IVA per cassa: operatività e contabilità

La norma ha introdotto una deroga al generale principio di esigibilità dell’I.V.A. basato sul momento di effettuazione dell’operazione come delineato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che le imprese di minori dimensioni con volume d’affari annuo fino a 200.000 Euro, possono emettere fatture in regime di sospensione, differendo il versamento dell’I.V.A. al momento di incasso del corrispettivo ed in proporzione alla quota incassata. Corso teorico–pratico on line di contabilità generale e bilancio

I.V.A. per cassa

iva per cassaIl D.M. del 26/03/2009 ha reso operativo, con decorrenza dal 28/04/2009, il regime dell’I.V.A. per cassa istituito con il D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 2/2009.

La norma sopracitata, ha introdotto una deroga al generale principio di esigibilità dell’I.V.A. basato sul momento di effettuazione dell’operazione come delineato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che le imprese di minori dimensioni con volume d’affari annuo fino a 200.000 Euro, possono emettere fatture in regime di sospensione, differendo il versamento dell’I.V.A. al momento di incasso del corrispettivo ed in proporzione alla quota incassata.

Parallelamente, il cessionario potrà portare in detrazione l’I.V.A. dovuta sugli acquisti fatturati in regime di esigibilità differita, solo all’atto del pagamento ed in proporzione alla quota pagata.

Questo regime, non può essere applicato, a titolo esemplificativo, né dalle imprese in regime di reverse-charge, né dalle imprese in regime I.V.A. speciale monofase, né dalle imprese in relazione alle vendite a privati.

L’esigibilità differita non può comunque superare l’anno dalla data di effettuazione delle singole forniture, anche nel caso di fatturazione differita mensile, decorso il quale tutta l’I.V.A. sospesa diviene imposta esigibile/detraibile.

Aspetti generali dell’IVA per cassa

Il regime dell’IVA “per cassa” è stato introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009. Tale regime, secondo il decreto legge originario, doveva essere applicato in via straordinaria, solo per il periodo 2009-2011.

La legge di conversione che ne è seguita, lo ha trasformato in un regime opzionale definitivo, che si affianca al regime di sospensione dell’I.V.A. previsto già da tempo, dall’art. 6, co. 5 del D.P.R. 633/1972, in relazione alle forniture alla Pubblica Amministrazione che, al contrario, prevede un regime di sospensione a tempo indeterminato.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con propria circolare del 30/04/2009 n. 20/E, ha fornito le istruzioni di servizio, con alcune precisazioni che hanno inevitabili conseguenze, anche sotto il profilo contabile. Si rimarca, che il regime è opzionale e si realizza attraverso l’apposizione sulla fattura della dicitura: Fattura con I.V.A. ad esigibilità differita o similare.

E’ possibile che in relazione allo stesso contribuente possano configurarsi situazioni di coesistenza del regime di esigibilità immediata e del regime di esigibilità differita, in quanto il regime riguarda la singola operazione, non il contribuente optante.

La gestione del regime dell’I.V.A. per cassa impone la tenuta del partitario clienti e fornitori, dato che l’esigibilità del tributo indiretto, è ancorata alla quota di credito o di debito, rispettivamente incassata o pagata su ogni singola fattura.

La circolare dell’Agenzia, ha chiarito che dell’eventuale pagamento frazionato, deve essere lasciata traccia nelle scritture contabili, cosa per la verità abbastanza agevole per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, che dovendo annotare a libro giornale le operazioni di prima nota finanziaria, possono far emergere facilmente le partite finanziarie in tutto o in parte regolate.

I contribuenti in regime di contabilità semplificata, dovranno invece far risultare le quote di debito o credito rispettivamente pagate o incassate dai registri I.V.A. con evidenze del tipo:

Fattura n. ________ del________________ pagata o incassata per  Euro____________________ oppure

Fattura n. ____________ del _______________ pagata o incassata per il _______ %.

Altra questione importante, attiene alle modalità di incasso o pagamento rispettivamente del credito o del debito, visto che ciascuna forma presenta differenti livelli probatori. Ricordiamo che la prova del mancato incasso è fondamentale per stabilire la corretta competenza I.V.A. e per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Per cui sarà opportuno, sebbene non obbligatorio, optare per forme di incasso tracciabili quali: assegni, bonifici bancari o postali, carte di credito. Proprio in relazione alle operazioni come assegni o bonifici, la data rilevante ai fini dell’esigibilità dell’I.V.A. è quella di ricevimento dell’assegno o di comunicazione dell’avvenuto accredito.

Ultima annotazione, riguarda il limite temporale di applicazione del differimento dell’esigibilità dell’I.V.A., che non può essere superiore ad un anno dalla data di effettuazione dell’operazione, con l’unica eccezione dei committenti e dei cessionari assoggettati a procedura concorsuale o esecutiva.

Aspetti contabili dell’IVA per cassa

Similmente a quanto accade nelle forniture ad Enti Pubblici, la gestione delle vendite e degli acquisti con IVA ad esigibilità differita, richiede l’uso di conti IVA c/vendite e IVA c/acquisti  “di transito” o “in sospensione”.

La sospensione dell’esigibilità non altera la competenza reddituale che resta ancorata per le imprese non IAS adopter agli ordinari principi contabili nazionali.

Cosicché, il ricavo o il costo recato dalla fattura con IVA ad esigibilità differita, resta ricavo o costo “di competenza” del periodo in cui secondo gli ordinari criteri è da considerarsi conseguito e cioè:

  • per le cessioni di beni immobili alla data di stipula del rogito notarile;
  • per le cessioni di beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni;
  • per le prestazioni di servizi alla data di ultimazione del servizio.

In un altro articolo pubblicato sul sito del Commercialista Telematico, abbiamo già tracciato la soluzione adottabile per la gestione dell’I.V.A. differita in rapporto alle forniture agli Enti Pubblici, dalla quale possiamo mutuare con le opportune modificazioni, la soluzione per la gestione dell’IVA “per cassa” introdotta dal decreto anti-crisi.

Ecco come potrebbe presentarsi il prospetto di liquidazione dell’I.V.A. influenzato dall’esistenza di operazioni con esigibilità differita:

Liquidazione IVA : periodo da…………….. a …………… anno …………………
Imposta a credito -10. 000,00
Imposta a debito 20.000,00
Imposta stornata per differimento esigibilità -5. 000,00
Imposta in precedenza in sospensione divenuta esigibile 4.000,00
Imposta dovuta ( o a credito ) 9.000,00
Maggiorazione per liquidazione Trimestrale 90,00
Imposta da versare 9.090,00

Scritture del cedente

Ipotizzando l’effettuazione di una vendita di merci per 10.000 Euro con I.V.A. ordinaria in regime di sospensione, all’atto della registrazione della fattura di vendita, a P.D. registreremo:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Crediti verso clienti A – C II 1) 12.000,00
IVA ns/debito in sospensione P – D 12) 2.000,00
Ricavi di vendita di merci CE – A 1) 10.000,00

All’atto dell’incasso, contestualmente alla riduzione del credito, registreremo il girosaldo del conto IVA ns/debito in sospensione al conto IVA ns/debito, essendo l’IVA divenuta esigibile.

In caso di incasso parziale, il girosaldo I.V.A. sarà proporzionale alla quota incassata, così come stabilisce la norma e le istruzioni ministeriali.

A P.D. avremo dunque:

a) in caso di incasso totale a mezzo banca della predetta fornitura:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Banca c/c A – C IV1) 12.000,00
IVA ns/debito in sospensione P – D 12) 2.000,00
IVA ns/debito P – D 12) 2.000,00
Crediti verso clienti A – C II 1) 12.000,00

b) in caso di incasso a mezzo banca del 50 % della predetta fornitura:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Banca c/c A – C IV1) 6.000,00
IVA ns/debito in sospensione P – D 12) 1.000,00
IVA ns/debito P – D 12) 1.000,00
Crediti verso clienti A – C II 1) 6.000,00

Scritture del cessionario

Specularmente, il cessionario o il committente, in relazione al medesimo caso effettuerà le seguenti scritture contabili:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Acquisti di merci CE – B 6) 10.000,00
IVA ns/ credito in sospensione A – C II 4 -bis) 2.000,00
Debiti verso fornitori P – D 7) 12.000,00

All’atto del pagamento, contestualmente alla riduzione del debito, registreremo il girosaldo del conto IVA ns/credito in sospensione al conto IVA ns/credito, per l’IVA resasi detraibile. In caso di pagamento parziale, il girosaldo I.V.A. sarà proporzionale alla quota pagata.

A P.D. avremo dunque:

a) in caso di pagamento totale a mezzo banca della predetta fornitura:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Debiti verso fornitori P – D 7) 12.000,00
IVA ns/credito A – C II 4 bis) 2.000,00
IVA ns/credito in sospensione A – C II 4 bis) 2.000,00
Banca c/c A – C IV 1) 12.000,00

b) in caso di pagamento a mezzo banca del 50 % della predetta fornitura:

Sottoconti BilCEE Dare Avere
Debiti verso fornitori P – D 7) 6.000,00
IVA ns/credito A – C II 4 bis) 1.000,00
IVA ns/credito in sospensione A – C II 4 bis) 1.000,00
Banca c/c A – C IV 1) 6.000,00

Le annotazioni sui registri I.V.A.

Sebbene per i soggetti in contabilità ordinaria non siano necessari particolari accorgimenti nella redazione dei registri I.V.A. acquisti, I.V.A. vendite o I.V.A. corrispettivi, appare opportuno delineare una soluzione, adottabile anche per i soggetti semplificati, per evidenziare le fatture con IVA con esigibilità differita, laddove non si vogliano adottare sezionali appositamente dedicati alla registrazione transitoria delle operazioni con I.V.A. in sospensione.

Data Operazione Numero documento Cliente Totale Imponibile Definitivo IVA esigibile Imponibile Transitorio IVA Sospesa

01/10/n

1

Cliente A

12.000,00

0

0

10.000,00

2.000,00

Annotazioni: IVA ad esigibilità differita, quota incassata (zero)
05/10/n 2 Cliente

B

24.000,00

24.000,00

4.000,00

0

0

Annotazioni: IVA ad esigibilità immediata.
05/10/n 3 Cliente

A

6.000,00

5.000,00

1000,00

-5.000,00

-1.000,00

Annotazioni: IVA esigibile su fattura n. prot. 1 del 01/10/n incassata per il 50%

Nella terza riga di dettaglio, gli imponibili esposti in negativo, sommati algebricamente con quelli aventi segno positivo, permetteranno di evidenziare:

  1. la quota residua delle operazioni con V.A. in sospensione;
  2. la quota di imponibili e di V.A. che è stata stornata dalla gestione dell’IVA in sospensione e trasferita alla gestione I.V.A. ordinaria.

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a cura di Enrico Larocca

20/05/2009

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