Ratei e risconti in bilancio: questi sconosciuti

La contabilizzazione di ratei e risconti genera sempre molti dubbi agli operatori: in queste slides pratiche e operative vediamo la rilevazione di ratei e risconti tenendo conto delle novità dell’OIC 18, con un focus sul caso del maxi-canone di leasing.

Ratei e risconti: principio contabile Oic n. 18

Rilevazione iniziale

Art. 2424-bis, c. 6. c.c.:

  •  nella voce «ratei e risconti attivi» devono essere iscritti:
    • i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi;
    • i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi;
  •  nella voce «ratei e risconti passivi» devono essere iscritti:
    • i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi;
    • i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Attenzione -> possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo.

 

Definizioni di ratei e risconti

Ratei attivi

quote di proventi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

 
Ratei passivi

quote di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

 

Risconti attivi

quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi (quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi).

 

Risconti passivi

quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi (quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi).

 

 

Novità del bilancio d’esercizio 2016

Novità presenti nello Stato patrimoniale sono:

disaggi e aggi su prestiti -> devono essere annotati solo tra i ratei e risconti attivi e/o passivi -> le voci dell’attivo «Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti» e del passivo «Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti» sono state incluse nella voce «Ratei e risconti».

Disaggio e aggio sui prestiti

Il disaggio e l’aggio su prestiti devono essere rilevati secondo il criterio stabilito per i crediti e debiti (costo ammortizzato) -> Non devono essere evidenziati nelle voci “ratei e risconti” attivi e passivi.

Alle voci D dello SP attivo e E dello SP passivo – ratei e risconti – scompare l’obbligo di indicare separatamente il disaggio su prestiti (art. 6, c. 4, lett. g) e m), D.Lgs. 139/2015).

 

Rilevazione iniziale

Rilevazione di un rateo o di un risconto -> operatività contabile quando sussistono le seguenti condizioni:

  • il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
  • il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
  • l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti -> proventi e oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.

Pertanto, non comportano la rilevazione di ratei o risconti -> le fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati, ma non ancora accreditati su conti correnti, anticipi ricevuti o pagati nel corso dell’anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio successivo.

 

Valutazione e rilevazioni successive

Ratei e i risconti –> si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria.

Entità ratei e risconti -> individuata mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.

 

Se le prestazioni contrattuali rese o ricevute hanno un contenuto economico costante nel tempo – > la ripartizione del provento o del costo per attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza -> deve essere effettuata in proporzione al tempo (cosiddetto: criterio del tempo fisico).

Ad es.: se al 1° dicembre è stato pagato in via anticipata un canone per il trimestre dicembre-febbraio -> in chiusura di bilancio deve essere rilevato un risconto attivo pari a due terzi dell’importo pagato.

 

Per prestazioni contrattuali rese o ricevute senza contenuto economico costante nel tempo -> ripartizione provento o costo per attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza deve risultare eseguita in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione -> cosiddetto: criterio del tempo economico.

Applicazione del criterio del tempo economico -> ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all’esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell’operazione effettuata.

Ad es.: contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell’anno (attività alberghiera stagionale), ma il pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi –> calcolo ratei e risconti deve essere effettuato non in proporzione al tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall’operazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi.

 

Recuperabilità del valore

Fine di ciascun esercizio -> verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto risultano ancora rispettate; se necessario, devono essere apportate le necessarie rettifiche di valore.

Deve risultare posta in essere: una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio considerando che tale valutazione deve tenere conto non solo del trascorrere del tempo, ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio.

 

Valutazione dei ratei attivi (poste la cui natura è assimilabile a quella dei crediti) -> aggiornare la valutazione secondo il valore presumibile di realizzazione (cfr.: principio Oic 15-“Crediti”).

Se il valore presumibile di realizzazione è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società deve rilevare una svalutazione nel conto economico.

Voce B10 d)-svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide -> comprende le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria (ad es.: derivanti da contratti di affitto).

Svalutazioni ratei e risconti attivi di natura finanziaria (ad es.: interessi) -> devono risultare incluse nelle voci delle classi C-Proventi e oneri finanziari.

 

Valutazione dei risconti attivi -> necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti.

Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata -> si deve procedere ad opportune rettifiche di valore.

Rilevare una perdita di valore nella voce B10 d) “svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide” del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

Risconti passivi -> poiché rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, di regola, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

 

 

Caso del maxi canone – leasing finanziario tradizionale

Nelle operazioni di leasing finanziario, sovente il locatario effettua dei pagamenti anticipati a titolo di maxi-canone iniziale.

Il maxi-canone iniziale tende a ridurre l’importo finanziato.

Ammontare inerente al maxi-canone -> deve essere rilevato tra i costi della produzione alla voce B8 “per godimento di beni terzi” in contropartita dell’uscita finanziaria.

In sede di chiusura dell’esercizio -> la parte di costo non di competenza dell’esercizio deve essere rinviata agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo.

In presenza di riscatto anticipato del bene -> ammontare del risconto attivo inerente al maxi-canone deve essere capitalizzato nel valore del cespite -> tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto.

 

Leggi anche:

La corretta contabilizzazione dei canoni di leasing: attenzione ai lati oscuri

 

A cura di Giancarlo Modolo

 

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