Regime dei contribuenti minimi

Con la Finanziaria 2008, art. 1 commi da 96-117, è stato introdotto il Regime fiscale per i contribuenti minimi.

regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi

Il regime dei minimi

In merito a detta normativa l’Agenzia delle Entrate ha emanato una chiara ed esaustiva Circolare interpretativa: Circolare 73/E del 21 dicembre 2007 in cui si chiarisce la portata della normativa introdotta, definendone gli ambiti soggettivi ed oggettivi, le cause di esclusione e altri aspetti di interesse.

Solo per dare l’idea del nuovo regime si evidenzia che questo prevede:

a)      una tassazione sostitutiva con aliquota del 20% sul reddito conseguito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali dell’impresa o del lavoro autonomo; ovviamente tale reddito non concorrerà al reddito complessivo del contribuente (concorrerà però ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali);

b)     non sono dovute le addizionali IRPEF;

c)     esenzione da IRAP;

d)     esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri (resta solo l’obbligo di emettere fattura ma senza addebito di imposta);

e)      applicazione del principio di cassa anche per le attività di impresa.

Data la chiarezza della menzionata Circolare si rinvia ad essa per gli ulteriori aspetti di sostanza.

Giova comunque sottolineare, e ciò si vuole evidenziare nel presente scritto per le conseguenze che ne derivano, che per l’adesione al regime fiscale per i contribuenti minimi non è necessaria alcuna opzione.

Conseguentemente, in presenza dei requisiti, il contribuente si trova naturalmente in detto regime (si cita, ad esempio, la condizione soggettiva secondo la quale rientrano naturalmente nel regime dei minimi gli esercenti arti o professioni o imprese che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito compensi o ricavi in misura inferiore a 30.000,00 euro).

Ma si badi bene che si fuoriesce da detto regime naturale, oltre che per le cause specificate dalla legge e che ne comportano la decadenza (per esempio si supera il limite dei 30.000,00 euro, o si assumono lavoratori dipendenti), anche se il contribuente tiene un comportamento concludente teso all’applicazione del regime ordinario.

Così se il contribuente, pur avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, emetterà fattura addebitando l’imposta al cessionario o al committente o si detrarrà l’imposta sui beni o servizi acquistati avrà tenuto un comportamento che lo pone fuori dal regime dei contribuenti minimi, quindi allo stesso si applicherà il regime ordinario.

Tanto perché il regime “dei minimi” prevede la emissione delle fatture senza addebito di IVA (sulla fattura si dovrà indicare la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008 ” e nel caso di cessioni intracomunitarie “l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2 bis, del d.l. 30 agosto 1993, n 331”) e la indetraibilità dell’IVA sugli acquisti (conseguentemente si dovrà operare la rettifica, ai sensi dell’art. 19 bis2, D.P.R. 633/72 della IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, si veda par 3.1.4. della citata Circolare).

Conseguentemente l’IVA eventualmente addebitata al contribuente si trasformerà in costo deducibile.

L’opzione per il regime ordinario, peraltro valida per almeno un triennio, e quindi la fuoriuscita dal regime dei minimi deve essere poi comunicata, in ossequio al DPR 442/97, all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta.

E’ quindi molto importante prendere cognizione della normativa introdotta dalla finanziaria 2008 e leggere la suddetta Circolare al fine di verificare se sussistono i presupposti per l’applicazione “naturale” del regime dei minimi ed eventualmente verificare la assenza di cause di esclusione (p.e. non possono aderire i soggetti che effettuano cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato e terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi) al fine, come scritto, di evitare di tenere comportamenti difformi da quelli previsti da detto regime, qualora, ovviamente, se ne valuti e accetti la convenienza fiscale.

 

Avv. Maria Leo

15 gennaio 2008