La determinazione del tasso usurario: linee guida per i Consulenti Tecnici Giudiziari

Con la legge 7/03/1996 n. 108 il legislatore ha disposto le norme per individuare i limiti oltre i quali chiunque fornisca a terzi prestazioni di denaro, facendosi dare interessi o altri vantaggi, commette il reato di usura.

L’usura – Osservazioni preliminari

usura bancaria sui conti correnti Con la legge 7 marzo 1996 n. 108 il legislatore ha disposto precise norme al fine di individuare quali siano i limiti oltre i quali chiunque fornisca a terzi prestazioni di denaro o di altra utilità, facendosi dare o promettere interessi o altri vantaggi, commette il reato di usura (articolo 644 codice penale).

Va in particolare evidenziato il comma 5 dell’articolo 644 c.p. con il quale si afferma che

“..Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito..”.

La stessa legge 108/1996 ha previsto la pubblicazione, con cadenza trimestrale, dei tassi effettivi globali medi praticati dagli istituti bancari e dagli altri intermediari finanziari, mediante appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il primo dei quali emesso il 22.3.1997), ripartendo le operazioni di credito in categorie omogenee ed attribuendo alla Banca d’Italia ed all’Ufficio Italiano dei Cambi il compito di rilevare trimestralmente i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria doveva riguardare le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento.

Le categorie omogenee identificate sono state le seguenti:

  • aperture di credito in conto corrente
  • anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle   imprese effettuati dalle banche
  • factoring
  • crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche
  • anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari
  • prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
  • leasing
  • credito finalizzato all’acquisto rateale e credito revolving e con utilizzo di carte di credito
  • mutui.

Il tasso effettivo globale medio

Prima di effettuare i conteggi, è importante identificare le voci che compongono il tasso effettivo globale medio, in quanto non univoco per le varie categorie elencate. Infatti:

= per le operazioni di credito personale, di credito finalizzato, di leasing, di mutuo, di altri finanziamenti e di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, viene adottato un indicatore del costo del credito analogo al T.E.G. (tasso effettivo globale) definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.

Tale indice quindi comprende non solo gli interessi, ma anche le commissioni, le spese e le altre remunerazioni a qualsiasi titolo connesse con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

= per le aperture di credito in conto corrente, per il credito revolving e con utilizzo di carte di credito, per gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale e per il factoring vengono invece rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.

I tassi rilevati non comprendono la commissione di massimo scoperto, che è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

Non comprendono altresì tutte le spese accessorie che, soprattutto nelle aperture di credito in conto corrente, sono connesse alla esistenza del conto corrente e non all’utilizzo del credito concesso dalla banca (spese per singola operazione, spese forfetarie di chiusura periodica, ecc.).

Tali spese comunque, per la parte che dovesse eccedere il costo effettivamente sostenuto dallo operatore finanziario, vanno incluse nella determinazione del tasso applicato in quanto, ove si sostenesse il contrario, potrebbero costituire un indiretto e subdolo recupero di ulteriori interessi da parte degli operatori finanziari (in senso conforme vedere i paragrafi C3-C4 delle istruzioni Ufficio Italiano Cambi in G.U. 18.2.2003 n. 40).

L’importo degli interessi va inoltre depurato della quota riguardante la capitalizzazione trimestrale (anatocismo) dei medesimi, se oggetto di specifica richiesta da parte del correntista.

Con particolare riguardo alle operazioni di scoperto di conto corrente, è opportuno innanzi tutto identificare quali siano le voci che gli istituti bancari usano addebitare alla fine di ciascun trimestre:

  • gli interessi passivi semplici
  • la commissione di massimo scoperto
  • le spese per il rinnovo degli affidamenti
  • le spese per ciascuna operazione registrata
  • le spese di tenuta del conto corrente
  • le spese di invio dell’estratto conto, ecc.

Calcolo del T.E.G.

Per la determinazione del T.E.G. dovranno essere applicate distinte formule matematiche tra gli interessi da una parte e la c.m.s. e le spese fisse accessorie dall’altra, per effetto dei diversi criteri di calcolo degli uni rispetto alle altre.

I primi infatti (gli interessi) sono rapportati ai giorni di durata dello scoperto, mentre le seconde (la c.m.s. e le spese fisse accessorie) sono calcolate in misura fissa e senza alcun collegamento con i giorni di durata dello scoperto.

Se si applicasse una unica formula su tutti gli importi e rapportata ai giorni di durata, si otterrebbero risultati non omogenei con possibili effetti distorsivi qualora l’entità degli interessi fosse di limitato importo e/o pari se non addirittura inferiore all’entità delle altre voci (ad esempio, se gli interessi trimestrali al tasso del 10% ammontassero a 20 euro mentre la c.m.s. più le spese fisse ammontassero invece a 100 euro, con un montante quindi di 120 euro, il risultato del calcolo farebbe salire il tasso dal 10% al 60%).

E’ quindi necessario, per ciascuna voce, applicare differenti formule. Queste le mie proposte:

INTERESSI PASSIVI SEMPLICI

La formula per il calcolo del T.E.G. è quella suggerita dai paragrafi C3-C4 delle istruzioni dell’Ufficio Italiano Cambi 18.2.2003 e precisamente:

T.E.G. = (Interessi x 36500 : Numeri debitori)

ove per numeri debitori si intende il prodotto tra il capitale ed i giorni decorsi.

   COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La commissione di massimo scoperto viene rilevata ogni trimestre dagli istituti bancari con voce separata dagli interessi passivi ed in termini percentuali. Il calcolo della percentuale va effettuato rapportando l’importo della c.m.s. addebitata all’ammontare del massimo scoperto raggiunto dal correntista nel trimestre in termini di valuta.

Resta comunque aperto il problema se la commissione percepita dall’istituto di credito possa o meno avere conseguenze di natura usuraria, quando il valore percentuale applicato sia superiore a quello indicato nei decreti ministeriali emessi ogni trimestre.

Va infatti ricordato che la normativa vigente non contempla che la c.m.s. venga conteggiata in aggiunta agli interessi passivi. Tuttavia va tenuto conto che il vigente articolo 644 comma 3 Codice Penale fa espresso riferimento agli

“..altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria..”.

Alcuni magistrati hanno quindi ritenuto computabile la c.m.s. nel calcolo del tasso usurario, se sproporzionata rispetto alla prestazione di denaro (Tribunale Palmi 29.10.2004, GUP Tribunale Palmi 7.6.2006, GUP Tribunale Ascoli Piceno 22.5.2006).

E’ mia opinione quindi che la commissione di massimo scoperto vada considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia di tasso usurario, ma non sommandola agli interessi passivi semplici (data la mancanza di omogeneità di calcolo tra i due importi) bensì confrontandola con il valore medio rilevato separatamente nei decreti trimestralmente emessi dagli enti preposti.

SPESE PER IL RINNOVO DEGLI AFFIDAMENTI

Anche questa è una spesa strettamente collegata all’erogazione del credito, da conteggiare quindi ai fini della determinazione del T.E.G.

Anche in questo caso la spesa addebitata al correntista non è rapportata all’importo dello scoperto di giorno in giorno utilizzato dal correntista, bensì all’entità ed alla durata dell’affidamento concesso, mediante l’addebito di un importo fisso.

Per determinare il tasso di interesse corrispondente occorrerà quindi rapportare l’importo fisso addebitato all’importo dell’affidamento concesso, suddividendolo nel periodo di concessione dell’affidamento.

Infatti l’affidamento concesso dall’istituto di credito al correntista può avere durata annuale oppure durata inferiore all’anno per cui, tenuto conto che le competenze passive vengono addebitate trimestralmente, l’importo fisso andrà suddiviso per i trimestri coperti.

Alcuni esempi possono chiarire meglio il concetto:

Esempio A

= fido concesso   100.000

= spesa fissa addebitata per il fido   1.000

= durata del fido   12 mesi

= in questo caso il tasso corrispondente sarà pari all’1,00 %  annuale  (1.000 : 100.000 x 100)

Esempio B

= fido concesso   100.000

= spesa fissa addebitata per il fido   1.000

= durata del fido   6 mesi

= in questo caso il tasso corrispondente sarà pari al 2,00 %  annuale  (1.000 : 100.000 x 6/12 x 100).

Va inoltre ricordato che la spesa fissa per la concessione dell’affidamento viene addebitata con cadenza pari alla durata del fido (quindi annualmente nell’esempio A o semestralmente nell’esempio B) e l’addebito può avvenire separatamente dal conteggio trimestrale delle competenze bancarie.

Sia nell’uno sia nell’altro caso la spesa fissa andrà conteggiata ripartendola sull’intero periodo di durata dell’affidamento e non nel trimestre in cui è stata contabilmente addebitata.

ALTRE SPESE TRIMESTRALI ACCESSORIE

Ho già fatto presente che trimestralmente gli istituti bancari addebitano anche le spese per ciascuna operazione registrata, le spese per la tenuta del conto corrente e le spese di invio dell’estratto conto.

Tali spese per la loro natura non dovrebbero entrare nel calcolo del T.E.G. in quanto spese conseguenti all’apertura ed alla tenuta del conto corrente e non alla erogazione del credito, come confermato dalla circostanza che l’addebito di tali spese avviene anche sui conti correnti non affidati.

Tuttavia, se attraverso opportuni controlli il consulente tecnico accerta che l’entità di tali voci è talmente sproporzionata rispetto alla prestazione effettuata dall’operatore finanziario da far ritenere che lo stesso operatore abbia volutamente maggiorato le stesse voci per realizzare ulteriori interessi passivi, mascherandoli al fine di eludere la normativa anti usura, l’importo fisso addebitato al correntista andrebbe trasformato in tasso percentuale rapportando le spese al credito utilizzato dal correntista nel trimestre in termini di valuta.

Gli opportuni controlli potrebbero consistere nel confronto, per lo stesso correntista, tra le spese della stessa natura addebitate nei periodi anteriori alla concessione del fido e quelle addebitate successivamente, oppure mediante la rilevazione dell’importo delle stesse spese addebitate negli stessi periodi ad altri correntisti. In quest’ultimo caso l’istituto bancario non potrà opporre il diniego alla rilevazione dei dati di altri correntisti per motivi di privacy, in quanto il C.T.U. assume la veste di pubblico ufficiale (come tale quindi tenuto alla riservatezza sui dati raccolti) e rileva tali dati solo in forma numerica e senza la trascrizione nella propria relazione dei nomi degli altri correntisti.

INTERESSI DI MORA

In caso di insolvenza del correntista per la mancata copertura dello scoperto di conto corrente dopo la revoca dell’affidamento, gli istituti bancari hanno sempre applicato interessi di mora nella misura normalmente indicata nel contratto di concessione del fido (talvolta con tassi piuttosto elevati rispetto a quelli di mercato), sostenendo che tali interessi non entrano nel conteggio del limite usurario.

Tale impostazione appare superata sia dalla sentenza 29/2002 della Corte Costituzionale (nella quale si afferma che entrano nel calcolo del limite usurario tutti gli interessi a qualunque titolo convenuti) sia dai decreti trimestrali emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze successivamente al 1° gennaio 2003.

Infatti, a partire dal decreto 25.3.2003 relativo alla rilevazione dei tassi medi validi per il periodo aprile / giugno 2003, è stato rilevato anche il valore medio degli interessi di mora praticati dagli operatori finanziari (nella prima rilevazione il 2,10 %) per cui, anche per questi interessi, è stato determinato il valore medio da porre a confronto con quello effettivamente addebitato e di conseguenza l’eventuale superamento del tasso consentito (valore medio maggiorato del 50%).

Verifica del superamento del tasso usurario

Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 108/1996 stabilisce che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (articolo 644 c.p.) è stabilito nel tasso medio risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Pertanto, in relazione ai criteri esposti nelle pagine precedenti, le diverse formule applicabili per la determinazione del T.E.G. saranno:

= per il tasso relativo agli interessi passivi semplici

Tasso = Interessi passivi x 36500 : Numeri debitori

= per il tasso relativo alla commissione massimo scoperto

Tasso = Importo c.m.s. x 100 : Massimo scoperto raggiunto in  termini di valuta

= per il tasso relativo alle spese rinnovo affidamento

Tasso = Importo addebitato x 100 : Credito accordato ripartito per la durata dell’affidamento

= per il tasso relativo alle spese accessorie esorbitanti

Tasso = Importo addebitato nel trimestre x 4 x 100 : Credito utilizzato in termini di valuta

= per il tasso relativo agli interessi di mora

Tasso = Interessi passivi x 36500 : Numeri debitori

Per approfondire:
Usura su conto corrente: interessi ultralegali, commissione massimo scoperto e anatocismo 
Contenzioso sull’usura bancaria: le verifiche preventive
Tasso del mutuo e usura – TAN, TAEG e TEG: analogie e differenze

Maggio 2007