enciclopedia di diritto tributario: spieghiamo cosa si intende per accertamento parziale.
Che cosa è l’accertamento fiscale parziale?
L’accertamento parziale è quel tipo di atto che si limita ad accertare un determinato reddito, specifico, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, in quanto privo di una valutazione complessiva della posizione del contribuente.
La procedura di controllo è generalmente utilizzata dagli uffici finanziari per accertare, per esempio, l’omessa o parziale indicazione:
- di redditi fondiari (canoni di locazione non dichiarati),
- di redditi di capitale (utili distribuiti e non dichiarati, redditi derivanti dalla partecipazioni a società e/o associazioni),
- di redditi di lavoro autonomo (compensi soggetti a ritenuta),
- di redditi soggetti a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, emolumenti arretrati),
- di redditi diversi (compensi corrisposti e assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto e non dichiarati dal percettore).
Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha ampliato, progressivamente, il raggio d’azione dell’accertamento parziale per ricomprendervi i controlli mediante coefficienti presuntivi di reddito, parametri, studi di settore, e processi verbali di constatazione.
La peculiarità dell’accertamento parziale consiste proprio nel procedere, con immediatezza, all’accertamento quando siano pervenuti elementi che consentono di determinare autonome irregolarità tributarie.
Caratteristiche peculiari dell’accertamento parziale sono, pertanto:
- limitatezza del contenuto;
- possibilità di notificare più accertamenti parziali per la stessa annualità.
In pratica, gli uffici possono notificare più accertamenti, nei confronti dello stesso contribuente, e l’eventuale definizione a mezzo dell’accertamento con adesione chiude solo quello specifico accertamento.
Gli accertamenti parziali godono delle forme di notifica più semplificata, atteso che l’art. 3, c. 4, del D.L. n. 261 del 15.9.1990, conv. con modif. in L. n. 331 del 12.11.90, consente la notifica di detti atti con il semplice invio di una
“raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si da per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa“.
Riferimenti normativi:
Approfondimenti
Limiti e presupposti dell’accertamento parziale
L’accertamento parziale: limiti e conseguenze del suo impiego
16 giugno 2010