Importare senza addebito di IVA

In Italia, secondo quanto disposto dalla normativa IVA (art. 10, c.27 sexies e art. 68 del D.P.R. 633/72) e da alcune Circolari e Note Ministeriali, è possibile importare beni senza liquidare l’Iva in dogana in un limitato numero di casi espressamente previsti dalla norma.

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Volendone dare una breve rassegna, le importazioni non soggette ad IVA si riconducono alle seguenti fattispecie:
  1. importazione di beni destinati ad essere riesportati da parte di esportatori abituali o relativi a servizi internazionali e ad operazioni assimilate alle esportazioni;
  2. importazione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
  3. importazione di beni la cui cessione è esente da imposta ex art. 10 DPR.633/72; in particolare, per le operazioni relative ad oro per investimento, l’esenzione si applica quando i requisiti richiesti risultino da una conforme attestazione resa su carta intestata dal soggetto che effettua l’operazione che sia allegata alla dichiarazione doganale;
  4. importazioni di beni la cui cessione sia agevolata in virtù di trattati ed accordi internazionali;
  5. importazioni di navi, aeromobili, satelliti ed altri beni ad essi connessi, sempre che in quest’ultimo caso, come stabilito dalla Nota Min. 23 marzo 1979 nr. 410515, l’importatore consegni alla dogana una dichiarazione scritta attestante sia il diritto di godere dell’agevolazione  sia la norma di legge che stabilisce la non imponibilità;
  6. importazioni di beni donati ad enti pubblici ed associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, nonché di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi;
  7. importazioni di pubblicazioni estere effettuate da biblioteche universitarie (art.3, c.7 DL.90/90);
  8. importazioni di prodotti della pesca, allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna, effettuate nei porti dalle imprese di pesca marittima  (art.10 c.27 sexies DPR 633/72);
  9. importazioni di altri prodotti estratti dal mare da navi italiane, compresi quelle lavorati a bordo di navi officina (Circ. Min, 19 dic. 1972 nr.33650);

  10. importazioni dei prodotti del suolo, della pastorizia, dell’allevamento, delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali di Livigno e di Campione di Italia, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi e prodotti ottenuti dallo sfruttamento della piattaforma continentale (Circ. Min. 19 dicembre 1972 nr.874).
  11. è non soggetta ad imposta la reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dall’Unione Europea quando è caratterizzata dai seguenti presupposti: 1) ha ad oggetto beni che non hanno subito alcuna lavorazione, 2) gode della franchigia doganale prevista se la reintroduzione dei beni avviene entro tre anni dall’esportazione e 3) è effettuata dallo stesso soggetto che ha precedentemente esportato i beni.

 

 

dicembre 2006