Scambio di fatture fra aziende di famiglia, a fronte della vendita di beni a prezzi fuori mercato, e nei rapporti tra consorzi e consorziati

Analisi di alcune sentenze della Suprema Corte che analizzano due particolari casi di frode al Fisco.

 

Sentenza Cassazione civile 02/04/2010, n. 8072: consorzi e frode al fisco

cassazione reato indebita compensazioneLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 8072/2010, analizza entro quali limiti la creazione di un consorzio tra imprese può essere considerata una manovra di illecita sottrazione al tributo e come si ripartisce l’onere della prova nel caso di contestazione di effettività o inerenza dei costi.

La vicenda trae origine dalla creazione di un consorzio da parte di diverse società e imprese artigiane per lo svolgimento coordinato delle loro attività.

Il consorzio e alcune società intrattengono poi rapporti contrattuali con una delle società consorziate, fornendo ad essa beni e servizi, ed originando proventi per consorzio e società prestatrici, con applicazione dell’IVA ad essi e costi e iva detraibile per la società consorziata.

L’Amministrazione finanziaria riscontra anomalie in merito a:

  • lo svolgimento, se pur dichiarato, di attività produttiva da parte del consorzio, a fronte della mera attività di coordinamento;

  • l’assenza di mezzi materiali per lo svolgimento di tali attività;

  • l’incongruità di alcuni corrispettivi.

Così discorrendo, si definisce un quadro particolare, dove la costruzione del consorzio sarebbe finalizzata all’evasione delle imposte: tutti gli enti diversi dalla società consorziata sarebbero interposti fittizi e le operazioni simulate.

La Corte di Cassazione considera il meccanismo praticato come simulazione e quindi di evasione invece che della elusione, con la conseguenza che unico attore della vicenda sarebbe la società consorziata e i lavoratori dipendenti degli enti e società interposte.

Da ciò, comunque, la Corte fa discendere una la legittimità della imputazione dei proventi e la indetraibilità dell’IVA a carico del consorzio.

In vero, le conclusioni a cui giunge la Corte lasciano un po’ perplessi, in particolare:

  • la conclusione appena sopra riportata contrasta con le premesse in quanto se il consorzio era effettivamente interposto della società consorziata, quest’ultima avrebbe essere dovuto essere assoggettata all’accertamento e non l’interposta;

  • la sentenza passa dalla considerazione dei costi come fittizi, in quanto non realmente sostenuti, o sostenuti in rapporti con soggetti diversi, all’inquadramento di essi come non inerenti;

  • il riferimento al rapporto che intercorrerebbe tra pretesa congruità dell’ammontare dei corrispettivi, rispetto al normale, e inerenza, che può preludere alla pretesa del Fisco di sostituirsi alle valutazioni riservate all’imprenditore;

  • per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, la Corte afferma che se l’ufficio contesta un maggiore ammontare dei ricavi l’onere incomberebbe su di esso, mentre se la contestazione concerne la congruità o esistenza o inerenza dei costi l’onere ricadrebbe sul contribuente.

Corte di Cassazione, sentenza 9476/2010: caso di elusione fiscale

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9476/2010, ha stabilito che può configurare un abuso di diritto lo scambio di fatture fra aziende di famiglia a fronte della vendita di beni a prezzi fuori mercato.

In particolare, ha accolto il ricorso del fisco che aveva contestato ad una società di aver detratto dei costi a fronte di fatture per merce acquistata e poi rivenduta, ad altre società di famiglia, a prezzi di mercato inferiore.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società per l’annullamento di due avvisi di rettifica che ai fini IVA aveva ripreso a tassazione gli importi detratti dalla contribuente per le fatture di acquisto merci, in quanto l’Ufficio finanziario reputava inesistenti le operazioni sopra indicate poiché la merce era stata ceduta da una società ad un’altra società, ritornando poi, tramite la società in controversia al primo cedente.

Si sottolinea che tutte le società inserite nello scambio appartenevano allo stessa famiglia.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso rilevando che i vari scambi non provavano l’inesistenza delle operazioni contestate alla contribuente, con la conseguenza che gli elementi forniti dall’Ufficio dovevano considerarsi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La Suprema Corte chiarisce che:

  • l’Agenzia dell’Entrate denuncia violazione degli artt. 54 e 56 D.P.R. 633/72 e 2697 c.c., ed ancora insufficienza, incongruità e contraddizione della motivazione.

Si lamenta che i giudici di secondo grado abbiano annullato gli atti impositivi sulla presunta non prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate, non considerando che l’onore della prova era del contribuente. La sentenza viene quindi impugnata sulle motivazioni poiché il giudice di secondo grado ha affermato che non risulta “ evidenziata l’omessa contabilizzazione di fatture false per frodare l’IVA in presenza di operazioni inesistenti”;

Il motivo risulta fondato.

consorziLa motivazione contro cui è sollevato il gravame, si basa su una considerazione puntuale “i vari passaggi di prodotti di merce deperibile che sarebbero intervenuti tra le società, non provano le accuse mosse in ordine alla presunta evasione dell’Iva”, inoltre la G.di F. non ha “fornito all’Ufficio una sia pur minima documentazione tale da consentirgli di procedere ad autonomi controlli”.

La Corte di Cassazione non accetta tali argomentazioni poiché onere della prova grava sul contribuente che lo adempie con documentazione fiscale e contabile, ma non è incontestabile in quanto il meccanismo elusivo presuppone la preparazione dei documenti formale che non deve essere un alibi per commettere violazioni di legge.

Da ciò si evince che l’Amministrazione può contrapporre alle risultanze documentali circostanze di fatto comprovanti la fittizi età dell’operazione, con l’ulteriore spostamento dell’onere della prova sul contribuente che dovrà allegare prove diverse dalla documentazione formale.

Il giudice dovrà quindi verificare la serietà degli argomenti di prova presentati dall’Amministrazione per poi riesaminare le controdeduzioni del contribuente: nel caso in esame non si sono posti in essere tali principi.

Con tali precisazioni, la Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, aggiungendo che il giudice del rinvio avrà il compito di valutare se c’è stato abuso di diritto, fattispecie esistente nel caso in cui il contribuente ponga in essere un’operazione con il fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso l’utilizzo distorto di disposizioni normative;

L’Agenzia dell’Entrate denuncia violazione dell’1 del D.lgs 546/92 ed art .115 del cpc per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto focale della controversia. La sentenza impugnata aveva fondato la propri motivazione su un attestato di regolarità formale delle dichiarazioni fiscali mai allegato o depositato dalle parti.

La Corte dichiara il mezzo assorbito dalle considerazioni espresse per il primo motivo di ricorso.

 

7 giugno 2010

Sonia Cascarano