L’articolo 2399 del codice civile, al terzo comma, stabilisce che non possono essere nominati sindaci revisori coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Torniamo ad approfondire questo tema, che assume maggiore interesse ora che scattano i nuovi limiti derivanti dalla riforma della Crisi d’Impresa
Indipendenza finanziaria del sindaco: normativa di riferimento
Le norme inerenti l’indipendenza finanziaria del sindaco revisore sono contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 39/2010 (e ove applicabile nell’art. 17 del Decreto medesimo) il quale detta alcuni requisiti generali e rinvia, al comma 12, a più dettagliati principi elaborati da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al MEF e alla Consob e adottati dal MEF sentita la Consob.
Tali principi, allo stato attuale, risultano in corso di predisposizione.
Le prestazioni di lavoro autonomo e di consulenza da considerare nella verifica sull’indipendenza finanziaria devono comprendere sia quelle svolte individualmente, sia quelle provenienti dalla eventuale rete professionale (associazione o società tra professionisti) di cui il revisore contabile fa parte.
Si rileva che la valutazione di queste incidenze è attualmente lasciata alla discrezionalità del sindaco/revisore anche nelle situazioni di potenziale rischio di indipendenza finanziaria.
La normativa
Per contro, la normativa sulla revisione legale (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 39/2010) fa riferimento a situazioni generali in merito all’esistenza di rapporti di lavoro o di altro genere e al potenziale rischio specifico dell’interesse finanziario, senza tuttavia indicare parametri