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Per imballaggio (in inglese packaging) si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (art. 35, lett. a), Decreto Legislativo 22/97).
L'imballaggio deve rispettare una serie di obiettivi, quali proteggere la merce, evitare furti, essere economico, e rispettare un equilibrio tra le sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di vista del materiale impiegato, sia del tempo impiegato per realizzare l'operazione di imballaggio.
Dal punto di vista ecologico è importante che per gli imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili e nella minor quantità possibile.
L'imballaggio - Aspetti generali
L’art. 35 della Legge Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997) definisce imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate
merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Esso deve possedere una serie di requisiti quali:
1) leggerezza;
2) resistenza;
3) inalterabilità rispetto al suo contenuto;
4) economicità.
Assolutamente, da non trascurare la funzione promozionale svolta dall’imballaggio, (o forse sarebbe meglio dire svolta dal contenitore della merce o del prodotto, non sempre
coincidente con l’imballaggio) che può diventare strumento di stimolo delle vendite.
L'imballaggio - Aspetti giuridici
Nel codice civile non ci sono norme che disciplinano specificamente l’imballaggio; pur tuttavia possono essere introdotte, in via contrattuale, clausole aventi effetti giuridici
differenti con riferimento all’imballo. Ciò posto, non va dimenticato però, che tra le obbligazioni principali del venditore disciplinate dall’art. 1476, è statuito l’obbligo di
garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Con il successivo art. 1477 poi, stabilisce che la cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita e che salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita. Il venditore... CONTINUA... LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE - 9 pagine - NEL PDF QUI SOTTO==>