Principio Contabile IAS n. 1: la struttura dello Stato Patrimoniale

La struttura del Bilancio contenuta nel principio contabile internazionale IAS n. 1 (Presentation of financial statement). A cura di Alessio D’Oca.

La Struttura dello Stato Patrimoniale

Il principio contabile n. 1 precisa che la “forma” dello stato patrimoniale, ovvero le modalità di rappresentazione delle poste in bilancio, può essere:

  1. a sezioni divise e contrapposte (a sinistra le attività e a destra passività e netto);
  2. scalare (unica sezione in cui le voci si sommano algebricamente).

Mentre il “contenuto” dello stato patrimoniale, ovvero le modalità di aggregazione e classificazione delle poste all’interno del bilancio, può essere:

  1. per natura, quando le attività sono classificate secondo la loro origine e le passività in base al fatto che costituiscono fonti di finanziamento interne (patrimonio netto) o esterne (debiti);
  2. per destinazione economica, quando la classificazione segue criteri funzionali, ossia la funzione che rivestono i beni all’interno del ciclo produttivo (gestione caratteristica, accessoria, finanziaria etc.);
  3. in base a criteri finanziari, quando si distinguono poste patrimoniali correnti e non correnti discriminate dal periodo amministrativo.
    Le attività sono classificate in ordine di liquidità e le passività in ordine di esigibilità. Se tale liquidità/esigibilità avviene entro l’anno saranno poste correnti altrimenti saranno non correnti.
    Questo tipo di classificazione facilita le analisi di bilancio di tipo economico-finanziario, quindi uno stato patrimoniale con un contenuto di tale genera facilita la visione delle performance aziendali.

Gli articoli 2424 e 2424-bis del Codice Civile

In Italia, il codice civile negli articoli 2424 e 2424-bis, (modificati dalla riforma del diritto societario), prescrive una struttura dello stato patrimoniale a sezioni divise e contrapposte, seguendo un contenuto obbligatorio composto da:

  1. macroclassi (identificate con lettere maiuscole),
  2. classi (identificate da un numero romano),
  3. singole voci (identificate da un numero arabo),
  4. sottoclassificazione delle singole voci (identificate da una lettera minuscola).

Classificazione delle attività

Le attività sono classificate secondo la destinazione economica, quindi ad esempio beni patrimoniali destinati a permanere nell’azienda per un lungo periodo devono essere inseriti tra le immobilizzazioni; tale classificazione permette di collocare diversamente poste contabili con identica natura (es. crediti o partecipazioni possono trovarsi sia tra le immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante).

In genere andranno nell’attivo circolante gli elementi destinati a tradursi in liquidità entro l’anno e nelle immobilizzazione, come già detto, quelle destinate a permanere.

Vi sono però alcune poste inserite tra le macroclassi dell’attivo che rappresentano eccezioni alla distinzione sopra proposta.

Infatti:

  • nella macroclasse A sono iscritti i crediti vs soci per versamenti ancora dovuti che appartengono normalmente all’attivo circolante, dal quale, invece, sono separati;
  • tra le immobilizzazioni finanziarie (B.III) sono compresi i crediti finanziari esigibili entro l’esercizio successivo, i quali dovrebbero far parte del circolante;
  • tra i crediti dell’attivo circolante (C.II) sono compresi degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, i quali dovrebbero far parte delle immobilizzazioni;
  • i ratei e i risconti sono comprensivi di valori a breve e a medio-lungo termine.
Le passività sono, invece, classificate per natura.

Schema dello Stato Patrimoniale

Qui di seguito è riportata una tabella raffigurante lo schema di stato patrimoniale previsto dall’articolo 2424 modificato dal D. Lgs. N. 6/2003.

schema dello stato patrimoniale

Poste correnti e non correnti

Lo IAS n. 1 dispone che le poste devono essere rappresentate in bilancio dividendole in correnti e non correnti.

Quando l’impresa sceglie di non applicare tale distinzione, le attività e le passività devono essere rappresentate in ordine di liquidità.

Secondo il documento un’attività deve essere inserita nell’attivo corrente quando:

  • si presume sia realizzata nel normale ciclo operativo dell’impresa, indipendentemente dal fatto che si realizzi entro dodici mesi dalla data di bilancio come ad esempio i crediti commerciali piuttosto che le rimanenze;
  • anche se slegata dal ciclo operativo, sia posseduta nell’intenzione di essere dimessa nel breve termine o dovrebbe essere realizzata entro dodici mesi dalla data di bilancio;
  • è cassa o altra disponibilità liquida non vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo. (IAS n. 1 § 57).
Le passività saranno considerate come correnti quando:
  • si prevede che vengano estinte nel normale corso del ciclo operativo dell’impresa come ad esempio i debiti commerciali, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;
  • anche se slegate dal ciclo operativo, si prevede si estinguano entro dodici mesi dalla data di bilancio.

Si presenta il seguente schema1 per sintetizzare quanto detto:

passività correnti e non correnti in bilancio

Si nota subito la differenza tra la classificazione finanziaria prevista in Italia dal principio contabile n. 12 e il documento n. 1.

Mentre nel nostro paese ciò che distingue una posta corrente da una non corrente è il solo parametro del periodo amministrativo, cioè entro o oltre dodici mesi, per il principio internazionale a tale parametro discriminante se ne aggiunge un altro che riguarda la realizzabilità/estinguibilità nel corso del ciclo operativo dell’impresa.

Quindi se una voce non fa parte del ciclo operativo dell’impresa sarà considerata corrente se si realizza/estingue entro l’anno e non corrente in caso contrario.

Lo IAS n. 1 al paragrafo 62 precisa che le passività fruttifere di interesse la cui estinzione è prevista che debba avvenire oltre i dodici mesi sono considerate non correnti, mentre la quota annuale di tale passività deve considerarsi come corrente.

Il paragrafo successivo dello stesso documento, inoltre, afferma che nel caso di passività la cui estinzione è prevista entro i dodici mesi, essa dovrà considerarsi, anche, come non corrente se:

  • l’impresa intende rifinanziare la passività e, ovviamente, tale intenzione deve essere comprovata da un accordo o un documento;
  • il termine originale era un periodo maggiore di dodici mesi.
Qui di seguito presentiamo uno schema di Stato Patrimoniale al 31 dicembre 20-2 redatto secondo lo IAS n. 1:
ATTIVO                                                                     20-2                        20-1
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Avviamento

Licenze di produzione

Partecipazioni in società collegate

Altre attività finanziarie

Attività correnti

Rimanenze

Crediti commerciali e altri crediti

Risconti

Fondi liquidi e similari

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Totale Attivo

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
Capitale sociale e riserve

Capitale e riserve

Riserve

Utili (perdite) accumulati

Quote di pertinenza dei terzi

Passività non correnti

Finanziamenti fruttiferi di interessi

Imposte differiti

Fondi di quiescenza

Passività correnti

Debiti commerciali e altri debiti

Finanziamenti a breve termine

Quota corrente di finanziamenti fruttiferi di interesse

Fondo di garanzia prodotti

——————————————————————————

Totale Passivo e Netto

Grado di liquidità/solvibilità di un’impresa

Il paragrafo 54 del documento n. 1, per evidenziare il grado di liquidità/solvibilità di un’impresa precisa che:

«un’impresa deve evidenziare per ciascuna voce attiva o passiva che aggrega valori attesi che dovrebbero essere incassati o pagati sia prima che dopo dodici mesi dalla data di bilancio, l’importo che dovrebbe essere incassato o pagato dopo dodici mesi».

Nelle note di bilancio risulta, quindi, di fondamentale importanza ai fini informativi inserire “un’analisi delle scadenze” con cui evidenziare se le attività o passività distinguendo quelle che scadono entro 12 mesi da quelle che scadono oltre.

Tra le attività correnti devono essere inserite le rimanenze di cui ci si aspetta la realizzazione oltre i dodici mesi dalla data bilancio mentre in quelle non correnti devono essere inseriti immobili, impianti, macchinari e altri investimenti del genere che dovrebbero realizzarsi entro i dodici mesi.

Per le passività correnti bisogna evidenziare quelle di cui ci si aspetta l’estinzione oltre i dodici mesi, mentre per quelle non correnti bisogna indicare gli accantonamenti e le imposte differite che si estingueranno entro i dodici mesi.

A differenza di quanto stabilito dal Codice Civile all’articolo 2424, i principi internazionali di bilancio non prevedono una struttura rigida dello schema di Stato Patrimoniale.

Tali principi prevedono soltanto un contenuto minimo che tale prospetto deve avere al fine di garantire una sufficiente e corretta informazione,

«lasciando alla discrezionalità dei redattori di bilancio la possibilità di creare voci addizionali, intestazioni e risultati parziali quando un altro principio contabile internazionale lo richieda o quando ciò sia necessario per rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale finanziaria dell’impresa»2.

«Voci devono essere aggiunte se la loro dimensione, natura e funzione è tale che una distinta esposizione aiuterebbe a rappresentare attendibilmente la posizione finanziaria dell’impresa»3

Contenuto minimo dello Stato patrimoniale

Il contenuto minimo dello Stato patrimoniale prevede, almeno, le seguenti voci:

  • immobili, impianti e macchinari;
  • immobilizzazioni immateriali;
  • attività finanziarie;
  • partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
  • rimanenze;
  • crediti commerciali e altri crediti;
  • disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
  • debiti commerciali e altri debiti;
  • attività e passività fiscali4;
  • Fondi;
  • Capitale emesso e riserve.
Rimanenze di magazzino

Le rimanenze andranno distinte in materie prime, merce, materiale di consumo, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti come prevede lo IAS n.2.

Classi di capitale

Il patrimonio netto e le riserve devono esporre distintamente le varie classi di capitale sottoscritto, sovrapprezzo azioni e riserve.

L’impresa per ciascuna classe di capitale deve evidenziare:

  • Il numero delle azioni autorizzate;
  • Il valore nominale delle azioni;
  • Le azioni emesse e versate e quelle emesse e non integralmente versate;
  • I diritti, privilegi e vincoli di ciascuna classe inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;
  • Le azioni proprie o possedute da società controllate o collegate dell’impresa.

I principi contabili internazionali non prevedono l’inclusione nello Stato Patrimoniale dei conti d’ordine ma richiedono che le passività potenziali e gli impegni siano inseriti nelle note di bilancio.

A differenza di quanto stabilisce il codice civile all’articolo 2423 al terzo comma che così recita:

«in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine».

Utile d’esercizio

Per quanto concerne l’utile d’esercizio, al contrario di quanto prescrive il codice civile ovvero della separata indicazione, il documento n. 1 precisa che esso è inglobato nella voce “utili accumulati”.

Ratei e risconti

Infine, per ciò che riguarda i ratei ed i risconti, lo IAS 1 include questi nell’attivo circolante se correnti o nell’attivo non circolante se non correnti; al contrario il codice civile all’articolo 2424 prevede la loro indicazione in una classe separata.

Leggi anche:

Nuove regole per il bilancio: cambiano stato patrimoniale e conto economico

La riclassificazione dello Stato Patrimoniale

A cura di  Alessio D’Oca.

NOTE

1 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, La composizione di un bilancio IAS, Studio n. 6/2003, novembre 2003.

2 Principio contabile internazionale n. 1 § 67.

3 Principio contabile internazionale n. 1 § 67.

4 Come previsto dallo IAS n. 12 Imposte sul reddito.

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