Evasione doganale, frodi Iva e controllo delle società calcistiche

Come è noto, il Collegato alla Finanziaria 2007 incide sull’attività di controllo e accertamento. Verifichiamo le novità di maggiore interesse e impatto per i contribuenti, su aspetti finora poco attenzionati.

Il contrasto all’evasione doganale

iva e dogane nell'unione europeaCon i commi da 1 a 5, dell’art. 1, del D.L. n.262/86, convertito, con modificazioni, in legge n.286/06, sono state apportate una serie di modifiche normative, tese a garantire una migliore lotta all’evasione doganale. 

In particolare, con determinazioni  del  direttore  dell’Agenzia  delle  dogane,  da adottarsi entro dodici mesi,  sono  stabiliti   tempi   e   modalità   per   la   presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli  operatori,  qualificati come  depositari  autorizzati,  operatori   professionali,   rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali,  concernenti  l’attività  svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcol e  delle  bevande  alcoliche  e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62  del  T.U.  delle  accise  di  cui  al  D.Lgs. n. 504/1995;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre  imposizioni indirette  previste  dal  testo  unico  delle  accise  di  cui  al  D.Lgs. n.504/1995, a norma degli artt. 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per  il  gas  metano  e  l’energia elettrica di cui agli artt. 26 e 55 artt. 26 e 55 del citato T.U. delle accise.

Inoltre, il legislatore della legge n.286/06 – facendo seguito a quanto già introdotto in sede di D.L.n.223/06, convertito, con modificazioni in legge n.248/06 ( fideiussione per le nuove partite Iva che intendono svolgere operazioni intracomunitarie ) – intervenendo sull’art. 50-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto che i  soggetti  esercenti  le  attività  di deposito fiscale per i prodotti soggetti ad accisa ed i depositi doganali, anteriormente all’avvio della operatività quali  depositi  IVA,  presentano agli uffici delle dogane  e  delle  entrate,  territorialmente  competenti, apposita  comunicazione  anche  al  fine  della  valutazione,  qualora  non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della  congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva  delle merci.

Ed ancora, in applicazione del  disposto  dell’art.11,  paragrafo  1  del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, al fine di contenere i costi, l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di  proprietà intellettuale e del  dichiarante,  detentore  o  proprietario  delle  merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la  distruzione delle merci medesime. 

È  fatta  salva  la  conservazione  di  campioni  da utilizzare a fini giudiziari. Ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo  economico,  è demandata la definizione delle modalità e dei tempi di tale procedura (1).

Vengono, inoltre, potenziati i poteri degli uffici delle dogane, parificandoli – di fatto – a quelli attribuiti all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

Infatti, per il controllo e la repressione delle violazioni in materia di Iva intracomunitaria sono attributi non solo i poteri di cui all’art. 52 del D.P.R.n.633/72 ma anche quelli di cui all’art. 51 del citato D.P.R.n.633/72, e dal punto di vista procedurale le autorizzazioni  per le richieste dei controlli bancari, sono rilasciate,  per  l’Agenzia  delle dogane, dal Direttore regionale.

Inoltre, l’art.1, comma 2, del decreto, ha introdotto un comma 2-bis,  all’art. 50-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito  dalla  L.  29  ottobre 1993, n. 427.

Il comma 1 dell’art. 50-bis individua determinate tipologie di depositi per i quali non si rende necessaria una preventiva autorizzazione da  parte dell’Agenzia delle Entrate per essere  adibiti  anche  a  depositi  Iva  in quanto già valutati positivamente ed autorizzati, sia pure ad  altri  fini, dall’Amministrazione doganale. In particolare, a norma del comma 1 citato, infatti, sono  abilitate  a gestire i depositi Iva:

  • le  imprese  esercenti  magazzini   generali,   già   munite   di autorizzazione doganale;
  • le imprese esercenti depositi franchi;
  • le imprese operanti in punti franchi.

 

Possono essere utilizzati anche come depositi Iva:

  • i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
  • i depositi doganali, ivi compresi quelli  per  la  custodia  e  la lavorazione delle lane, di cui al D.M. 28 novembre 1934,  relativamente  ai beni nazionali e comunitari che in base alle disposizioni doganali  possono essere introdotti conformemente alla normativa vigente in materia.

 

In base al nuovo comma 2-bis, i soggetti esercenti i depositi predetti, qualora  intendano  utilizzarli  anche  come  depositi  Iva,  devono  darne preventiva   comunicazione   agli   uffici   territorialmente    competenti dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, anche ai fini della prestazione della garanzia prevista dal  codice  doganale  comunitario,  in relazione alla movimentazione complessiva delle merci (artt. 88 e 104 del CDC).

Peraltro, nel caso di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative o enti con capitale o fondo di dotazione non  inferiore  a  516.456,90  euro,  pur sussistendo egualmente  l’obbligo  di  comunicazione  in  discorso,  non  è previsto un ulteriore adeguamento della garanzia.

La norma in commento è posta a tutela  dei  poteri  di controllo  dell’Amministrazione  e  costituisce  una  misura  destinata   a contrastare le frodi nel settore.

La circolare n. 1 del 19 gennaio 2007 precisa che “ per i predetti  depositi  doganali  e fiscali, adibiti dal contribuente anche a depositi Iva, gli  uffici  locali dell’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, previa intesa  con  gli uffici doganali competenti, possono effettuare i  controlli  relativi  alla correttezza delle operazioni  afferenti  i  beni  custoditi  in  regime  di deposito Iva”.

 

 

Frodi Iva

Il  regime  transitorio  dell’Iva, ideato in modo tale che le cessioni di beni  all’interno  della  Unione Europea siano esenti nello Stato membro d’origine  dei  beni  e siano invece soggette alla tassazione nello Stato di destinazione, ha generato sofisticati meccanismi di frode intracomunitaria.

Come chiaramente descritto in dottrina (2)

“la cosiddetta frode  carosello  è  una  tipologia  di  reato  fiscale sviluppatasi molto in questi ultimi anni e caratterizzata dalla presenza di una o più società fittizie con sede in diversi  Stati  membri  che  abusano dell’esenzione Iva nelle transazioni intracomunitarie. Una  società  intermedia   A   effettua   una   cessione   di   merci intracomunitaria esente ad una società fittizia B in un altro Stato membro.

La società B acquista le merci senza pagare l’Iva e  poi  effettua  una cessione nazionale ad una terza società C, denominata broker. La società fittizia incassa l’Iva sulle vendite fatte al broker ma  non versa l’Iva all’Erario e scompare.   

Il broker C chiede  il  rimborso  dell’Iva  sugli  acquisti  effettuati presso B.

Di conseguenza, la perdita finanziaria  per  l’Erario  è  pari  all’Iva pagata da C a B. In seguito, la società C può dichiarare una  cessione  intracomunitaria esente alla società A e quest’ultima  può,  a  sua  volta,  effettuare  una cessione intracomunitaria esente a B ed il ciclo della frode si ripete.

Il continuo ripetersi del ciclo della  frode  spiega  l’appellativo  di frode carosello.

Per sviare le indagini sull’Iva, le merci sono spesso fornite da B a  C tramite società intermediarie, denominate società cuscinetto che talvolta sono all’oscuro della frode in atto, ma nella maggior parte dei casi  sanno di essere coinvolte in un tipo di transazione irregolare,  data  la  natura insolita dell’operazione commerciale”.

 

Da più parti si sono invocate specifiche iniziative – da alcuni anni l’Amministrazione finanziaria vigila costantemente su tali operazioni- ed una assistenza reciproca fra gli Stati coinvolti sempre maggiore.

E’ necessario, fra l’altro:     

  • che le amministrazioni  fiscali  identifichino  le  società  che chiedono l’apertura  di  una  partita  Iva  al  solo  scopo  di  realizzare operazioni fraudolente;
  • prevedere  appositi sistemi di  intelligence  e  di valutazione dei rischi;
  • procedere alla immediata cancellazione delle partitaIva delle  società  fittizie;

 

Oggi, l’Italia, attraverso l’art.1, commi da 9 a 12 del cd. Collegato alla Finanziaria 2007, al fine di contrastare le frodi Iva, nel settore auto estere, ha previsto che per l’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, usati e nuovi, acquistati da soggetti intracomunitari a titolo oneroso, è necessario allegare alla richiesta un mod. F24, riportante i dati identificativi del mezzo e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Per i mezzi provenienti da paesi extracomunitari occorre , sempre ai fini dell’immatricolazione, una certificazione doganale attestante il pagamento dell’Iva e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, del plafond di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R.n.633/72. 

La disposizione di cui trattasi si applica ai veicoli  nuovi  ed  usati per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto  intracomunitario previste dall’art. 38 del D.L. 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n.427, norma che stabilisce che gli acquisti intracomunitari devono considerarsi  realizzati in presenza delle seguenti condizioni:      

– l’acquisto (salvo talune deroghe previste al comma 3 dello  stesso art.  38)  deve  essere  effettuato 

“nell’esercizio  di  imprese,  arti  e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di  cui all’art.4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  soggetti  passivi d’imposta nel territorio dello Stato”;

– il cedente deve essere un soggetto passivo d’imposta  identificato in un altro Stato membro;

  • l’acquisto  deve  avere  ad  oggetto  un  bene  mobile  materiale comunitario o immesso in libera pratica in ambito comunitario;
  • l’acquisto deve essere effettuato a titolo oneroso  con  passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
  • il bene proveniente da altro Stato membro deve giungere in Italia.

 

Per ulteriori  chiarimenti  sull’argomento  si  rinvia  alla  circolare l’Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare n. 40/E del 17 luglio 2003.

Rimangono  comunque  ferme  le  disposizioni  di  cui  al comma 378 dell’art. l della L. 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli obblighi e i termini  di  comunicazione   posti   a   carico   dei   soggetti   operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni in  materia  di  acquisto  di autovetture di provenienza intracomunitaria.

In  particolare,  come  disposto  con  il  D.Int. 8 giugno 2005 e successivamente  chiarito  con  la  circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate n. 41/E del 26  settembre  2005, 

“ i  soggetti  di  imposta  trasmettono  al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso,    prima    dell’immatricolazione,    il    numero     identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli,  motoveicoli e loro rimorchi acquistati.

Viene inoltre previsto  che  per  i  successivi passaggi interni precedenti  l’immatricolazione  il  numero  identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del  fornitore  e  che  la comunicazione è altresì effettuata, entro il  termine  di  quindici  giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli”.

 

Il comma 10, riguardante le importazioni dei medesimi veicoli,  dispone che per ottenere l’immatricolazione è  necessario  produrre  certificazione doganale da cui risulti l’assolvimento dell’Iva.

Qualora l’importazione sia stata effettuata  avvalendosi  della  facoltà  di  operare  acquisti  senza pagamento  d’imposta,  riconosciuta  ai  cosiddetti  esportatori   abituali dall’art.8, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella  menzionata certificazione doganale dovrà farsi riferimento anche al plafond utilizzato dall’importatore;

il comma 11 dispone che la decorrenza delle norme sopra illustrate e  i criteri per individuare le ipotesi di  esclusione  dall’applicazione  delle stesse vengano determinati con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia delle Entrate;

il comma 12, nel modificare il  comma 380  dell’art.  1  della  L.  30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce la gratuità  della  convenzione  prevista tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  l’Agenzia  delle Entrate  e  l’Agenzia  delle  dogane,  riguardante  la  definizione   delle procedure per la trasmissione telematica dei dati attinenti  alla  verifica di adempimenti fiscali relativi all’immatricolazione in Italia  di  veicoli nuovi e usati, acquistati o importati da Stati esteri.

 

 

Gli obblighi di comunicazione per le società sportive

Come è noto, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 reca disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale. L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni  e  dalle  denunce  presentate  agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le  notizie  che  possono  comunque  assumere  rilevanza  ai  fini tributari.

I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per l’Economia e delle Finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti  conseguenziali di  rettifica  delle   dichiarazioni   e   di   accertamento,   all’ufficio locale delle Entrate nella  cui  circoscrizione  il  soggetto  ha  il domicilio fiscale. Sulla base dei dati in suo possesso l’anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Oggi, dopo che il comma 35-bis, dell’art. 35, del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248, aveva imposto alle società di calcio professionistiche di inviare – telematicamente – all’Agenzia delle Entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali dei calciatori nonché copia dei contratti riguardanti i compensi pattuiti, viene previsto – art. 1, comma 7, della legge n.286/06  – l’obbligo di trasmissione telematica “ dei contratti  di  sponsorizzazione  stipulati  dagli  atleti  medesimi  in relazione  ai  quali  la  società  percepisce  somme  per  il  diritto   di sfruttamento dell’immagine”.

Il controllo sulle società calcistiche si fa quindi sempre più penetrante (3), dopo anche l’interrogazione e la risposta parlamentare n. 5-05144 del 1° febbraio 2006,  del  sottosegretario  on.  Daniele  Molgora   all’interrogazione presentata dall’on. Sergio Rossi, circa l’esposizione debitoria per tributi erariali  delle società calcistiche  di serie A e B.

 

 

Gianfranco Antico 

Marzo 2007

 

NOTE

(1) Sempre al fine del contenimento dei costi, l’amministrazione  competente  alla  custodia  dei  tabacchi lavorati,  decorso  un  anno  dal  momento  del  sequestro,  procede   alla distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura  da  effettuare   secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle  finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da  emanare  entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della norma in esame.

(2) Francesco Tagliafierro e Lucio Tagliaferro, Unione europea: la “ frode carosello”. Una tipologia di reato fiscale, in “il fisco” n. 38/2004, pag. 6516.

(3) Si rileva, per completezza, che con R.M. n.213 del 19 dicembre 2001,  rispondendo ad una Direzione  Regionale  che aveva richiesto un  parere  sull’imponibilità  ai  fini Irap dei proventi che le società calcistiche realizzano all’atto  del  trasferimento dei calciatori ( il dubbio interpretativo è sorto in seguito  alle  indicazioni  fornite dalla Federazione Italiana … –  Lega  Nazionale  Professionisti  che,  da ultimo con nota del 1 marzo 2001, ha  affermato  che  “l’eventuale  maggior somma  conseguita  nella  cessione  del  contratto  di  un  calciatore  non costituisce plusvalenza tassabile agli effetti Irap” ), ha affermato che esse concorrono a formare la base imponibile Irap della società sportiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 446 del 1997. Le Entrate, partono dalla normativa di riferimento, secondo cui il contratto di prestazione sportiva tra  le  società  e  gli  sportivi professionisti è attualmente disciplinato dalla L. 23 marzo 1981, n.91,  e dal D.L. 20 settembre 1996, n.485, convertito,  con  modificazioni,  dalla L. 18 novembre 1996, n. 586. A seguito proprio della legge di riforma n.91/1981 tutti  gli elementi del rapporto  di  lavoro  tra società  e  atleta  professionista, compresa la durata del rapporto stesso,  sono  esclusivamente  fissati  nel contratto di prestazione sportiva. In particolare, in base all’art.5 della citata  legge,  “il  contratto … può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non  superiore  a cinque anni dalla data di inizio del rapporto … . È ammessa  la  cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva  ad  un’altra, purché vi consenta l’altra parte e  siano  osservate  le  modalità  fissate dalle federazioni sportive nazionali”. La tesi sostenuta dalla Federazione Italiana fa riferimento ad un certo indirizzo dottrinario che considera tale fattispecie  caratterizzata  dalla commistione di almeno tre atti, o contratti, distinti. Il primo è l’accordo tra due società sportive e l’atleta per il trasferimento  di  quest’ultimo; il secondo è l’accordo tra le  due  società  sportive  per  la  risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva in essere; il terzo  è  la stipulazione del nuovo contratto di prestazione sportiva, tra l’atleta e la nuova società. In sostanza, si afferma che il corrispettivo versato dalla società  che acquisisce le prestazioni  sportive  dell’atleta,  non  ha  come  causa  la cessione del contratto esistente, ma solo la sua anticipata cessazione.  La società cessionaria non acquista il contratto in essere, ma solo il diritto di concludere un nuovo contratto con l’atleta,  peraltro  subordinato  alla concorde volontà di quest’ultimo. Secondo questa tesi il diritto a  concludere  un  nuovo  contratto  con l’atleta, per quanto bene immateriale, non sarebbe annoverabile tra  quelli strumentali all’esercizio dell’attività sportiva. Ciò  perché,  in  assenza della stipulazione del successivo contratto di prestazione sportiva, questo diritto “non è suscettibile di alcuna  autonoma  funzione  produttiva”.  Di conseguenza, “le somme pattuite tra le società  sportive  per  l’anticipata risoluzione del contratto  di  lavoro  del  calciatore  professionista  non costituiscono plusvalenze relative a beni strumentali, soggette all’imposta regionale sulle attività produttive.”

L’Amministrazione finanziaria non condivide tale tesi, sostenuta dalla Federazione Italiana, per diverse ragioni:

“in primo luogo, pur riconoscendo che l’accordo per il trasferimento  di un atleta è a volte il risultato di trattative complesse e di più atti  tra loro  collegati,  soprattutto  nel  caso  della  cessione   di   calciatori professionisti molto quotati o nel caso del trasferimento del calciatore da o per l’estero, si ritiene che la fattispecie non si discosti dallo  schema tipico della cessione del contratto. Infatti, oggetto del contratto tra la società sportiva e l’atleta è  il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per  la  durata  del  contratto stesso. Con la cessione del  contratto,  la  società  sportiva  cessionaria acquista, con il consenso dell’atleta ceduto, proprio  il  diritto  oggetto del contratto e succede in tutti gli obblighi e i diritti connessi. La società cessionaria, in base agli accordi con l’atleta, potrà:  – continuare il rapporto contrattuale con i medesimi contenuti; – regolarlo in modo diverso (quanto a durata, corrispettivo ed altri elementi accessori); – cedere, a sua volta, il diritto alla prestazione  sportiva,  prima della scadenza pattuita”;

gli artt. 95 e seguenti  delle  Norme Organizzative  Interne,  con  le  quali  la  Federazione   Italiana…   ha disciplinato  la  “variazione  di  tesseramento”  del   calciatore,   fanno riferimento espresso  alla  cessione  del  contratto.  In  particolare,  la variazione di tesseramento di un calciatore consegue alla  scadenza  di  un precedente contratto di prestazione sportiva o alla cessione  dello  stesso prima della scadenza. Inoltre è  espressamente  previsto  che  il  rapporto conseguente alla cessione del contratto possa  avere  scadenza  diversa  da quella originaria. In sostanza, con la cessione del contratto, ciò che viene ceduto  è  il diritto  all’utilizzo  esclusivo  della  prestazione   dell’atleta   dietro corrispettivo,  che  costituisce  l’elemento  essenziale   del   contratto. L’eventuale modifica di elementi accessori del contratto ceduto,  quali  la scadenza o  la  quantificazione  del  corrispettivo,  non  influisce  sulla qualificazione giuridica della fattispecie.

Pertanto, “ il  diritto  all’utilizzo  esclusivo  della  prestazione   dell’atleta, oggetto del contratto ceduto, deve essere considerato un  bene  immateriale strumentale. Secondo corretti principi  contabili  di  redazione  del  bilancio,  il relativo costo è un’immobilizzazione, in quanto non  esaurisce<SP