Le funzioni del collegio sindacale nelle SRL

La disciplina delle funzioni del collegio sindacale, in particolare nelle SRL.

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Le funzioni del collegio sindacale nelle S.r.l.

collegio sindacale nelle SRLLa disciplina della revisione legale dei conti, introdotta dal D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/2010, ha tra l’altro, modificato le disposizioni in tema di Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata, introducendo nuovi presupposti che rendono obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Sul tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha dedicato una nota interpretativa datata maggio 2010.

Anche Assonime, in materia di revisione legale dei conti, si è soffermata con la circolare n. 16 del 03.05.2010.

Revisione legale nei modelli societari

Assonime, con la citata circolare n. 16/2010 ha evidenziato che l’obbligo di assoggettare a revisione legale i conti annuali e consolidati delle società discende da una serie di direttive comunitarie di armonizzazione, obbligo che è disposto dagli artt. 2409-bis e 2477 c.c. per quanto riguarda rispettivamente le società per azioni e quelle a responsabilità limitata.

In particolare, il nuovo testo del predetto art. 2409-bis c.c., come osservato da Assonime, prevede che la revisione legale dei conti nelle società per azioni è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione; lo statuto delle stesse può comunque prevedere che, laddove non sia redatto il bilancio consolidato, tale attività sia esercitata dal collegio sindacale.

Come è stato rilevato, di recente in dottrina, in merito ai controlli societari l’attività del revisore legale deve avere come punto di riferimento l’indipendenza.

Tale caratteristica è oggetto di monitoraggio nei periodici controlli. Se il revisore appartiene a una rete professionale o appartiene alla rete di una società di servizi “collaterale”, la situazione si pone a rischio se i corrispettivi che provengono dal cliente superano il 15% del totale; in questo caso non si può sostenere, infatti, che il revisore sia indipendente.

Quando non si raggiunge questa soglia occorre comunque verificare la sussistenza delle altre caratteristiche generali come l’assenza di altri vincoli o la non influenzabilità.

 

Quando deve essere nominato il collegio sindacale nella S.r.l.

Il nuovo art. 2477 c.c. conferma le ipotesi di nomina obbligatoria già previste dalla previgente disciplina.

Il Collegio Sindacale deve essere, quindi, obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

  • è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro (art. 2477, co. 2, c.c.);
  • ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 3, lett. c), c.c.).

 

L’art. 2477 c.c. ha esteso l’obbligo dell’organo di controllo interno, disponendo che la nomina del Collegio Sindacale sia, altresì, obbligatoria quando la S.r.l.:

  • E’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 3, lett. a), c.c.);
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 3, lett. b) c.c.).

Pertanto, alla nomina obbligatoria del Collegio Sindacale si deve procedere in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio e in ogni caso entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che in tal senso delibera.

A tal fine, ha fornito alcune indicazioni operative in ordine alle funzioni che possono essere affidate al Collegio Sindacale.

 

Soggetti legittimati ad esercitare l’attività di revisione contabile

Come è stato rilevato da Assonime, possono esercitare la revisione contabile sia le persone fisiche sia le società iscritti in un apposito Registro.

Le persone fisiche devono possedere i seguenti requisiti:

  • Determinati requisiti di onorabilità;
  • conseguimento di una laurea almeno triennale;
  • svolgimento del tirocinio;
  • superamento dell’esame di idoneità professionale.

 

Le società di revisione devono, invece, soddisfare i seguenti requisiti:

  • i componenti dell’organo di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità;
  • la maggioranza dei componenti dello stesso deve essere costituita da persone abilitate all’esercizio della revisione legale dei conti in uno Stato UE.

Il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione dovrà essere gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale compete la responsabilità dell’abilitazione e dell’iscrizione nello stesso, nonché la sua tenuta e la vigilanza della formazione continua dei soggetti iscritti.

 

L’incarico di revisione

La disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010 prevede, che salvo il caso di nomina effettuata dai soci dell’atto costitutivo, l’incarico di revisione legale dei conti deve essere conferito dall’assemblea su proposta motivata dall’organo di controllo.

L’assemblea che conferisce l’incarico è quella ordinaria, la quale deve determinare anche il compenso per l’attività esercitata.

La nuova disciplina, a tal riguardo, ha chiarito che il corrispettivo spettante al revisore si determinato per l’intera durata dell’incarico, in aggiunta di criteri per l’adeguamento dello stesso durante l’incarico.

L’incarico dura per tre esercizi (9 negli enti di interesse pubblico per le società di revisione e 7 per i revisori legali) e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Assonime ha poi illustrato anche le cause dello scioglimento del rapporto di revisione:

  • Naturale scadenza del termine di durata dell’incarico;
  • morte del revisore individuale o cessazione della società di revisione;
  • revoca per giusta causa.

L’indipendenza del revisore

Di particolare rilevanza è la nuova disciplina volta ad assicurare l’indipendenza dei soggetti incaricati alla revisione legale dei conti.

Mentre la previgente normativa partiva dall’individuazione di una serie di situazioni che si presumevano idonee a pregiudicare l’indipendenza del revisore, i principi cardine intorno ai quali ruota la disciplina vigente sono due:

  • il revisore legale e la società di revisione legale che effettua la revisione di una società devono essere indipendenti da questa;
  • essi non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Pertanto, il revisore legale e la società di revisione legale non devono effettuare la revisione legale dei conti in società qualora sussistano tra loro e questa relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere.

Nel caso in cui le relazioni, che intercorrono tra la società soggetta a revisione e il revisore (o la società di revisione o entità appartenenti alla medesima rete del revisore o della società di revisione), presentino delle caratteristiche per cui l’indipendenza del revisore potrebbe essere compromessa, allora esso non deve effettuare la revisione; se tale rischio è semplice non vi è impedimento ad esercitare l’attività, ma se il rischio è rilevante allora vi è il divieto.

 

Funzioni del Collegio Sindacale nelle S.r.l.

In merito, il C.N.D.C.E.C. ha osservato che le nuove ipotesi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale hanno, di fatto, esteso l’ambito dell’obbligatorietà della revisione legale dei conti.

Nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina del Collegio Sindacale sorge anche l’obbligo della revisione legale dei conti.

In virtù di quanto disposto dall’art. 2477, co. 5, c.c., il Collegio Sindacale esercita, infatti, sia la funzione di vigilanza sull’amministrazione ex art. 2403 c.c. sia la funzione di revisione legale dei conti, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.

Anche rispetto alle nuove ipotesi di nomina obbligatoria (S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti) il legislatore ha, quindi, confermato la regola in forza della quale nelle S.r.l. il Collegio Sindacale svolge tipicamente anche l’attività di revisione legale dei conti (già denominato controllo contabile).

In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Fermo restando l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale, al verificarsi delle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. i soci possono decidere – mediante apposita clausola dell’atto costitutivo – di affidare lo svolgimento della funzione di revisione legale ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione).

Nella prassi non è infrequente, peraltro, che l’atto costitutivo demandi all’assemblea dei soci la scelta di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale o ad un revisore (o ad una società di revisione).

Nelle S.r.l. si assiste, dunque, ad una inversione della regola prevista dalla disciplina della S.p.A. in tema di revisione legale dei conti.

Ai sensi del nuovo art. 2409-bis c.c., nelle S.p.a. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Tuttavia, lo statuto delle S.p.A. che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale.

In tal caso il Collegio Sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Tuttavia, ha ulteriormente osservato il C.N.D.C.E.C., la nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. solleva alcune questioni interpretative attinenti alla necessità o meno di affidare all’esterno l’incarico di revisione nell’ipotesi di S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato o che controllano società soggette alla revisione legale dei conti.

S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Per il richiamo alle disposizioni in tema di S.p.A. e per la particolare rilevanza all’obbligo di redazione del consolidato, taluna dottrina ha sostenuto, infatti, che nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato la funzione di revisione legale dei conti non possa essere affidata al Collegio Sindacale, ma debba essere svolta necessariamente da un revisore esterno.

Secondo tale linea interpretativa, le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato sarebbero dunque gravate da un duplice obbligo:

Nomina obbligatoria del Collegio Sindacale ed  obbligo di conferire l’incarico di revisione legale ad un revisore o ad una società di revisione.

Tale linea interpretativa tuttavia, non viene condivisa dal C.N.D.C.E.C..

Ha, infatti, osservato che l’obbligo di affidamento all’esterno dell’incarico di revisione legale dei conti introdurrebbe indebite analogie con la disciplina della S.p.a. che si risolverebbero per le società di piccole o medie dimensioni in un aumento dei costi e degli oneri relativi ai controlli societari.

Inoltre, appare in contrasto con la stessa nuova rubrica dell’art. 2477 c.c. (Collegio Sindacale e revisione legale dei conti), nonché con i principi ispiratori dell’ordinamento societario volti ad assicurare una maggiore semplificazione della governance della S.r.l. rispetto a quella della S.p.A.

Sul punto, ha peraltro evidenziato che il richiamo alla disciplina delle S.p.A. di cui al quinto comma dell’art. 2477 c.c. deve essere più correttamente inteso nel senso che al Collegio Sindacale della S.r.l. si applicano i principi che valgono per la S.p.A., salvo evidentemente la loro compatibilità con la disciplina propria della S.r.l..

Pertanto, alla luce di una più coerente interpretazione logico-sistematica dell’art. 2477 c.c., Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti (nella nota interpretativa di maggio 2010) ritiene che la nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. escluda l’obbligo di affidamento all’esterno dell’incarico di revisione legale dei conti anche rispetto alle ipotesi in cui la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In conclusione, ponendo fine ad una questione assai dibattuta, la norma chiarisce definitivamente che nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria e che il Collegio Sindacale effettua la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, in virtù di quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 127/1991.

Anche in tale circostanza residua, ovviamente, la possibilità che i soci per ragioni di opportunità preferiscano affidare – qualora l’atto costitutivo lo consenta – la funzione di revisione legale (del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato) ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione).

 

S.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti

Un diverso problema interpretativo si pone con riferimento alle S.r.l. che controllano enti di interesse pubblico (art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010).

In questo caso si applica il disposto del secondo comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, in virtù del quale “Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal Collegio Sindacale”.

Dalla sua interpretazione sistematica e dal nuovo art. 2477 c.c. viene quindi desunto che:

  • Le S.r.l. che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti non qualificabili come enti di interesse pubblico devono nominare il Collegio Sindacale, al quale – salva diversa disposizione dell’atto costitutivo – è affidato lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti, ai sensi art. 2477, co. 3, c.c.;
  • le S.r.l. che controllano enti di interesse pubblico devono affidare lo svolgimento della revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione), in virtù di quanto stabilito dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico.

 

Collegio Sindacale facoltativo

Infine, viene rammentato che fuori dai casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale è rimessa alla discrezionalità dei soci la scelta di avvalersi o meno di un organo di controllo.

L’art. 2477, co. 1, c.c., rimasto immutato, stabilisce, infatti, che l’atto costitutivo delle S.r.l. non obbligate alla nomina del Collegio Sindacale può prevedere la nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore esterno (revisore legale o società di revisione), determinandone competenze e poteri.

Ciò significa che nei casi di Collegio Sindacale c.d. facoltativo l’atto costitutivo può affidare le funzioni di vigilanza sull’amministrazione e di revisione legale dei conti , come accade di frequente, al Collegio Sindacale, ovvero limitare le competenze del Collegio Sindacale, ad esempio, attribuendo ad esso esclusivamente il controllo sull’amministrazione e non anche lo svolgimento della revisione legale (o viceversa).

Naturalmente, se i soci abbiano optato per la nomina di un revisore esterno, a quest’ultimo potrà essere affidata unicamente la revisione legale dei conti.

 

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Vincenzo D’Andò

18 giugno 2010