La riduzione del capitale sociale

Guida contabile e fiscale alla complessa operazione di riduzione del capitale in una società.

capitale sotto il minimo legale

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili fino a quando l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Le problematiche relative alla riduzione volontaria del capitale sociale sono di seguito esaminate con riferimento alle posizioni espresse dagli organismi rappresentativi della professione notarile (consigli notarili territoriali) e, in particolare, dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto.

 

La riduzione del capitale per perdite

Dalla riduzione volontaria del capitale dev’essere distinta l’ipotesi della riduzione per perdite, nell’ambito della quale, se il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, a norma dell’art. 2446, c.c., gli amministratori o il consiglio di gestione (e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza), devono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (tra i quali la predisposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale, da sottoporre all’assemblea stessa).

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta ridotta a meno di 1/3, la riduzione del capitale, in proporzione delle perdite accertate, dev’essere disposta dai seguenti soggetti:

  • assemblea o consiglio di sorveglianza che approva il bilancio dell’esercizio;

  • (in caso di inerzia dei primi), Tribunale, adito dagli amministratori e dai sindaci o dal Consiglio di sorveglianza; sentito il pubblico ministero, il Tribunale provvede con decreto soggetto a reclamo, che dev’essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

 

Relativamente a tale ipotesi di riduzione del capitale è stato affermato – sulla base della consolidata giurisprudenza della Cassazione – che, se nel patrimonio netto della società sono presenti altre voci, oltre a quella rappresentata dal capitale sociale (utili di precedenti esercizi portati a nuovo, riserve di utili, riserve di capitale, versamenti fatti dai soci a fondo perduto), per verificare se le perdite erodono effettivamente il capitale di oltre 1/3 del suo ammontare, dette perdite possono essere previamente «neutralizzate» con le altre voci che compongono il patrimonio netto della società, considerando in diminuzione diretta del capitale sociale solo quelle perdite che eventualmente eccedono le rimanenti voci del patrimonio netto.

L’utilizzo delle riserve a copertura delle perdite (come pure l’implicito assorbimento delle riserve per effetto di perdite non ancora coperte) segue un criterio di precedenza, in base al quale vanno prima utilizzate (o si considerano per prime assorbite):

  • le riserve facoltative,

  • per l’eccedenza le riserve statutarie,

  • per l’eccedenza le riserve legali.

 

Non è infatti consentito ai soci di scegliere di far gravare le perdite su parti del patrimonio netto maggiormente vincolate, in presenza di parti meno vincolate o non vincolate. Non possono invece utilizzarsi la riserva per acquisto azioni proprie, né – assai probabilmente – i «versamenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale», condizionati dall’obbligo di restituzione ai soci in caso di mancato perfezionamento dell’aumento di capitale.

 

L’ipotesi della riduzione del capitale al di sotto del limite legale

Se, per effetto della perdita di oltre 1/3 del capitale di una S.p.a., questo si riduce al disotto della misura minima di 120.000 euro, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono convocare tempestivamente l’assemblea per disporre la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, ovvero la trasformazione della società in S.r.l., oppure in società personale, senza escludere la possibilità di forme eterogenee di trasformazione (art. 2447, c.c.).

 

Le modalità attuative della riduzione del capitale

In linea generale, secondo l’art. 2445, c.c., la riduzione del capitale sociale può aver luogo, nella società per azioni:

  • mediante la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;

  • (ovvero) mediante il rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413, c.c.

 

Va rammentato che, per poter procedere alla costituzione di una società per azioni, è necessario, tra l’altro:

  • che sia interamente sottoscritto il capitale sociale (art. 2329, co. 1, n. 1), c.c.);

  • che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343, relative ai conferimenti (art. 2329, c. 1, n. 2), c.c.).

 

Contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dev’essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro (se la costituzione è fatta con atto unilaterale, il 100%) (art. 2342, c. 2, c.c.).

 

Il rimborso del capitale, quale modalità della riduzione dello stesso, è invece soggetto ai vincoli di cui:

  • all’art. 2327, c.c., relativo al capitale sociale minimo per le S.p.a., corrispondente a 120.000 euro (se il capitale scende al di sotto di tale limite, potrà essere eventualmente deliberata la trasformazione in un tipo societario «inferiore», come ad esempio la S.r.l.);

  • all’art. 2413, c.c., che – come visto poco sopra – impedisce alla S.p.a. che ha emesso obbligazioni la riduzione del capitale e la distribuzione di riserve se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni in circolazione, è superato il limite del doppio rispetto al capitale sociale (art. 2412, c. 1, c.c.).

 

Per le principali tipologie societarie «capitalistiche» che non sono S.p.a., può essere evidenziato quanto segue:

  • le società in accomandita per azioni rappresentano un tipo societario al quale si rendono applicabili in buona parte le norme previste in materia di S.p.a. (anche in virtù del rinvio generale di cui all’unico comma dell’art. 2454 del c.c.); l’unica peculiarità, suscettibile di generare differenze nel trattamento rispetto alla s.p.a., è costituita dalla presenza di due categorie di soci, delle quali una a responsabilità illimitata. Ne consegue che tale tipologia societaria è anch’essa assoggettata alle regole dell’art. 2445, c.c.;

  • relativamente alle S.r.l., la disciplina generale della riduzione del capitale è incardinata nell’art. 2482, c.c., ove è disposto che essa può aver luogo, salvo il rispetto della soglia minima del capitale stesso per tale tipologia societaria, che è di 10.000 euro (art. 2463, n. 4), c.c.), nelle stesse forme sopra individuate con riferimento alle società per azioni.

 

In alternativa alla riduzione effettuata secondo le modalità sopra esposte, è possibile lasciare immutato il valore nominale e ridurre, invece, il numero delle azioni in circolazione.

Inoltre, il capitale può essere ridotto secondo le seguenti due modalità:

  • sorteggio delle azioni da rimborsare al loro valore nominale (con successivo loro annullamento) e rilascio di azioni di godimento a condizione che sia previsto nello statuto o sia deciso dai soci all’unanimità;

  • acquisto di azioni proprie e successivo annullamento (art. 2357-bis, n. 1, c.c.). In ogni caso la riduzione del capitale va effettuata in modo che le azioni proprie eventualmente possedute non eccedano la decima parte del capitale sociale (art. 2357, c.c.).

 

 

Il riferimento al «capitale esuberante»

A seguito delle modificazioni introdotte dalla riforma societaria, la riduzione volontaria del capitale non si ricollega più necessariamente all’«esuberanza » dello stesso per il conseguimento dell’oggetto sociale: ne deriva una maggior discrezionalità in capo all’organo amministrativo della società, non più obbligato a fornire una motivazione espressa «vincolata» per procedere alla riduzione.

Il riferimento alla «riduzione del capitale esuberante» era contenuto nel vecchio art. 2445, c. 1, c.c., nel testo antecedente alla riforma societaria; va infatti rammentato che il nuovo art. 2445, c. 1 (art. 2482, c. 1, per le s.r.l.), come innovato a opera del D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, ha soppresso ogni richiamo al capitale esuberante, limitandosi a menzionare la semplice riduzione del capitale (cioè ogni ipotesi di riduzione dello stesso).

L’esuberanza del capitale, o sovraccapitalizzazione dell’impresa, può essere determinata mediante l’applicazione di criteri economici legati all’individuazione degli indici che misurano l’indipendenza economica della società, e in particolare nel rapporto tra i mezzi propri e i mezzi di terzi.

L’indice generalmente utilizzato è quello dato dal seguente rapporto:

 

patrimonio netto / totale attività

 

Tale indice consente di effettuare il confronto tra il patrimonio della società e il complesso degli investimenti patrimoniali realizzati; più esso è elevato, maggiore è la capitalizzazione della società.

Il rapporto ideale dovrebbe situarsi tra il 33% e il 66%: al di sotto e al di sopra di tali percentuali, la società è – rispettivamente – sotto e sovracapitalizzata.

Solamente nell’ipotesi della sovraccapitalizzazione era evidentemente ammissibile la riduzione del capitale nel vecchio regime civilistico; inoltre, un certo indirizzo giurisprudenziale riteneva non omologabile la delibera di riduzione del capitale attuata mediante il passaggio a riserva della quota di riduzione, in quanto tale operazione era ricondotta a un mero spostamento di valori nell’ambito del patrimonio netto, in contraddizione con l’asserita sproporzione del capitale sociale rispetto alle esigenze operative della società.

La soppressione del riferimento all’esuberanza ha tolto fondamento anche a tale tesi, e per tale ragione la riduzione del capitale può ora indiscutibilmente effettuarsi non solamente a fronte della distribuzione ai soci, ma anche imputando la quota di riduzione alle riserve disponibili.

Nonostante l’avvenuta soppressione del requisito dell’esuberanza del capitale, permane l’obbligo di manifestare, in sede di delibera, le ragioni, le situazioni di fatto e quelle di diritto, che hanno indotto alla riduzione del capitale.

 

 

Il carattere facoltativo della riduzione volontaria

La riduzione volontaria è sempre facoltativa e, pertanto, al fine di tutelare i creditori sociali e i soci di minoranza di fronte alla diminuzione del capitale, il legislatore ha stabilito per il procedimento di riduzione una puntuale e specifica disciplina.

La riduzione volontaria del capitale è esclusa o limitata se la società ha emesso:

  • obbligazioni ordinarie. In tal caso, infatti, la riduzione volontaria è ammessa solo in proporzione alle obbligazioni rimborsate (art. 2413, c. 1, c.c.);

  • obbligazioni convertibili in azioni. La società non può deliberare la riduzione del capitale sino a quando gli obbligazionisti non abbiano esercitato il diritto di conversione (art. 2420-bis, c. 4, c.c.).

 

 

La delibera dell’assemblea straordinaria

La riduzione volontaria del capitale, deliberata dall’assemblea straordinaria con le stesse maggioranze richieste per la modifica dello statuto, deve essere verbalizzata per atto pubblico mediante l’intervento di un notaio. Contestualmente l’assemblea può stabilire di attuare la riduzione in più riprese anziché in una volta sola.

Le maggioranze sono, nello specifico:

  • nelle società per azioni quotate:

    • quorum costitutivo: in prima e seconda convocazione: il 50% del capitale sociale, o la maggiore percentuale prevista dallo statuto (art. 2368, c. 2, u.p., c.c.); nelle convocazioni successive alla seconda: almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (art. 2369, c. 7, c.c.);

    • quorum deliberativo: almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (art. 2368, c. 2, u.p., c.c.);

  • nelle società per azioni non quotate:

    • quorum costitutivo: non è espressamente previsto; in mancanza delle formalità di cui all’art. 2365, commi 1, 2 e 3, è però necessaria la presenza del 100% del capitale sociale, oltre che della maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366, c. 4, c.c.);

    • quorum deliberativo: più del 50% del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata (art. 2368, c. 2, c.c.);

  • nelle società in accomandita per azioni:

    • quorum costitutivo e deliberativo: stesse maggioranza previste per le società per azioni, oltre alla necessaria presenza di tutti i soci accomandatari;

  • nelle società a responsabilità limitata:

    • quorum costitutivo: almeno il 50% del capitale sociale (art. 2479 – bis, c. 3, c.c.);

    • quorum deliberativo: almeno il 50% del capitale sociale (art. 2479 – bis, c. 3, c.c.).

 

La delibera che riduce il capitale sociale costituisce una modifica dell’atto costitutivo ed è soggetta alla stessa pubblicità, controllo e iscrizione nel Registro delle imprese, prevista per l’aumento di capitale.

 

 

La tutela dei creditori sociali

La delibera di riduzione del capitale acquista efficacia ed è eseguibile, a tutela dei creditori della società, solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, ed entro tale termine i creditori dotati di titolo anteriore all’iscrizione della delibera possono proporre opposizione al Tribunale.

L’opposizione si propone con ricorso al Tribunale del luogo ove ha sede la società, e sospende l’esecuzione della delibera; nelle more del giudizio, il Tribunale può però disporre che la riduzione abbia egualmente luogo:

  • se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio;

  • (ovvero) previa prestazione di idonea garanzia da parte della società, a tutela degli interessi dell’opponente.

La sentenza che accoglie l’opposizione, anche se definitiva, non causa l’annullamento della delibera di riduzione, la quale rimane semplicemente inefficace finché, soddisfatti i creditori, la riduzione di capitale potrà essere eseguita.

 

 

La restituzione del capitale ai soci

L’art. 2445 del codice, nella formulazione successiva alla riforma del diritto societario del 2003, ha innovato la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale, non subordinandola più al requisito dell’esuberanza.

È scomparsa in particolare la specificazione secondo cui si può procedere alla riduzione del capitale solo quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell’oggetto sociale.

E’ noto, infatti, che prima della riforma, il requisito della esuberanza veniva ancorato ad un effettivo ridimensionamento, ristrutturazione e riorganizzazione dell’attività sociale, negando che potesse assumere la natura di valida ragione un eccesso di liquidità.

Ovviamente, a maggior ragione, si negava la possibilità di procedere ad una riduzione del capitale per esuberanza quando la società fosse in perdita oppure versasse in stato di liquidazione.

 

 

La posizione espressa dal Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio Notarile di Milano – che si è particolarmente distinto nell’opera di interpretazione delle norme civilistiche – ha avuto modo di precisare che la nuova disciplina contenuta negli artt. 2482 e ss., c.c., supera la precedente tassatività delle cause di riduzione (perdite o esuberanza), rendendo ammissibili motivazioni diverse, purché tali motivazioni siano frutto della volontà dei soci e non vi siano perdite (in tale ultimo caso si rende infatti applicabile la specifica disciplina di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter, c.c.).

In relazione alla procedura da seguire, è poi stato chiarito che:

  • nella delibera si può fare constare l’inesistenza di creditori, o il loro preventivo assenso, e l’esecuzione della delibera stessa non può avvenire prima del decorso del termine previsto dall’art. 2482, c.c. (90 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese), in quanto i creditori legittimati a farvi opposizione sono tutti quelli anteriori all’iscrizione della delibera nel registro imprese, e quindi anche quelli successivi all’assunzione della delibera;

  • analogamente a quanto previsto per la riduzione del capitale in caso di perdite, anche la riduzione «effettiva» del capitale deve avvenire nel rispetto del criterio di parità di trattamento dei soci.

 

 

Gli indirizzi del Notariato Triveneto su efficacia ed eseguibilità della delibera

Secondo l’«orientamento» n. 13 del Notariato Triveneto, pubblicato per la prima volta nel settembre 2005, la riduzione volontaria del capitale può avvenire mediante la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, ovvero mediante il rimborso del capitale ai soci stessi, con il rispetto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le S.p.a., e in particolare per le società che hanno emesso obbligazioni.

La delibera che dispone la riduzione volontaria del capitale è soggetta, quanto alla sua efficacia ed eseguibilità, a determinate regole che sono state individuate dal Consiglio Notarile Triveneto:

  • relativamente all’efficacia, è applicabile la disciplina generale di cui all’art. 2436, c. 5, c.c.; la delibera produrrà quindi i propri effetti subito dopo l’iscrizione nel registro delle imprese;

  • relativamente all’eseguibilità della delibera, una volta che la stessa è divenuta efficace, è applicabile la disciplina di cui all’art. 2445, c. 3, c.c., in base alla quale la deliberazione può essere eseguita dopo il decorso di 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

 

Ne consegue, secondo il Consiglio Notarile, che:

  • dopo l’avvenuta iscrizione nel registro imprese della delibera di riduzione volontaria del capitale (la quale acquista immediata efficacia in conseguenza dell’iscrizione stessa), il capitale da indicare nello statuto e negli atti societari, e che dovrà risultare anche indicato nel registro imprese, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione;
  • l’importo della riduzione può essere materialmente distribuito ai soci (o i soci sono definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solamente con il decorso di 90 giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera, ma solamente se entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione ha fatto opposizione.

 

La prima regola sopra individuata risponde anche a ragioni di trasparenza, poiché:

  • consente ai creditori anteriori all’iscrizione della delibera, attraverso l’immediata esplicitazione negli atti del minor capitale, di proporre opposizione;

  • consente ai creditori successivi all’iscrizione della delibera di fare affidamento sul minor capitale, dato che il diritto di opposizione è comunque riservato ai creditori sociali anteriori all’iscrizione.

 

La seconda regola enunciata dal Consiglio Notarile richiede invece l’allocazione contabile dell’importo della riduzione in un’apposita riserva «vincolata», non distribuibile fino a quando non siano trascorsi 90 giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e solamente se entro questo termine nessun creditore sociale anteriore ha fatto opposizione.

La norma è quindi finalizzata non alla tutela dei «terzi» in genere affinché la società mantenga un determinato capitale sociale, contro la volontà manifestata dai soci, bensì a quella dei creditori anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di riduzione.

Tali soggetti avevano fatto affidamento su un determinato capitale sociale, e ad essi devono quindi essere fornite idonee garanzie di vedere garantite le proprie ragioni da risorse a tale capitale corrispondenti.

Il c. 3 dell’art. 2445, parlando di «esecuzione» e non di «efficacia» della delibera, intende quindi garantire il mantenimento nella società delle risorse sulle quali cui avevano fatto affidamento i creditori ante-iscrizione, fino all’avvenuto decorso del termine concesso per l’opposizione (e non certo attribuire a tali creditori un diritto di «incidere» sulla struttura societaria, sospendendo gli effetti di una delibera legittimamente adottata dai soci).

L’«orientamento» n. 14, anch’esso pubblicato nel settembre 2005, aggiunge che la delibera di riduzione può essere attuata anziché mediante il rimborso ai soci (o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.

Anche in tale ipotesi, secondo il Notariato Triveneto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2445, cc. 3 e 4, c.c., in relazione ai diversi momenti dell’efficacia e della eseguibilità della delibera.

Più in dettaglio, in relazione al momento dell’eseguibilità della delibera, la riserva cui è stato imputato l’importo della riduzione va considerata «vincolata e non distribuibile» finché non siano trascorsi 90 giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera, dopodiché, se entro tale termine nessun creditore sociale ante-iscrizione ha fatto opposizione, la riserva può considerarsi «disponibile», e di conseguenza distribuibile tra i soci.

 

 

In breve: le conseguenze fiscali della riduzione del capitale

In epoca ben anteriore alla riforma societaria, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con proprie interpretazioni ufficiali al fine di chiarire l’effetto sulle situazioni tributarie delle operazioni di riduzione del capitale sociale. Si rammenta, in particolare, la R.M. 20.4.1979, prot. n. 576, ove è stato affermato che la riduzione del capitale di una S.p.a. mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie causa effetti reddituali, in quanto l’eventuale differenza in più o in meno tra il costo delle azioni annullate e il valore del patrimonio netto ad esse riferibile costituisce, rispettivamente, sopravvenienza passiva o sopravvenienza attiva conseguente all’operazione di riduzione del capitale sociale.

Pure rilevanti possono essere gli effetti per i soci di società di capitali, se si considera che la riduzione del capitale esuberante è collocata tra le ipotesi cui si ricollega l’emersione di utili imponibili nel quadro della disciplina degli utili di partecipazione.

In particolare, l’art. 47, sesto comma, del TUIR, stabilisce che non costituisce realizzo di utili l’assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale.

Se e nella misura in cui l’aumento sia però avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, la successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili.

Questi sono tassati, come è noto (dopo l’intervento della Finanziaria 2008 e del D.M. 2.4.2008):

  • quali redditi di capitale, limitatamente al 49,72% dell’ammontare, per i soggetti IRPEF non imprenditori che detengano partecipazioni qualificate;

  • mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,50% sul 49,72% dell’ammontare, per i soggetti IRPEF non imprenditori in possesso di partecipazioni non qualificate;

  • quali redditi in impresa, per i soggetti IRPEF limitatamente al 49,72% dell’ammontare, e per i soggetti IRES limitatamente al 5% dell’ammontare.

 

Secondo il settimo comma dell’art. 47, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione anche concorsuale della società costituiscono utile (con applicazione, per le persone fisiche, della relativa ritenuta alla fonte), per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Giacché, come si è detto, dopo la riforma societaria è scomparso dal testo civilistico ogni riferimento alla riduzione del «capitale esuberante», la normativa fiscale dovrebbe ritenersi riferita ora alle riduzioni di capitale senza alcun vincolo di «motivazione».

Leggi anche: Il problema delle perdite nel bilancio d’esercizio

 

NOTE

  1. Cfr. E. Zanetti, «Il presupposto di riduzione obbligatoria del capitale per perdite», Il quotidiano del commercialista del 12.6.2010.

  2. È stata richiamata in particolare la sentenza della S.C. n. 12347 del 6.11.1999.

  3. Cfr. E. Zanetti, cit..

  4. Cfr. D’Andrea Silvio, Testoni Umberto, Guffanti Giulio, Orlandoni Luca, «Capitale sociale: aumento gratuito e riduzione», Il Sole 24 Ore – Diritto e Pratica delle Società, 10.10.2005, n. 18, p. 12.

  5.  Cfr. Benazzi Adriano, «Restituzione del capitale ai soci: problematiche civilistiche e fiscali», Il Sole 24 Ore – Guida alla Contabilità & Bilancio, 29.11.2004, n. 2, p. 10.

  6.  Cfr. Cerato Sandro, Popolizio Greta, «Riduzione effettiva del capitale sociale», Contabilità, Finanza e Controllo, 1.4.2005, n. 4, p. 347.

 

16 giugno 2010

Fabio Carrirolo