L’ufficio di sindaco di società è uno dei più complessi e carichi di responsabilità perché i sindaci si trovano investiti di controlli tesi a garantire gli interessi dell’assemblea dei soci e, soprattutto, pubblici.
Revisione nelle Srl operata dal collegio sindacale – argomenti esaminati
- L’organo di controllo (collegio sindacale) nella SRL
- La composizione del collegio sindacale
- L’organo di controllo monocratico
- Le cause d’ineleggibilità, di decadenza e di revoca
- Le dimissioni da sindaco
- La retribuzione ai sindaci
- I sindaci ed il ricorso all’art. 2409 codice civile
- La responsabilità dei sindaci
- Allegato A – La revisione nella SRL in sintesi
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L’organo di controllo (collegio sindacale) nella SRL
In base all’art. 2477[1] codice civile la SRL:
- può dotarsi di un organo di controllo o di un revisore, stabilendo le sue competenze, i poteri ed il relativo compenso (si veda l’art. 2402 codice civile).
In assenza di differenti disposizioni, l’organo di controllo è monocratico;
- è obbligata a nominare un organo di controllo al verificarsi di una delle seguenti condizioni, ossia se:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- o se la società ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Gli interventi del Tribunale di Milano in tema di nomina dell’organo di controllo
I seguenti interventi del Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, individuano ipotesi che impongono la nomina dell’organo di controllo:
- con Decreto dell’8 maggio 2019: l’assunzione, da parte della società, di una posizione di controllo di società tenuta alla revisione legale dei conti.
Di conseguenza, la delibera assembleare di una società, che controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti, con la quale si decide di non procedere a detta nomina è nulla;
- con Decreto del 29 aprile 2019, n. 4115, la società che controlla in base all’art. 2359, nn. 1 (la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;) e 2 (le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;), codice civile, una società che, a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, in altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato;
- con Decreto del 29 aprile 2019, la società che, attraverso una seconda SRL, controlla indirettamente una SpA (posto che quest’ultima, a sua volta, è soggetta all’obbligo della revisione legale dei conti), non avendo alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza del controllo indiretto, che la controllante non detenga direttamente alcuna partecipazione nella controllata (indiretta).
Con riferimento alla lettera d), l’obbligo di nomina viene meno quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato uno dei predetti limiti.
La nomina dell’organo di controllo
La nomina dell’organo di controllo, sia esso monocratico che collegiale, comporta l’osservanza delle norme codificate dal codice civile, con riferimento al collegio sindacale, per la SpA.
La suddetta nomina avviene, entro 30 giorni, ad opera dell’assemblea che approva il bilancio che ha misurato il superamento dei limiti anticipati.
Qualora l’assemblea non vi provveda, è il tribunale che effettua la nomina, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su denuncia del conservatore del registro delle imprese.
La competenza del Tribunale alla nomina del sindaco di Srl
A tal proposito, il Tribunale di Milano, Sezione speciale in materia di imprese, con decreto del 14 gennaio 2021, ha evidenziato che la competenza del Tribunale di procedere alla nomina del sindaco di SRL ricorre, solo nella specifica ipotesi nella quale la nomina dell’organo di controllo sia divenuta obbligatoria e, di conseguenza, per ovviare alla mancata nomina assembleare dovuta ex lege.
Tale competenza viene meno quando sussiste l’esigenza di una nuova nomina, a seguito delle dimissioni del sindaco in carica.
Lo stesso Tribunale ha precisato che:
- la norma in virtù della quale il tribunale sostituisce di legge l’obbligo dell’assemblea va qualificata come norma derogatoria di regola generale, come tale di stretta interpretazione ex art. 14, delle preleggi;
- è in sintonia con l’orientamento secondo il quale, per i sindaci, non opera l’istituto della prorogatio, non essendo stabilita da alcuna specifica norma;
- in presenza di dimissioni del sindaco e revisore di SRL e di inerzia dell’assemblea nella nomina del suo sostituto, il tribunale non può provvedere alla nomina, atteso che l’art. 2477 codice civile, come anticipato, è norma eccezionale di stretta interpretazione.
Il decreto del Tribunale di Torino, Sez. spec. in materia di imprese, del 10 dicembre 2019, invece, ha dichiarato che il tribunale ha il potere di nominare l’organo di controllo nelle SRL, non solo quando l’assemblea è stata latitante per 30 giorni, ma anche quando, dopo aver superato i limiti, la società abbia continuato ad operare in sua assenza, ovvero quando sia venuto meno il titolare della carica per qualsiasi causa, compresi l’intervenuta decadenza da sindaco, un giudizio di cognizione ordinaria per accertare l’incompatibilità e rimuovere il sindaco dalla carica (Art. 2399 codice civile).
Infine, si ricorda che la Corte d’Appello di Campobasso, con Decreto del 15 febbraio 2014, ha sottolinea