Campioni gratuiti, imposta di registro, credito IRPEF inferiore a 12 euro, IRAP ed impresa individuale, IVA e società sportiva dilettantistica

campioni gratuiti, imposta di registro, credito IRPEF inferiore a 12 euro, IRAP ed impresa individuale, IVA e società sportiva dilettantistica

QUESITO N. 1: Requisiti dei campioni gratuiti

Le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati sono considerate non imponibili ai fini Iva. Si chiede quali caratteristiche devono rispettare tali beni.

 

RISPOSTA

L’articolo 2, terzo comma lett. d) del D.p.r. n. 633/72 stabilisce che non sono considerate cessioni di beni “le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.

Sulla predetta previsione normativa, la risoluzione n. 83 del 2/04/2003 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

 

  • i beni ceduti devono essere normalmente commercializzati dell’impresa;

 

 

 

  • i beni devono essere “appositamente contrassegnati” al fine di evitare una successiva commercializzazione degli stessi.

 

 

Tale contrassegno deve essere apposto mediante lacerazione, perforazione o altro metodo, purché sia permanente; per l’individuazione del “modico valore” si deve fare riferimento agli usi commerciali, considerando che i beni non devono essere necessariamente di dimensioni inferiori a quelli commercializzati.

 

QUESITO N. 2:

Pagamento dell’imposta di registro del contratto di locazione

Il proprietario di un appartamento concesso in affitto provvede a pagare l’imposta di registro del contratto di locazione ad ogni annualità.

Il conduttore si rifiuta di pagare il 50% di tale importo, sostenendo che il pagamento dell’imposta di registro non è di sua competenza. Si chiede se il proprietario abbia il diritto di chiedere il pagamento del 50% dell’imposta di registro al conduttore.

RISPOSTA

Secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lett. a del D.p.r. 131 del 26/04/1986, “sono obbligati a richiedere la registrazione le parti contraenti per le scritture privare non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero ….”.

Inoltre, l’art. 17 comma 1 prevede che “l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni….”.

Alla luce di quanto sopraesposto, qualora il contratto non preveda diversamente, al pagamento dell’imposta di registro di un contratto di locazione sono obbligati solidalmente entrambi i contraenti.

Il contribuente indicato nel quesito ha, quindi, il diritto di chiedere il pagamento del 50% dell’imposta di registro al conduttore. Qualora il conduttore si rifiuti, il proprietario dell’immobile, dopo aver costituito in mora il locatore, può agire in giudizio per ottenere il pagamento delle somme dovute.

 

QUESITO N. 5: Versamento Iva associazione sportiva dilettantistica

Un’associazione sportiva dilettantistica gode del regime agevolato previsto dalla Legge 398/91.

Si chiede entro quale data deve essere versata l’Iva del quarto trimestre.

 

RISPOSTA

L’associazione sportiva dilettantistica, nel momento in cui svolge operazioni che fiscalmente sono considerate commerciali, diventa un soggetto passivo Iva come le normali imprese e, quindi, è obbligata ad applicare l’imposta e può detrarre l’Iva sugli acquisti connessi alle operazioni imponibili.

Il versamento dell’Iva avviene seguendo i termini ed i modi ordinari; pertanto, viene effettuato tramite il Mod. F24 con i codici tributo ordinariamente previsti per l’Iva, è trimestrale come dispone l’art. 9, c. 3, D.P.R. 544/1999, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il versamento dell’Iva del quarto trimestre deve, quindi, essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Al riguardo, si fa presente che il codice tributo corrisponde a 6034 “Versamento Iva quarto trimestre – art. 74, D.P.R. 26.10.1972, n. 633”.

 

02 febbraio 2010

Antonio Gigliotti