-05-2010, n. 12028). Il ricorrente, oltre ad elencare gli atti processuali ed i documenti richiamati nell’impugnazione, ogni qualvolta che di essi faccia menzione nel ricorso, deve specificare a quale atto o documento numericamente contraddistinto del proprio fascicolo faccia riferimento.

La mancata allegazione di documenti è collegata alla decisione del singolo motivo di ricorso e, pertanto, non può determinare l’improcedibilità dell’intero ricorso.

 

Il quesito di diritto

La L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 (supplemento ordinario n. 95/L) del 19 giugno 2009, prevede l’espressa abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. contenente l’obbligo per il ricorrente di formulare il c.d. “quesito di diritto” a pena di inammissibilità, norma applicata con eccessivo formalismo dalla Corte di Cassazione .

Scompare così il “quesito di diritto”, requisito straziato dalle interpretazioni incongruamente formalistiche che una certa giurisprudenza della Suprema Corte ne aveva dato. Si trattava di un onere di fondamentale valenza o rilevanza per il difensore; la sanzione del suo inadempimento si risolveva nella inammissibilità del ricorso;ciò implicava anche problemi di responsabilità professionale dell’avvocato.

La formulazione normativa abrogata corrispondeva ad un’esigenza di precisione e di rigore che colpiva con la spada di Damocle dell’inammissibilità sia il quesito mancante sia quello formulato in modo carente ovvero in modo assolutamente indecifrabile.

L’inammissibilità andava pronunciata non solo in caso di omissione del quesito di diritto nel ricorso, ma anche nel caso di mancanza di chiarezza della sua enunciazione, inadeguatezza rispetto al compito della Corte di enunciare una “regola del caso” che potesse assumere il rango di principio di diritto. Giova precisare che le novità in merito al giudizio di legittimità riguardano altresì il processo tributario, alla luce dell’esplicito rinvio contenuto nell’art. 62 D.Lgs. n. 546/92 alle norme del codice di procedura civile. L’art. 58 della l. n. 69/2009 stabilisce i tempi di applicazione delle novità normative ai processi civili (e tributari).

In via generale, le modifiche introdotte si applicheranno esclusivamente ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), eccezion fatta per le innovazioni riguardanti il ricorso per cassazione, ossia il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. e l’abrogazione del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., che saranno applicate a tutte le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009(4 luglio 2009).

 

Notifica ricorso all’Agenzia delle Entrate

A seguito della istituzione delle Agenzie fiscali, le articolazioni interne dell’Agenzia delle entrate si sono sostituite ai soppressi Uffici periferici del Ministero delle finanze, in virtù di una successione a titolo particolare nel processo ai sensi dell’articolo 111 c.p.c.. In sintesi, dall’1 gennaio 2001, per i rapporti in cui l’Agenzia delle entrate è subentrata al soppresso Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, la legittimazione processuale spetta all’Agenzia delle entrate.

Per i procedimenti avviati in data anteriore, pertanto, il Ministero deve essere estromesso. In assenza di estromissione formale, ove il Ministero non abbia svolto alcuna attività per la prosecuzione del giudizio, lo stesso deve considerarsi estromesso tacitamente.

Davanti alle Commissioni tributarie, l’Agenzia sta in giudizio in persona del Direttore della struttura territoriale che ha emanato l’atto impugnato; davanti agli altri organi giurisdizionali e, in particolare, davanti alla Cassazione, può stare in giudizio (anche in questo caso) in persona del Direttore della struttura interna competente sul rapporto oggetto di lite o, in alternativa, in persona del Direttore dell’Agenzia.

Ne consegue che le notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze possono (e devono) essere effettuate alla struttura territoriale che ha competenza sul rapporto controverso. Solo nei giudizi in cui l’Avvocatura dello Stato si sia già costituita in rappresentanza dell’Agenzia, le notificazioni vanno effettuate presso l’Avvocatura generale o le Avvocature distrettuali competenti.

 

Notifica del ricorso per cassazione da parte dell’Avvocato o dell’Avvocatura dello Stato

L’articolo 1 della legge n. 53 del 1994 stabilisce che l’avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 c.p.c. e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Tale facoltà di notificazione riconosciuta agli avvocati può essere esercitata anche con riferimento agli atti del processo tributario, posto che l’ampia formulazione della norma, che si riferisce alla notificazione “atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, sembra escludere dalla sua portata la sola materia penale. In pratica, nell’ambito del processo tributario, la facoltà di cui al citato articolo 1 della legge n. 53 del 1994 viene utilizzata dagli avvocati in particolare per la notificazione dei ricorsi per cassazione, mentre nei gradi di merito l’utilizzo di tale modalità appare confinata ad ipotesi residuali, in considerazione della maggiore semplicità delle speciali forme di notificazione previste dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La L. n. 53/1994 consente al difensore, previa la predetta autorizzazione, di procedere alla notifica degli atti processuali a mezzo posta, redigendo su apposito registro numerato e vidimato dall’Ordine professionale, la relazione di notificazione, con apposizione del numero cronologico progressivo e successiva menzione dell’ufficio postale dal quale viene spedito l’atto e del quale va apposto il timbro sulla stessa relata.

L’articolo 1 della legge n. 53 del 1994 consente (ove non disposto diversamente dall’autorità giudiziaria)all’avvocato –munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del c.p.c. e di apposita autorizzazione del consiglio dell’ordine competente la notificazione di atti a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 .Giova precisare che l’art. 55 della legge n. 69 del 2009 ha modificato la disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell’Avvocatura dello Stato, alla quale è riconosciuta la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53

La facoltà di eseguire la notificazione ai sensi della predetta legge n. 53 del 1994 è stata riconosciuta anche all’Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito dall’articolo 55 della legge n. 69 del 2009.

 

La notificazione di ricorso per cassazione irritualmente effettuata da Messo dell’Amministrazione e non da Ufficiale Giudiziario non può considerarsi inesistente

La notificazione di ricorso per cassazione irritualmente effettuata da Messo dell’Amministrazione e non da Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 137 c.p.c., non può essere considerata inesistente – ed è quindi sanabile attraverso la costituzione del soggetto intimato – perchè il Messo è abilitato ad effettuare, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria “e tale sua peculiare competenza fa si che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile col modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali”.

Tale importante assunto è stato precisato dalla recente sentenza n. 13160 del 28 maggio 2010 della Corte di Cassazione sez. V.

 

L’affidamento del ricorso in cassazione all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica

E’, ormai, principio più volte enunciato da parte della Corte di legittimità che:

“a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anzichè a quella, antecedente, della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”,

deve ritenersi già operante nel diritto positivo, senza bisogno di un nuovo intervento da parte del giudice delle leggi, un principio generale secondo il quale – qualunque sia la modalità di trasmissione – la notifica di un atto processuale, almeno quando essa debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato tempestivo perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile (cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 6906 del 2004), senza peraltro che occorra una specifica dichiarazione dell’Ufficio ricevente quando dal timbro si rileva la data di consegna ed il numero cronologico dei ricorsi (Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-07-2010, n. 16235).

 

Tempestività del ricorso in cassazione in relazione alla ricorrenza della festa del Santo Patrono della città di Roma

Ai fini della tempestività del ricorso in cassazione, consegnato all’Ufficiale giudiziario di Roma per la notifica a mezzo posta occorre tener conto che il 29 giugno è giorno festivo per la città di Roma, in quanto ricorrenza dei Santi patroni della città, Pietro e Paolo, espressamente inclusa nell’elenco dei giorni festivi agli effetti civili (Cass. n. 17079/07).

La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non ha carattere di “festività” in quanto non è così considerata nell’elenco di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90. In tema di Santo patrono, da ricordare che anche la Cass. civ., sez. I, con la sentenza 14 dicembre 1998, n. 12533, ha affermato che:

“qualora il giorno di scadenza del termine breve per appellare previsto dall’art. 325 Cod. proc. civ. sia festivo, la scadenza viene prorogata, come per tutti i termini processuali, al giorno seguente non festivo, a norma dell’art. 155, comma ultimo, del codice di rito. Peraltro, il carattere di festività viene determinato in base alla legge n. 260/1949 e successive modificazioni. Come affermato anche dalla Corte cost. (sent. n. 80/1967), l’orario dei pubblici uffici, che il privato ha l’onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi, non incide sul diritto di difesa”.

Ai sensi dei combinati disposti del suddetto art. 155 del Cod. proc. civ. e degli artt. 1187 e 2963 C.c., per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem).

Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass., sent. n. 12998 del 4 giugno 2007). Secondo l’art. 155 C.p.c. come modificato dall’art. 2, c. 1, lett. f) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, limitatamente ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, se un termine relativo ad atti processuali da compiersi fuori udienza veniva a scadere di sabato, la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Successivamente, l’art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha esteso l’ambito di applicazione del predetto disposto normativo anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

Mancata produzione dell’avviso di ricevimento

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo mentre, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, soltanto gli effetti interruttivi per il notificante si verificano con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, semprechè poi la notificazione si perfezioni (cfr. Cass. 70/2002; 8720/2003; 11257/2003; 2900/2004).

L’inesistenza della notificazione comporta che la stessa non possa essere sanata neppure dalla costituzione in giudizio del destinatario.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, c. 1 (Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627; nonchè, proprio riguardo a notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., Cass. 2 ottobre 2009 n. 21132).

Querela di falso

L’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, c. 3, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della cit. L. n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale (Cass. civ. Sez. V, Ord., 27-04-2010, n. 9980 v. Cass. n. 10506 e 24852 del 2006 oltre che SU n. 627 del 2008).

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione di un atto del processo civile, quale attività impeditiva della decadenza del potere processuale di compiere l’atto stesso entro un termine perentorio, si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; la prova certa della relativa data, nel caso in cui il notificante intenda superare la presunzione di coincidenza tra la stessa e quella attestata dall’ufficiale giudiziario come data di inizio del procedimento notificatorio, può essere desunta anche dal timbro apposto sull’atto da notificare, recante il numero del registro cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorchè non sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, dovendosi presumere che il timbro sia conforme all’annotazione su detto registro, (che fa fede fino a querela di falso), e che la data attestata dall’ufficiale giudiziario, se diversa, si riferisca all’avvio delle formalità del procedimento notificatorio (Cassazione Sentenza 28/07/2005 n. 15797).

 

31 Luglio 2010

Angelo Buscema

 


ALLEGATO

FACSIMILE RICORSO

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ROMA

 

RICORSO

 

della Soc. …, con sede in …, alla Via …, n. …, C.A.P. …, (Cod. fisc. …), nella persona del legale rappresentante Sig. …, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto, dall’Avv. … ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via …, n. …, C.A.P. …,

 

contro

 

l’ente locale di ………….. nella persona del rappresentante pro tempore resistente –

per la cassazione

 

della sentenza n. …, emessa dalla sezione … della Commissione tributaria regionale del … in data ../../.., depositata il …, non notificata (ovvero notificata il …).

 

IN FATTO

 

(Illustrare i fatti salienti della controversia in relazione ai motivi di impugnazione).

IN DIRITTO

 

1) Violazione degli artt. … in relazione all’art. 360, n. 3), codice di procedura civile;

2) …;

3) ….

Per i sopra esposti motivi, la società

 

CHIEDE

 

che codesta Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, cassi la sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

Si deposita:

1) Copia autentica della sentenza impugnata;

2) Istanza di trasmissione del fascicolo;

3) ….

4)………

5)……………..

 

In ossequio alla prescrizione di cui all’articolo 366 del cpc si indicano come atti processuali sui quali il presente ricorso si fonda quelli sopra elencati sotto i …………………..

 

Il valore del presente procedimento è di euro ……………………..

Salvo ogni altro diritto

 

Ai sensi di legge si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al telefax n. ………………….

 

Luogo e data

(Avv. ….)