Nomina dell’organo di controllo o revisore nelle SRL

Facciamo il punto sulle criticità dell’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore nelle SRL: ricordiamo che la dead-line fissata dalla Riforma della Crisi d’Impresa è per lunedì prossimo 16 dicembre

L’ampliamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore

 

nomina organo controllo o revisore nelle srlNomina revisore nelle srl: il primo decreto attuativo della Legge Delega, ovvero il D.Lgs. n. 14/2019, cd. “Codice della crisi d’impresa, oltre ad apportare modifiche alla Legge Fallimentare si è occupato anche della governance delle società di persone e di capitali, introducendo piccoli ma significativi cambiamenti al Codice civile.

 

La nuova impostazione del Codice civile richiede, infatti, alle società di piccole dimensioni una diligenza professionale, più o meno qualificata, già presente nel nostro ordinamento, ma che in precedenza era prerogativa delle società medio-grandi.

In questo ambito si colloca il rinnovato art. 2477 del c.c. [1], una norma che a seguito delle modifiche operate dall’art. 379 del D. Lgs n. 14/2019 ha ampliato il numero delle piccole società di capitali obbligate a nominare l’organo di controllo e/o il revisore.

 

Osserviamo subito che già prima della modifica la norma civilistica era stata oggetto di dibattito dottrinale.

Non risultava per nulla chiara, infatti, quella parte della norma che regolamentava la delibera di nomina dell’organo di controllo, nella specie il sindaco unico in una Srl.

In particolare, non si capiva se il sindaco unico nominato aveva la facoltà, ovvero l’obbligo di svolgere la revisione dei conti, oltre al controllo della legalità.

Come vedremo la modifica normativa non ha risolto il problema, perché si è solo limitata ad ampliare il novero delle Srl obbligate a nominare l’organo di controllo e/o il revisore.

Di seguito l’analisi della questione.

 

 

Sindaco o revisore?

 

Per tutti quelli che propendono per una interpretazione estensiva dell’art. 2477 del codice civile, il sindaco-controllore deve svolgere, oltre al controllo di legalità, anche quello legale dei conti.

Pertanto, in quest’ottica il sindaco unico risulta essere sempre revisore, mentre altrettanto non può dirsi del revisore, il quale non necessariamente dovrebbe svolgere anche il controllo di legalità.

Questa interpretazione nasce dalla lettura combinata:
 

  • del primo comma dell’art. 2477 del c.c., norma in base alla quale l’atto costitutivo di una Srl può prevedere “determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo (in questo caso, un sindaco unico) o di un revisore”;
     
  • del quarto comma [2] dell’art. 2477 del c.c., che rinviando alla normativa delle Spa in materia di collegio sindacale, stabilisce che l’organo di controllo deve svolgere le funzioni di revisore anche nell’ipotesi del sindaco unico.

 

Il dubbio, quindi, sussiste e data la presenza di circa 100.000 Srl in Italia andrebbe risolto, dimodochè questi organismi possano scegliere chi nominare e soprattutto con quali funzioni e con quali costi.

 

Detto ciò osserviamo, però, come la lettura estensiva dell’art. 2477 del c.c. non convinca per due ragioni.

 

In primo luogo, la lettura estensiva della norma assegnerebbe:
 

  • al sindaco due funzioni, ovvero il controllo della legalità e la revisione contabile;
     
  • al revisore contabile la sola funzione del controllo legale dei conti, lasciando secondo il parere della dottrina, il controllo della legalità ai soci, che soprattutto nelle piccole realtà non sono in possesso delle necessarie competenze.

 

In secondo luogo, la lettura estensiva, in base alla “connessione del testo e l’intenzione del Legislatore” [3] porterebbe ad interpretare la norma in unico modo, ovvero l’assemblea sarebbe libera di nominare un organo di controllo o un revisore, così come espressamente stabilito nei commi 1, 3 e 5 dell’articolo stesso.

 

 

Il controllo nelle SRL e i rapporti con la disciplina delle SPA

 

Le regole delle Spa per i sindaci e revisori sono applicabili nelle Srl?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo riprendere in mano l’art. 2477 del c.c., norma che al comma 4 rimanda alle disposizioni sul collegio sindacale delle Spa.

Se così fosse tutte le norme dall’art. 2397 all’art. 2409-septies del c.c., comprese tutte quelle che rimandano alla disciplina sulla revisione legale, oggi regolamentata dal Dlgs n. 39/2010, sarebbero applicabili alle Srl.

A tutte queste sarebbe sensato aggiungere, poi, il richiamo alle disposizioni del Testo Unico Bancario (Tub) o del Testo Unico della Finanza (Tuf), ed in particolare all’art. 154 del Tuf [4]. Norma che nel caso di Spa quotate o di Eip [5] limita la portata delle norme del Codice civile.

Segnaliamo, inoltre, che l’art. 2403, comma 2 del c.c. [6] disciplina la revisione legale dei conti, rimandando all’art. 2409-bis, comma 3 del c.c.. Disposizione successivamente abrogata dalla specifica disciplina in materia di revisione legale, ovvero il D.lgs. n. 39/2010.

 

In un contesto normativo così ampio e variegato pare lecito dubitare che la normativa in materia di sindaco o di revisore legale nelle Srl, ed in particolare in quelle di piccole dimensioni, possa essere rinviata a quella vigente nelle Spa, considerando anche lo spirito della riforma societaria del 2003 che aveva voluto differenziare le Srl dalle Spa creando due organismi differenti.

Con l’obiettivo di sciogliere questo dubbio, prendiamo l’art. 35 del DL n. 5/2012, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che con i commi 1 e 2 [7] ha modificato gli artt. 2397 [8] e 2477 del c.c. in materia di collegio sindacale e sindaco unico nelle Spa e nelle Srl.

 

Osserviamo, anzitutto, che nelle intenzioni del Legislatore, ben descritte nella premessa al Capo I della norma il fine del DL n. 5/2012 è, infatti, “la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare … una riduzione degli oneri amministrativi … per le imprese, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese”.

Ebbene queste motivazioni diventano ancora più evidenti leggendo la Relazione di accompagnamento al provvedimento in questione, dove viene evidenziato che la “complicazione burocratica” è uno degli elementi che:

  • crea svantaggio competitivo all’Italia;
  • mina l’interesse degli investitori istituzionali internazionali ad investire nel nostro Paese.

 

Ancora più chiaro è il commento al citato art. 35, nel quale si legge “attribuzione nelle Spa delle funzioni del collegio sindacale al sindaco unico (norma poi abrogata) … e previsione della facoltà nelle srl di nominare un organo di controllo o un revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa”.

Premesso ciò, segnaliamo come la lettura combinata delle premesse alla norma e della Relazione di accompagnamento al provvedimento possano essere di aiuto nell’applicare la disciplina delle Spa alle Srl, ma non siano di certo risolutive.

Si prenda ad esempio la frase “organo di controllo o revisore anche monocratico”. L’uso del singolare e non del plurale “monocratici” farebbe pensare che l’organo anche monocratico al quale applicare le norme della Spa sia il revisore. Diversamente, infatti, sarebbe stato usato il plurale, monocratici.

 

Proseguendo con la lettura rileviamo ancora come l’uso della locuzione “con applicazione, in tal caso”, anziché “in tali casi”, sembrerebbe confermare che il richiamo alla normativa sul collegio sindacale prevista per le Spa si riferisca al revisore e alla revisione legale.

 

Oltre a queste argomentazioni dobbiamo rilevare che i soci di una Srl, a prescindere dalla circostanza che ricorrono o meno i presupposti obbligatori per nominare il sindaco unico o il revisore, sono liberi di scegliere uno dei due controllori.

Controllori che sono dotati della propria competenza, stabilita dal richiamo delle regole della Spa.

 

In conclusione, il punto chiave per applicare la disciplina delle Spa alle Srl, secondo parte della dottrina, risiederebbe proprio nel comma 4 dell’art. 2477.

Questa disposizione, infatti, funge da raccordo tra la normativa della Spa e quella della Srl, ovvero di tutte le regole dell’organo di controllo delle Srl, che riguardano il sindaco e il revisore contabile.

 

Senza il richiamo alle regole della Spa, il sindaco e il revisore delle Srl:

  • non avrebbero una propria disciplina;
  • non sarebbe possibile considerarli come figure possibili e/o alternative.

 

Nonostante ciò la realtà dei fatti è che:

  • al sindaco sono attribuiti i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403-2409 del c.c.;
  • il sindaco non è obbligato alla revisione legale dei conti. Diversamente la Relazione di accompagnamento alla modifica del 2012 e il principio ispiratore della legge di modifica, nella specie la riduzione di oneri per le imprese non avrebbero senso;
  • il revisore legale dei conti, se nominato, per espresso richiamo del Codice civile al Dlgs n. 39/2010, è assoggettato alla specifica norma di legge, ed è dotato dei poteri previsti dalla stessa;
  • tutta la questione si ripercuote nelle piccole Srl, dove la doppia funzione obbligatoria di sindaco e revisore sembra eccessiva.

 

 

Meglio nominare il sindaco o il sindaco/revisore?

 

Alla luce delle argomentazioni fino ad ora sollevate sorge spontanea una riflessione: in una piccola Srl è più corretto o più utile nominare un sindaco o un revisore legale?

Tralasciando la questione relativa all’obbligo di nomina, che dovrà essere risolta quanto prima dalla giurisprudenza, viene logico pensare che nelle Srl di piccole dimensioni la nomina del sindaco sia più appropriata, dato che in queste realtà la presenza di una figura di cultura giuridico economica può sopperire alle eventuali mancanze di amministratori poco dotati.

 

Di poco aiuto in questo senso è stata la commissione parlamentare deputata a rinnovare l’art. 2477. Sarebbe stata buona cosa, infatti, aver risolto il dubbio interpretativo coordinando in maniera più convincente il comma 1 e il comma 4 dell’art. 2477 e il richiamo alla normativa sulle Spa.

Chiarezza su un tema così delicato e attuale è doveroso da parte delle autorità competenti. Prova di tutto questo è la recente sentenza del Tribunale di Bologna n. 2328 del 23.5.2019, dove la Corte pronunciandosi su un ricorso in materia di statuto societario ribadisce nelle motivazioni la sostanziale differenza tra Spa e Srl. Nello specifico si legge “… il generico richiamo contenuto per le Srl nel comma 5 dell’art. 2477, cod. civ., va pur sempre letto tenendo conto della diversa disciplina prevista dal Legislatore riguardo i 2 tipi societari; d’altro canto, nelle Spa, la revisione legale dei conti – accanto al controllo sulla gestione – è obbligatoria mentre così non è nelle Srl, dove l’art. 2477, cod. civ., lascia spazio all’autonomia statutaria, riconoscendo l’essenziale facoltà di scelta tra l’adozione di un organo di controllo, anziché di un revisore”.

 

La sentenza prosegue precisando che, “… resta pur sempre una scelta rimessa alla società quella di optare per una soluzione estranea alla possibile semplificazione introdotta dall’art. 2477, cod. civ., in tema di Srl, esperibile mediante: a) la nomina (almeno ordinariamente) facoltativa di un organo suscettibile di assumere il duplice ruolo di “controllo” e di “revisore”; b) la possibilità di designare un organo monocratico; c) la possibilità di scegliere il tipo di attività (controllo sulla gestione o revisione legale dei conti)”.

Infine, la citata sentenza conclude rilevando “Che, alla stregua delle esposte premesse, il richiamo al complesso delle norme sulle Spa contenuto nell’articolo 2477, cod. civ. non va interpretato in modo rigido e avulso dal contesto dell’ordinamento, dovendo invece essere ricondotto al sistema tendenzialmente più semplificato che nella situazione vigente caratterizza la struttura delle Srl…”.

 

Come si può facilmente notare il giudice inquadra le Srl come un organismo più semplificato e ciò dovrebbe essere di aiuto alla risoluzione della nostra questione.

 

 

A cura di Gianfranco Costa e Alessandro Marcolla

Lunedì 9 Dicembre 2019

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NOTE

 

[Nota 1]  L’art. 2477 del c.c. afferma che:

“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

 

[Nota 2] Prima della riformulazione della norma il comma di riferimento era il quinto.

 

[Nota 3] Si veda l’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

 

[Nota 4] L’art. 154 del Tuf afferma che: “1.  Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli artt. 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del Codice civile. 2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli artt. 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lett. c), e) ed f), del Codice civile. 3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli artt. 2399, primo comma, e 2409-septies del Codice civile”.

 

[Nota 5] L’EIP – European Investment Practitioner – è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

 

[Nota 6] L’art. 2403, comma 2 del c.c. afferma che: “Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma”.

 

[Nota 7] L’art. 35, commi 1 e 2 del DL n. 35/2012 stabilisce che:

“1. Il terzo comma dell’articolo 2397 del c.c. è abrogato.
2. All’articolo 2477 del c.c.:

  1. il primo comma è sostituito dal seguente: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei  conti,  la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un    Se  lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;
  2. al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell’organo di controllo o del revisore»;
  3. il quinto  comma  è  sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di  nomina  di  un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.

 

[Nota 8] L’art. 2397 del c.c. prevede che:

“Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.

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