Le operazioni di pronti contro termine in titoli: configurazioni operative e aspetti contabili

Le operazioni di pronti contro termine in titoli (in inglese repurchase agreements) designano le operazioni con le quali, un soggetto esegue una vendita di titoli per consegna immediata, con contemporaneo impegno di riacquisto a termine della stessa quantità di titoli, ad un prezzo preventivamente concordato

aspetti operativi e contabili delle operazioni di pronti contro termineLe operazioni di pronti contro termine in titoli (PCT) sono operazioni che combinano due distinti contratti di compravendita aventi per oggetto la stessa quantità di titoli.

La stessa Banca d’Italia, considera l’operazione di pronto contro termine, un’operazione « costituita da due diversi contratti » un contratto di compravendita di titoli a pronti e un contratto di compravendita di titoli a termine.

Le attività oggetto dei contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore, ai sensi dell’art. 2424-bis n. 5 del codice civile.

Il contratto di pronti contro termine: aspetti generali

Le operazioni di pronti contro termine in titoli (in inglese repurchase agreements) designano le operazioni con le quali, un soggetto esegue una vendita di titoli per consegna immediata, con contemporaneo impegno di riacquisto a termine della stessa quantità di titoli, ad un prezzo preventivamente concordato.

L’operazione presuppone la redazione di due fissati bollati, emessi per la doppia operazione: vendita a pronti (primo fissato bollato) e riacquisto a termine (secondo fissato bollato).

L’operazione a pronti nazionale deve essere liquidata entro il 3° giorno di borsa successiva a quello di vendita (che diventa il 7° giorno successivo per i PRONTI CONTRO TERMINE riguardanti titoli esteri); mentre quello di riacquisto, reca la data di scadenza dell’operazione.

L’operazione che formalmente appare un contratto di compravendita di titoli con doppio e coevo impegno (vendita e riacquisto) o un contratto di riporto in titoli, nella sostanza è un prestito in denaro o in titoli.

La riforma del co- dice civile del 2004, (D.Lgs. 6/2003), ha innovato le norme in materia di PRONTI CONTRO TERMINE, con le seguenti disposizioni:

  • con l’art. 2424-bis co. 5 del codice civile (norma che riguarda l’iscrizione nello Stato Patrimoniale) è stato stabilito che le attività oggetto di contratti di compra-vendita con obbligo di retrocessione a termine, devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore;
  • con l’art. 2425-bis co. 4 del codice civile (norma che riguarda l’iscrizione nel Conto Economico) è stato stabilito che i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di com- petenza dell’esercizio;
  • con l’art. 2427 1, n. 6-ter) del codice civile (norma che riguarda l’iscrizione nella Nota Integrativa) è stato stabilito che occorre tenere distinto per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’ob- bligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Operazioni di pronti contro termine: principi contabili

L’OIC 12 (Composizione e schemi di bilancio delle imprese mercantili, industriali e di servizi) stabilisce che il PRONTI CONTRO TERMINE è un’operazione di vendita con obbligo o facoltà di retrocessione dei titoli.

Nel contratto in discorso, il patto di vendita si ricollega inscindibilmente al patto di riacquisto a termine dei titoli, ad un prezzo fissato sin dall’inizio del contratto.

L’operazione si configura come operazione di finanziamento diretto al venditore dei titoli, che con l’operazione di vendita a pronti si procura la liquidità necessaria, cedendo la temporanea titolarità dei titoli al finanzia- tore, al quale andranno i frutti dei titoli che matureranno pro-tempore, nonché la differenza tra i prezzo a termine e il prezzo a pronti1.

Operazioni di pronti contro termine: aspetti operativi

In pratica l’operazione rappresenta:

  • un prestito in denaro dal compratore al venditore “a pronti” dei titoli, finalizzato all’impiego temporaneo di liquidità in eccedenza, che produce un rendimento pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita a termine, supposto il se- condo maggiore del primo;
  • un prestito in titoli dal venditore al compratore, avente finalità di smobilizzo tempo- raneo del portafoglio titoli, con acquisizione di liquidità, che tuttavia non cambia in mo- do strutturale, la composizione del proprio portafoglio titoli, per scadenze e rendimenti.

L’operazione di PRONTI CONTRO TERMINE normalmente riguarda importi rilevanti (generalmente sopra i 50 mila Euro) e non riguarda titoli aventi cedole in scadenza durante il periodo di vigenza del contratto.

Pur tuttavia, la scadenza delle cedole durante il periodo contrattuale attribuirebbe il diritto di percezione delle stesse, al compratore dei titoli “a pronti”.

L’operazione, inoltre, generalmente riguarda il mercato monetario, con scadenze variabili tra 1 e 6 mesi.

Esso consente di:

  1. blindare il prezzo di rivendita a termine dei titoli, normalmente interessato da fluttuazioni;
  2. programmare la durata dell’investimento, attraverso la definizione del tempo di possesso temporaneo;
  3. ottenere rendimenti in linea con i titoli di debito pubblico che costituiscono il cosiddetto debito statale fluttuante (ad esempio i B.O.T.)

Le banche rappresentano i normali interlocutori di queste operazioni sia in veste di acquirenti che in veste di venditori.

PRONTI CONTRO TERMINE quale finanziamento diretto

PREZZO A TERMINE E’ MAGGIORE PREZZO A PRONTI

La differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine rappresenta:

– per il venditore il costo del finanziamento;

– per il compratore il ricavo dell’operazione di investimento.

Operazioni di pronti contro termine: aspetti fiscali

Il sistema della tassazione alla fonte dei PRONTI CONTRO TERMINE

 Sotto il profilo fiscale, le operazioni di PRONTI CONTRO TERMINE, vanno distinti a seconda che il percettore del ren- dimento sia qualificabile “lordista” o sia qualificabile “nettista”.

Ricordiamo che la condizione di “nettista” consente di ridurre il carico tributario al 12,50% del provento conseguito, con applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; mentre la condizione di “lordista” obbliga a denunciare il provento conseguito nella propria dichiarazione dei redditi.

Questa seconda condizione è tipica dei soggetti IRES.

La tassazione nell’ambito del reddito d’impresa

 Nell’ambito del reddito d’impresa l‘art. 89 del TUIR co. 6, così stabilisce: gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.

La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

Nelle operazioni di PRONTI CONTRO TERMINE, dunque, possiamo parlare di due proventi:

  • gli interessi attivi;
  • il capital gain (o guadagno di capitale), calcolato come differenza tra il prezzo a termine – depurato degli interessi – e il prezzo a pronti. Si tratta, in sostanza, della differenza tra il corso secco di retrocessione e il corso secco d’acquisto.
I redditi del  Pronti Contro Termine

– gli interessi

– il capital gain

Operazioni di pronti contro termine: aspetti contabili

L’OIC n. 12 fornisce le regole per la contabilizzazione e l’iscrizione in bilancio delle operazioni di PRONTI CONTRO TERMINE con le seguenti specificazioni:

1) il venditore dei titoli “a pronti”, nel caso di obbligo di retrocessione, deve contabilizzare la somma ricevuta a fronte della compravendita di titoli, non già come movimento di vendita riguardante il portafoglio titoli, ma come debito di finanziamento nei confronti del compratore “a pronti”.

Alla scadenza il venditore dei titoli “a pronti” divenuto retrocedente del titoli, non deve rilevare un riacquisto di titoli, bensì l’estinzione del debito di finanziamento ricevuto e rilevare per differenza l’onere finanziario dell’operazione, da allocare nel Conto Economico alla voce C 17).

E’ chiaro che nel caso di contratto di PRONTI CONTRO TERMINE con periodo di vigenza “a cavallo” tra due esercizi ricorrerà l’esigenza di un riparto pro rata temporis del provento contrattuale, in ragione del tempo di maturazione calcolato in ogni esercizio interessato.

Secondo l’OIC 19, i debiti o i crediti per operazioni di PRONTI CONTRO TERMINE, devono essere allocati nella voce di bilancio denominata: Debiti verso altri finanziatori, con un importo che corrisponde al prezzo pagato o incassato a pronti, comprensivo degli interessi.

Ricordare che il costo o il provento finanziario dell’operazione si articola in: interesse dell’operazione di investimento;

in capital gain ottenuto per differenza tra il corso secco di vendita “a termine” e il corso secco d’acquisto “a pronti”

In conclusione, l’operazione di PRONTI CONTRO TERMINE non è altro che un’operazione di finanziamento, garantita da titoli.

Casi contabili

La Beta S.p.A. stipula un contratto di PRONTI CONTRO TERMINE per 400.000 Euro a pronti con la Banca CARIME S.p.A. e con un prezzo di riacquisto a termine di 430.000 Euro. La banca applica, inoltre, commissioni e bolli per complessivi 500,00 Euro. Il contratto ha una durata di 6 mesi e decorre dal 01/10/anno

(n) al 01/04/anno (n+1). L’onere finanziario di 30.000 Euro va ripartito pro rata temporis ovvero in relazione al tempo che interessa i due esercizi contigui, secondo questa proporzione:

3/6 (50%) di 30.000 interesseranno il Conto economico dell’esercizio (n); 3/6 (50%) di 30.000 interesseranno il Conto economico dell’esercizio (n+1).

All’atto della cessione “a pronti” dei titoli con operazione di PRONTI CONTRO TERMINE, il cedente rileverà a P.D.:

sottoconti BilCEE Dare Avere
Banca c/c A – C IV 1) 400.000,00

400.000,00

Debiti per PRONTI CONTRO TERMINE P – D 5)
sottoconti BilCEE Dare Avere
Spese bancarie CE – C 17) 500,00

500,00

Banca CARIME c/c P – D 4)

Al 31/12/ anno (n), il cedente dovrà rilevare l’onere finanziario di competenza del periodo 01/10 è 31/12, con la scrittura che segue:

sottoconti BilCEE Dare Avere
Interessi passivi su PRONTI CONTRO TERMINE CE – C 17) 15.000,00

15.000,00

Ratei Passivi P – E

Al momento del riacquisto “a termine” dei titoli, a P.D. si rileverà:

sottoconti BilCEE Dare Avere
Debiti per PRONTI CONTRO TERMINE P – D 5) 400.000,00

430.000,00

Banca CARIME c/c P – D 4)
Interessi passivi su PRONTI CONTRO TERMINE CE – C 17) 15.000,00
Ratei Passivi P – E 15.000,00

Le scritture in P.D. saranno differenti, quando invece dell’obbligo di riacquisto “a termine” dei titoli, sia disposta una semplice facoltà da parte del cessionario dei titoli (il finanziatore nella sostanza) di retrocessione dei titoli oggetto del PRONTI CONTRO TERMINE.

Nel qual caso, l’operazione si atteggia, sin dall’inizio, come un’operazione di compravendita di titoli e come tale va contabilizzata, secondo il documento della Fondazione Pacioli del 14/03/2005 n. 9, con l’obbligo di rilevare contemporaneamente nei conti d’ordine l’impegno a consegnare i titoli in caso di mancato esercizio della facoltà di cessione a termine.

Quindi a P.D., la cessione a pronti sarà registrata dal finanziatore non già come credito per PRONTI CONTRO TERMINE ma come acquisto di titoli, al quale seguirà la scrittura nel sottosistema degli impegni, per l’impegno a consegnare i titoli in PRONTI CONTRO TERMINE.

sottoconti BilCEE Dare Avere
Gestione Titoli A – C III 6) 400.000,00

400.000,00

Banca c/c P – D 4)
sottoconti BilCEE Dare Avere
Banca X c/titoli PRONTI CONTRO TERMINE Conti d’ordine 400.000,00

400.000,00

Titoli da consegnare Conti d’ordine

Enrico Larocca

17/05/2008

NOTE

1 V. Antonelli e R. D’Alessio in Summa Contabile 2008, ed. Il Sole 24 ore, pag. 1383.

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