L’accertamento parziale può essere integrato da un successivo accertamento, senza che si renda necessario specificarne gli elementi sopraggiunti, come invece prescritto nella ipotesi di integrazione dell’accertamento. Coerenza tuttavia vuole che l’accertamento non sia “a singhiozzo”, e cioè che, dopo un primo accertamento parziale, ne segua un altro basato su altri elementi acquisiti sin dall’origine ma non contestati. In ogni caso, l’eccezione di illegittimità può riguardare solo l’eventuale successivo esercizio dell’attività accertatrice, e non quello già eseguito
L’accertamento parziale può essere integrato da un successivo accertamento, senza che si renda necessario specificarne gli elementi sopraggiunti, come invece prescritto nella ipotesi di integrazione dell’accertamento. Coerenza tuttavia vuole che l’accertamento non sia “a singhiozzo”, e cioè che, dopo un primo accertamento parziale, ne segua un altro basato su altri elementi acquisiti sin dall’origine ma non contestati. In ogni caso, l’eccezione di illegittimità può riguardare solo l’eventuale successivo esercizio dell’attività accertatrice, e non quello già eseguito.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23685 del 01/10/2018, ha chiarito limiti e presupposti della disciplina in tema di accertamenti parziali. Nel caso di specie, all’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente l’avviso di accertamento con il quale contestava un maggior reddito ai fini Irpef, Irap ed Iva, relativamente all’anno d’imposta 2003.
All’accertamento, eseguito ai sensi dell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, seguiva il contenzioso promosso dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che accoglieva il ricorso.
L’Agenzia impugnava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rigettava l’appello sull’assunto dell’illegittimo ricorso all’accertamento parziale, per carenza di presupposti.
L’Agenzia si duoleva della sentenza, rilevando innanzitutto come rispetto all’eccezione, sollevata dal contribuente, di illegittimità dell’accertamento ex art. 41 bis cit., vi era ormai un sopraggiunto difetto di interesse, essendo l’Amministrazione definitivamente decaduta, alla data della pronuncia, dal potere di integrare l’accertamento parziale.
L’Amministrazione censurava poi la sentenza per omessa, insufficiente o illogica motivazione, per non aver mai contestato il contribuente, dinanzi al giudice di primo grado, la carenza del presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
E infine, con un terzo motivo di