Contabilità parallela in floppy disk

il giudice di legittimità si è più volte interessato della fattispecie del ritrovamento in sede di controllo di documentazione extracontabile, stabilendo che detta documentazione costituisce elemento probatorio utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro d’irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge.

contabilità parallela in floppy disk e contenzioso fiscaleIl giudice di legittimità si è più volte interessato della fattispecie del ritrovamento in sede di controllo di documentazione extracontabile, stabilendo che detta documentazione legittimamente reperita presso la sede dell’impresa costituisce elemento probatorio, meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro d’irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge.

Pertanto, tenuto conto che dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione si ricava che per l’operatività dell’accertamento è conditio sine qua non la legittima acquisizione della documentazione extracontabile nel corso dell’avvio di una verifica fiscale.

Cassazione civile, sentenza n. 17365/2009

Con la sentenza n. 17365/2009, a Corte di Cassazione ha ampliato la validità della documentazione extracontabile.

 In particolare, il ritrovamento di una “contabilità parallela”, risultante da indicazioni contenute in floppy disk, determina la validità dell’accertamento induttivo basato su tali risultanze, senza che siano necessari ulteriori riscontri.

Tuttavia, spetta al contribuente fornire prova contraria idonea a superare la presunzione a suo sfavore.

In specie, il caso trae origine dal ricorso proposto dal Ministero delle Finanze contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania in merito all’accoglimento

dell’opposizione proposta dalla contribuente in relazione ad avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione presentata a fini IVA per l’anno d’imposta 1994”.

In merito alla tardiva costituzione del ricorrente si stabilisce che

“la produzione documentale ex art. 372 c.p.c. e della memoria ex art. 378 c.p.c depositati dalla controricorrente è inammissibile qualora esse siano tardivamente depositate, e il solo deposito della procura, nei termini, del difensore, non può costituire sanatoria della mancanza procedurale”:

 

l’articolo 370, del Codice di Procedura Civile, intitolato del “Controricorso”, al primo comma sancisce che

La parte contro la quale il ricorso e’ diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo’ presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”.

“Ne consegue che la validità della costituzione dell’intimato come nella specie avvenuta dopo la scadenza del termine suddetto e prima del giorno fissato per l’udienza di discussione esige, come condizione indefettibile, che l’intimato medesimo partecipi concretamente alla discussione orale, sanando così, con effetto ex nunc, l’irrituale attività processuale compiuta nelle more salvo che non si tratti di atti e documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione, nel qual caso i documenti stessi possono essere esaminati e valutati dalla Corte”.

 

In particolare, vengono eccepiti a carico del contro ricorrente:

  • la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633;
  • violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e seguenti del Codice Civile, dove viene sancito che “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.

 

Si rileva da parte della Guardia di Finanza documenti contabili del contribuente non facenti capo alla contabilità ufficiale ma ad una cosiddetta parallela: in tema di contabiltà in nero la giurisprudenza di legittimità afferma che

”il ritrovamento di documenti ed appunti personali ed informali dell’imprenditore, rilevanti ai fini delle operazioni contabili costituiscono elementi probatori contro di esso. Alla stessa stregua è considerato il ritrovamento di dati contabili non ufficiali contenuti in supporti informatici quali ad esempio i “floppy disk””.

Si precisa che

“la parte contro cui gioca la presunzione è ammessa a fornire tuttavia la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l’idoneità nel caso concreto di quest’ultima a vincerla. Incombe alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla”:

La Cassazione ha già avuto modo di affermare che il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell’impresa sia in locali diversi da quelli societari di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima di per sé, a prescindere cioè dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo.

Ciò premesso, i giudici hanno affermato  che

Nel caso in esame le presunzioni semplici sono rimaste tali, senza poter riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge idonei a giustificare la pretesa fiscale

e che

l’Ufficio non ha provveduto ad effettuare i controlli incrociati fra i nominativi rilevati dai floppies disk ed i clienti che avrebbero ricevuto la prestazione, non vi sono stati accertamenti di carattere bancario, e manca il controllo con i nominativi dei notai, enti e banche che hanno richiesto la visura, quindi le presunzioni sono rimaste pure e semplici”.

 

La Corte afferma inoltre che il giudice di appello non ha attribuito

… alla prova presuntiva ed alla relativa regola di ripartizione probatoria sopra delineati il rispettivo corretto significato alla stregua della massima consolidata in giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni non costituiscono, come affermato in giurisprudenza di legittimità e posto in rilievo anche in dottrina, uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa”.

… la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono infatti unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge, non abbisognando pertanto della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi” …

una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria…”.

 

Dunque la presunzione, in assenza di prova contraria,

… impone pertanto al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, occorrendo solo che il rapporto tra fatto presunto e fatto accertato sia fondato su di “… un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza”.

 

Così spetterà alla parte che subisce tale presunzione fornire la prova contraria.

La Cassazione precisa che nessun elemento

… risulta tuttavia dall’impugnata sentenza essere stato al riguardo in contrario dalla medesima dedotto e provato…”,

pertanto il giudice di appello era obbligato a ritenere sussistente quanto presuntivamente provato, non potendo lo stesso valutare la prova ai sensi dell’articolo 116 cpc, applicandosi quest’ultima disposizione solo

… all’esito della prova contraria data dal soggetto contro cui gioca la presunzione”.

 

Sonia Cascarano

5 novembre 2009