Rideterminazione della quota tassabile di dividendi e plusvalenze da partecipazioni societarie detenute da soggetti passivi IRPEF

La riduzione dal 33 al 27,5 per cento dell’aliquota IRES, operata dalla legge finanziaria per l’anno 2008 imponeva la rideterminazione della quota imponibile dei dividendi incassati e delle plusvalenze realizzate dai soci imprenditori soggetti all’IRPEF e dai soci persone fisiche, avvenuta con decreto del Ministro delle finanze 2 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 16 aprile scorso).

La circolare numero 37 del 30 maggio scorso predisposta da Assonime delinea l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle relative disposizioni, inserendole nel quadro più generale del regime di esenzione degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie previsto dalla riforma c.d. “Tremonti”.

 

Ambito normativo

         La riforma dell’imposizione sul reddito delle società contenuta nel D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (riforma c.d. “Tremonti”) ha profondamente innovato il regime di tassazione dei dividendi societari, mutando il meccanismo di integrazione dell’imposta personale sui soci con quella sulle società (1).

 

         Con l’intervento di riforma infatti, il legislatore ha definitivamente abbandonato il metodo del credito d’imposta per realizzare l’integrazione dell’imposta societaria con quella personale del socio attraverso il diverso meccanismo c.d. “dell’esenzione”, basato, come noto, sull’esclusione dei dividendi percepiti dal reddito imponibile dei soci e che fissavano la quota imponibile degli utili percepiti da soci imprenditori IRPEF e da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate nel 40 per cento del relativo ammontare.

  

         Da tale regime risultavano esclusi soltanto gli utili realizzati da soggetti residenti in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata (cc.dd. “paradisi fiscali”); utili per i quali veniva a mancare il presupposto fondamentale del regime di (parziale) esenzione, vale a dire la loro previa sottoposizione a tassazione congrua nello Stato della fonte.

         In questo contesto sistematico si collocano le norme del decreto 2 aprile scorso, che, in corrispondenza alla cennata diminuzione dell’aliquota IRES (che è passata dal 33 al 27,5 per cento), rideterminano la quota imponibile degli utili percepiti da soci persone fisiche e soci imprenditori soggetti all’IRPEF.

         L’intervento in commento si pone, quindi, in linea di coerenza e continuità con l’impostazione di fondo seguita dal legislatore della riforma c.d. “Tremonti”; con l’impostazione basata – ripetiamo – su una stretta integrazione tra l’imposizione sul reddito delle società e l’imposizione sul reddito dei soci.

 

         Analoghe ragioni di coerenza, peraltro, fondano anche l’estensione dell’incremento della quota imponibile agli utili di fonte estera, nonostante le società estere produttrici di tali utili non siano state interessate, evidentemente, dalla riduzione dell’aliquota IRES. Come accennato, l’equiparazione del regime fiscale degli utili di fonte estera a quello degli utili di fonte nazionale risale all’originaria impostazione della riforma c.d. “Tremonti” ed era stata prevista prescindendo dalla circostanza che l’aliquota dell’imposta applicata sulla società estera fosse superiore o inferiore a quella dell’IRES italiana.

         In questo senso, osserva ASSONIME, la rideterminazione della quota imponibile anche per gli utili di fonte estera deve ricondursi proprio all’equiparazione operata in sede di riforma c.d. “Tremonti”; equiparazione che l’odierno legislatore ha ritenuto di dover tenere ferma a prescindere dalla circostanza che siano o meno intervenute variazioni dell’aliquota impositiva applicata sul reddito della società estera produttrice degli utili.

 

Il decreto 2 aprile 2008: ambito soggettivo e  finalità

         Il decreto in commento dispone l’incremento dal 40 al 49,72 per cento della quota fiscalmente rilevante degli utili incassati e delle plus/minusvalenze realizzate dai soci imprenditori IRPEF e dai soci persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate (2).

  

L’impatto sulle persone fisiche

         L’intervento di rideterminazione recato dal decreto riguarda soltanto gli utili incassati e le plusvalenze realizzate da soci imprenditori ai fini IRPEF e da soci persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate.

         In particolare, con riferimento ai soci imprenditori soggetti all’IRPEF – vale a dire, imprenditori individuali e società di persone – l’incremento della quota fiscalmente rilevante si applica agli utili da questi incassati in relazione a tutte le tipologie di partecipazioni, qualificate e non qualificate, nonché alle plus e minusvalenze realizzate su titoli che soddisfano i requisiti del regime di participation exemption previsto dall’art. 87 del TUIR (7).

 

         Quanto ai soci persone fisiche, l’intervento in commento incide soltanto sugli utili e sulle plus/minusvalenze relative a partecipazioni qualificate, essendo rimaste, viceversa, immutate le forme di imposizione sostitutiva degli utili incassati e delle plus/minusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate.

         Conseguentemente, anche pro futuro i soci persone fisiche continueranno a subire sugli utili incassati in relazione a partecipazioni non qualificate l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,5 per cento di cui all’art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e a veder tassate le relative plusvalenze con l’imposta sostitutiva del 12,5 per cento stabilita dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 21 settembre 1997, n. 461 (8).

 

Le conseguente per gli enti no profit

         Sempre in relazione all’ambito applicativo del decreto in discorso, del tutto particolare è la sua incidenza sul regime fiscale degli enti non commerciali.

         Tali enti, pur se ricompresi tra i soggetti passivi IRES, calcolano il proprio reddito complessivo sommando i redditi di categoria (principio c.d. “atomistico”), determinati in base alle medesime disposizioni valevoli per i soggetti passivi dell’IRPEF (art. 144, comma 1, del TUIR). Il legislatore della riforma c.d. “Tremonti” aveva previsto che fino all’attuazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, dell’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi IRPEF, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di imprese, dagli enti stessi fossero assoggettati al medesimo regime impositivo previsto per le società di capitali e gli enti equiparati e, cioè, al regime di non concorso dei dividendi “alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare” (art. 4, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 344 del 2003).

 

         Il decreto in commento si è posto in linea di continuità con la descritta impostazione della riforma c.d. “Tremonti” e, nell’intervenire sulle sole disposizioni del TUIR relative alla tassazione dei dividendi incassati e delle plusvalenze realizzate da soci imprenditori IRPEF e soci persone fisiche, non ha operato alcun riferimento alla ricordata previsione transitoria di detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 344 del 2003.

         Conseguentemente, per tali enti resta fermo il regime di esclusione da imposizione degli utili societari incassati per il 95 per cento del relativo ammontare.

 

         Tuttavia, ricorda ASSONIME; il decreto in commento incide sulla rilevanza fiscale delle plus/minusvalenze realizzate sulle partecipazioni detenute da enti non commerciali, che, pertanto, concorreranno alla formazione del reddito complessivo degli stessi enti per il 49,72 per cento del relativo ammontare.

         In termini più precisi, a seguito delle modifiche recate dal decreto in commento, le plus/minusvalenze realizzate da enti non commerciali in relazione alle partecipazioni afferenti all’attività commerciale esercitata e che soddisfano i requisiti del regime di participation exemption, nonché le plus/minusvalenze conseguite su partecipazioni qualificate estranee all’attività d’impresa concorreranno alla formazione del reddito complessivo degli enti stessi per il 49,72 per cento del relativo ammontare.

 

         Resta ferma, invece, la tassazione in forma sostitutiva del 12,50 per cento per le plusvalenze realizzate da tali enti in relazione a partecipazioni non qualificate estranee al compendio aziendale dell’impresa esercitata (citato art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 461 del 1997).

 

Società personali

         Ultima categoria trattata dal decreto concerne  la rideterminazione della quota fiscalmente rilevante delle plus/minusvalenze relativamente alle partecipazioni relative a società di persone e, più generale, ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.

         In questo senso, a parere di ASSONIME, deporrebbe la formulazione letterale delle disposizioni interessate dall’intervento di rideterminazione in commento, cioè gli artt. 58, comma 2 e 68, comma 3, del TUIR. I

 

         In particolare, l’ambito applicativo dell’art. 58, comma 2, relativo alle plusvalenze realizzate da soci imprenditori IRPEF, è definito mediante il rinvio alle “plusvalenze di cui all’articolo 87, norma, quest’ultima, che menziona espressamente anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni nelle società di persone e negli enti ad esse fiscalmente equiparati.

         Alle medesime conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda le plusvalenze realizzate da soci persone fisiche su partecipazioni qualificate: l’art. 68, comma 3, del TUIR, infatti, fa espresso riferimento alle “plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, vale a dire alle plusvalenze su partecipazioni non solo in soggetti IRES, ma anche “al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c)” del TUIR.

 

         Tale estensione dell’incremento della quota imponibile anche alle plusvalenze su partecipazioni in società personali potrebbe suscitare, in effetti, qualche perplessità, tenuto conto che, come detto, l’intervento di rideterminazione in commento trova giustificazione nell’esigenza di “garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società” e che, evidentemente, tale decremento dell’aliquota IRES non ha minimamente riguardato le società di persone.

 

         Tuttavia, occorre considerare che anche in sede di riforma c.d. “Tremonti” si era ritenuto opportuno non differenziare il regime delle plusvalenze su partecipazioni detenute in soggetti IRES rispetto a quello dedicato alle plusvalenze su partecipazioni in società personali, prescindendo, quindi, dalla circostanza che il reddito prodotto dalle società di persone fosse tassato non già con l’aliquota proporzionale dell’IRES, bensì con l’aliquota marginale IRPEF del socio cui il reddito stesso è imputato per trasparenza.

 

Regime transitorio

         L’ultimo paragrafo della circolare predisposta dall’ Associazione tra le società per azioni italiane, riferisce delle norme di decorrenza della nuova quota di rilevanza fiscale dei dividendi e delle plus/minusvalenze.

 

Dividendi

         Con riferimento ai dividendi, la nuova percentuale del 49,72 per cento si rende applicabile a quelli “formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; a quelli, cioè, formati con utili prodotti dalla società partecipata, nella generalità dei casi, a partire dall’esercizio 2008 (3).

         Proprio in considerazione della diversa tassazione cui i dividendi societari saranno sottoposti nei prossimi anni, l’art. 1, comma 2, del decreto ha dettato un’apposita disciplina transitoria di applicazione del nuovo regime, prevedendo che “a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”.

 

         Si tratta di una regola di favore per i contribuenti, cui sarà consentito imputare i dividendi incassati in via prioritaria agli utili realizzati dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, conseguentemente, fino a concorrenza di tali utili, potranno tassare i dividendi stessi nei limiti del 40 per cento del relativo ammontare. L’incrementata quota di imponibilità del 49,72 per cento stabilita dal decreto in commento troverà applicazione, viceversa, solo per l’eventuale parte eccedente.

         Riguardo agli aspetti applicativi di tale meccanismo di imputazione, l’art. 1, comma 3, del decreto 2 aprile c.a. ha opportunamente previsto che i soggetti IRES che distribuiscono gli utili debbano dare evidenza – all’interno del “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RF del modello Unico di dichiarazione – delle variazioni  dell’ammontare  delle riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; utili che – ripetiamo – concorrono alla formazione del reddito personale del socio nei limiti del 40 per cento del relativo ammontare.

 

         Peraltro, proprio con riferimento alle riserve di utili, si è posta la questione dell’ordine della loro “consumazione” nelle ipotesi di utilizzo per finalità diverse dalla distribuzione ai soci. In termini più chiari, ci si è chiesti se in caso di utilizzo delle riserve di utili, ad esempio, per la copertura di perdite, per l’annullamento di azioni proprie ovvero per la ricostituzione delle riserve di capitale e di utili a seguito di operazioni di fusione o scissione, tale utilizzo debba imputarsi prioritariamente alle riserve di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero a quelle formate con utili di esercizi successivi.

 

         Secondo ASSONIME, la soluzione della questione dovrebbe farsi discendere dall’impostazione di fondo su cui si basa il meccanismo di imputazione di cui al citato art. 1, comma 2: tale regola, infatti, costituisce espressione del più generale principio di copertura, del principio, cioè, per cui il socio non deve subire aggravi impositivi fintantoché i dividendi percepiti corrispondano nel quantum a utili tassati in capo alla società partecipata con un’aliquota d’imposta più elevata (nella specie, con l’aliquota IRES del 33 per cento). In coerenza con tale principio, ASSONIME ha sempre ritenuto, anche per altre fattispecie similari a quella in esame, che laddove le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, l’ordine di “consumazione” debba essere esattamente inverso rispetto a quello stabilito per le distribuzioni, in modo che, in sede di distribuzione, possa trovare piena applicazione in capo al socio il regime fiscale all’uopo espressamente previsto.

 

         Seguendo tale impostazione anche nel caso di specie, ASSONIME sostiene che gli utilizzi delle riserve per scopi diversi dalla distribuzione dovrebbero imputarsi, in via prioritaria e fino a concorrenza, a quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007; con utili, cioè, che, se distribuiti, non sarebbero “coperti” dall’IRES applicata con la più elevata aliquota del 33 per cento e, dunque, sarebbero tassati in capo al socio per il 49,72 per cento del relativo importo. Per gli utilizzi eccedenti l’ammontare di tali riserve, resta ovviamente ferma la loro riferibilità alle riserve di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

 

         La disciplina transitoria dianzi descritta ha carattere generale e trova applicazione nei confronti non solo dei dividendi relativi a partecipazioni sociali, ma anche di tutti gli utili, dei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR nonché delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

  

Altre fattispecie oggetto di intervento

         Il decreto prevede che questo regime transitorio si applichi anche agli utili su partecipazioni, ai proventi su titoli e strumenti assimilati alle azioni e alle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di fonte estera, afferenti, cioè, a partecipazioni, titoli e strumenti detenuti in società o enti non residenti ovvero a contratti stipulati con tali soggetti.

         A questo riguardo, l’art. 1, comma 5, del decreto 2 aprile pone in capo al socio italiano, “previa attestazione da parte della società o dell’ente estero”, l’onere di comunicare all’intermediario che interviene nella riscossione i dati relativi alle variazioni delle riserve di utili esistenti presso il soggetto estero.

 

         L’adempimento di tali oneri può dare luogo, nella generalità dei casi, a difficoltà non facilmente superabili, tenuto conto che il soggetto estero ben potrebbe non essere tenuto, in base alla pertinente legislazione, a individuare la correlazione tra i dividendi distribuiti e l’anno di produzione degli utili da cui i dividendi sono attinti e che, comunque, il socio residente, ove non abbia il controllo della società estera, potrebbe incontrare diversi ostacoli per ottenere l’attestazione in esame.

 

         Questioni particolari, poi, si presentano qualora gli utili incassati dal socio italiano siano attinti da utili prodotti da soggetti residenti in Stati o territori di black list (cc.dd. “paradisi fiscali”). Il riferimento è non tanto agli utili che il socio italiano incassi direttamente dal soggetto residente nel paradiso fiscale – che sono tassati integralmente a prescindere dall’esercizio in cui sono stati prodotti – quanto, piuttosto, agli utili di black list che lo stesso socio percepisca per il tramite di società intermedie residenti in Stati a fiscalità ordinaria. Si tratta, in particolare, degli utili cc.dd. “provenienti” da paradisi fiscali, cui l’art. 47, comma 4, del TUIR – nella versione risultante a seguito delle modifiche recate dall’art. 36, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2006, n. 248 – ha esteso il regime di imposizione integrale presso il socio italiano prima applicato ai soli utili direttamente corrisposti da soggetti di black list.

         A tale riguardo ASSONIME sostiene l’opportunità di individuare gli utili “provenienti” dai paradisi fiscali all’interno di quelli incassati dal socio italiano in base ad un principio di copertura di natura generale e applicabile per masse complessive, considerando, cioè, distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili prodotti dalla società intermedia che risultino presso di essa sottoposti ad ordinaria imposizione.

 

Decorrenza

         Circa la disciplina di decorrenza della nuova quota di rilevanza fiscale delle plus/minusvalenze, l’art. 2 del decreto in commento dispone che tale più elevata quota trovi applicazione per le plusvalenze e le minusvalenze “realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

         Si tratta di una previsione di decorrenza che, evidentemente, si inquadra in una prospettiva di semplificazione degli adempimenti fiscali: l’adozione di un approccio  opposto  e  di  tipo  analitico  avrebbe  imposto, infatti, la previsione di un complesso meccanismo di “stratificazione” della plus/minusvalenza realizzata, con conseguente necessità per i contribuenti di procedere – con tutte le difficoltà del caso – alla separata individuazione della quota di plus/minusvalenza riferibile agli utili prodotti ante 31 dicembre 2007 e di quella, viceversa, derivante da utili prodotti dopo tale data e, in quanto tale, concorrente alla determinazione del reddito del percettore nella più elevata quota del 49,72 per cento.

 

Attilio Romano

17 Giugno 2008



NOTE

(1) Nel quadro normativo previgente alla riforma c.d. “Tremonti”, tale integrazione (e la conseguente attenuazione della doppia imposizione economica sugli utili societari) si realizzava attraverso il metodo del credito d’imposta (metodo c.d. di imputazione dell’utile), fondato sul presupposto che i contribuenti effettivi dell’utile societario fossero i soci che ne ottengono l’attribuzione e non la società, con la conseguenza che l’imposta assolta dalla società al momento della produzione dell’utile medesimo assumeva, sostanzialmente, natura di un prelievo in acconto dell’imposta dovuta dai soci in sede di incasso dei dividendi.

 

(2) Per la fissazione della percentuale in discorso gli organi ministeriali si sono scrupolosamente attenuti al menzionato criterio dell’“invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenzea seguito della diminuzione dell’aliquota IRES: come evidenzia la relazione illustrativa al decreto in commento, assumendo che l’utile o la plusvalenza siano tassati in capo al socio con l’aliquota marginale corrispondente allo scaglione più elevato dell’imposizione progressiva (43 per cento), la misura del 49,72 per cento garantisce un prelievo aggiuntivo ai fini IRPEF che, sommato all’imposta del 27,5 per cento applicata dalla società, porta ad una tassazione complessiva dell’utile societario pari al 43 per cento, pari, cioè, proprio all’aliquota marginale corrispondente al più elevato scaglione attualmente previsto ai fini IRPEF.

 

(3) Si tratta di una norma di decorrenza opportuna, coincidente con quella relativa alla riduzione al 27,5 per cento dell’aliquota IRES e da cui consegue che gli utili in futuro distribuiti dai soggetti passivi IRES concorreranno alla formazione del reddito complessivo dei soci percipienti in misura diversa a seconda che gli stessi siano attinti da utili prodotti in esercizi precedenti ovvero successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.