Riforma del Giudizio in Cassazione del 2006 – D.lgs. n. 40 del 2006

Il D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 ha modificato le norme del codice di procedura civile, che regolano il processo in Cassazione. Vediamo tali norme.

Le nuove norme del codice di procedura civile che regolano il processo in Cassazione.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 sono rilevanti anche per il processo tributario, considerato che in base all’art. 62 del Dl.gs. 546/92 “avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso in cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.” e che

“al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal c.p.c. in quanto compatibili con quelle del presente decreto”.

Quindi il giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione rappresenta, di regola, il terzo grado del processo tributario, a parte alcune eccezioni rappresentate dall’impugnativa in Cassazione delle decisioni della Commissione Centrale ex art. 111 Cost., del ricorso in Cassazione contro le sentenze contenenti i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza a norma dell’art. 70 D.Lgs. 556/92 e l’impugnazione dei dinieghi di condono relativi a liti già pendenti davanti alla Suprema Corte.

In base alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 27 del predetto D.Lgs. n. 40/2006 le nuove norme del codice di procedura civile si applicano anche ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti (es. ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza ex articolo 70 del D.Lgs 546/92), pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006 (1 marzo 2006).

Giova , a tal riguardo ,ricordare che :

sentenza corte di cassazionea) secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione , al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze o, al contrario, rimodificabile e revocabile dallo stesso giudice, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre (Cass. n. 14637/2004, n. 7340/2003, n. 15583/2001, n. 10731/2001).

b) L’ordinanza con cui il Collegio, ai sensi dell’art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 546/1992, dichiara chiuso il procedimento di ottemperanza ha contenuto decisorio ed è perciò suscettibile di ricorso per cassazione nella parte in cui pronuncia un giudizio di conformità fra il decisum e la sua attuazione (Sent. n. 3435 del 3 febbraio 2005 dep. il 21 febbraio 2005)

Diverse sono le modifiche al processo per cassazione contenute nella novella normativa per raggiungere quest’intendimento.

 

 

Obbligo di enunciare puntualmente il quesito di diritto e di indicare il fatto controverso

enunciazione del quesito di diritto in CassazioneE’ configurato l’obbligo per il ricorrente di una più dettagliata formulazione dei motivi di ricorso, la cui prospettazione deve concludersi, a pena di inammissibilità (nuovo articolo 366 bis) con la formulazione di un quesito di diritto (cd. obbligo di enunciare puntualmente il quesito di diritto) o con la chiara indicazione del fatto controverso oggetto di motivazione omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni dell’insufficienza della motivazione (art. 366 n° 4 e nuovo art. 366 bis c.p.c.)1.

E’ sancita ulteriormente l’autosufficienza del ricorso sino a prevedere che questo deve contenere il quesito di diritto da sottoporre alla Corte

La formulazione normativa corrisponde ad un’esigenza di precisione e di rigore che colpisce con la spada di damocle dell’inammissibilità sia il quesito mancante sia quello formulato in modo carente ovvero in modo assolutamente indecifrabile.

Trattasi quindi di una necessaria regola formale che, mentre da un lato renderà sicuramente più facile leggere il significato giuridico di un motivo di ricorso, agevolando il compito dei Supremi Giudici e dei redattori delle massime, dall’altro si può tradurre in occasioni di diniego di giustizia. Al ricorrente, infatti, non sarà concesso sbagliare, tutte le questioni giuridiche non comprese nel quesito esuleranno dal gravame e la Cassazione non potrà andare oltre.

Il quesito, infatti, avrà anche la funzione di circoscrivere il tema oggetto dell’impugnazione e la questione andrà prospettata in modo da consentire alla Corte una risposta che si traduca nell’affermazione di un principio di diritto utile al ricorrente.

Appare criticabile la focalizzazione del vincolo al solo “principio di diritto”, laddove la regola iuris dovrebbe più correttamente ricavarsi dalla motivazione del ricorso nella sua integralità. Detta innovazione mira a reprimere e disincentivare la tendenza a trasformare il giudizio di cassazione in una rivisitazione dell’intera causa.

 

 

Motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

E’ modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., con la specificazione che il vizio di motivazione sindacabile deve vertere su “un fatto controverso decisivo per il giudizio”2.

A pena di inammissibilità, il ricorrente è tenuto a spiegare con chiarezza e precisione le ragioni del vizio di motivazione.

Non basta indicare il fatto controverso, ma bisogna spiegare anche perché la motivazione è contraddittoria o insufficiente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, elaborato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte ed applicato sempre più spesso negli ultimi anni, con frequentissime declaratorie di inammissibilità dei ricorsi.

La modifica appare, tuttavia, avere poca rilevanza sostanziale; la sostituzione del termine “punto” (es. natura giuridica del fermo amministrativo; modalità di determinazione del reddito; la qualificazione di un evento come reddito ai fini fiscali , applicazione dell’istituto dell’anatocismo nella materia tributaria), precedentemente utilizzato, con il termine “fatto” evidenza il principio, già peraltro pacifico, per cui il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può riguardare la sola motivazione in fatto, ricadendo gli eventuali vizi della motivazione in diritto nell’ambito del n. 3 della stessa norma.

Con la predetta modifica nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c. il Legislatore, pur ribadendo che la Corte non deve essere il giudice del fatto, mira ad evitare che il giudice tributario di merito possa essere arbitro di ricostruire come crede il fatto al quale il diritto va applicato, ovvero si sottolinea come il predetto Giudice del merito non possa, impunemente, applicare il diritto ad un fatto scorrettamente ricostruito.

Si ribadisce la necessità del carattere “decisivo” del fatto oggetto della motivazione viziata; l’aggiunta dell’aggettivo “controverso” pare superflua, in quanto non risulta facilmente prospettabile un vizio di motivazione su un fatto che non sia controverso.

Anche la nuova formulazione non autorizza la Corte a procedere non solo ad ulteriori accertamenti di fatto ma anche ad una nuova e diversa valutazione dei fatti già accertati con la conseguenza che la decisione di merito del giudice di legittimità continua a restare esclusa in caso di cassazione ai sensi dell’articolo 360 n. 5 del c.p.c.. L’accoglimento del ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione impone alla Corte di cassare con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

 

 

Obbligo di specifica indicazione e di deposito degli atti processuali

E’ configurato l’obbligo, a pena di improcedibilità, di specifica indicazione e deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda (nuovo n. 6 dell’art. 366 e art. 369 n. 4 c.p.c.)3.

Il ricorrente, oltre ad elencare gli atti processuali e i documenti richiamati nell’impugnazione, ogni qualvolta che di essi faccia menzione nel ricorso, dovrà specificare a quale atto o documento numericamente contraddistinto del proprio fascicolo faccia riferimento.

Trattasi di una esplicitazione estremamente rigorosa del già noto principio di autosufficienza del ricorso. Si vuole offrire alla Corte nonché alla parte resistente un quadro che sia il più possibile immediato completo ed autosufficiente delle censure. La mancata allegazione di documenti è collegata alla decisione del singolo motivo di ricorso e, pertanto, non può determinare l’improcedibilità dell’intero ricorso.

Giova ricordare che il ricorso in cassazione, a norma dell’articolo 369 c.p.c. deve essere depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena d’improcedibilità, nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti nei cui confronti è proposto. Insieme al ricorso deve essere depositata, a pena d’improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con l’eventuale relazione di notificazione.

Il vigente articolo 369 del cpc, infatti, così recita:

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

 

La sentenza n. 28108 del 19 dicembre 2005 della sezione tributaria della Corte di Cassazione così recita in tema di ricorso per cassazione:

Come è noto, l’art. 369, comma 2, c.p.c. dispone che, insieme al ricorso per cassazione, deve essere depositata, tra l’altro, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata. Il comma 1, dello stesso art. 369 c.p.c. stabilisce in giorni venti, dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, il termine entro il quale il ricorso deve essere depositato. Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate si ricava che se nel termine di giorni venti dall’ultima notifica del ricorso non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata, il ricorso è improcedibile.

Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, condivisa dal collegio, il deposito separato degli atti di cui all’art. 369 c.p.c. è consentito e non comporta l’improcedibilità del ricorso, soltanto se avviene, comunque, entro il termine sancito dalla medesima norma:

“L’art. 369 cod. proc. civ. – il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione, e a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell’atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi – non osta all’effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l’esistenza della medesima nel fascicolo d’ufficio” (Cass. 63 50/2004; conf. 13473/2002, 12434/2002, 12981/2000, 14240/2000, SS.UU. 11932/1998).

 

 

Pronuncia a Sezioni Unite

E’ alleggerita la competenza delle Sezioni Unite sulle questioni di giurisdizione (art. 374 c.p.c.) 4; laddove vi sia un precedente delle Sezioni Unite, si pronunceranno le Sezioni semplici, ad eccezione che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

 

Vincolo per le Sezioni Semplici ovvero autorità del principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite

Fermo restando che nel nostro sistema non esiste il vincolo al precedente (come ad esempio in Inghilterra) è configurato, sia pur implicitamente, il vincolo giuridico delle sezioni semplici al rispetto del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, salva, in caso di dissenso, la possibilità di una reinvestitura di queste ultime con ordinanza motivata volta a provocarne un ripensamento (art. 374 c.p.c.).

Atteso che sussiste il principio costituzionale per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, 2° comma, Cost.), il giudice davanti ad un principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha tutta la possibilità di esporre le ragioni del suo dissenso e di contribuire alla rimeditazione del principio.

La riforma dispone, dunque, che le sezioni semplici della Cassazione dovranno nel decidere attenersi al precedente delle Sezioni Unite, e qualora non intenderanno aderirvi dovranno reinvestire della questione le stesse Sezioni Unite.

E’ esaltato il ruolo svolto dalle Sezioni Unite della Corte, alle quali spetta il compito di pronunciare sentenze autorevoli, i cui principi siano applicati dalle Sezioni semplici ovvero, consapevolmente disattesi dalle stesse, attraverso il meccanismo della rimessione alle Sezioni Unite della medesima questione che s’intende decidere in maniera difforme rispetto al precedente; a tale fine, si prevede il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite, stabilendo che, ove la Sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le Sezioni unite con ordinanza motivata.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza anche se vi era chi autorevolmente sosteneva che già precedentemente alla riforma sussistesse nel nostro ordinamento l’obbligo di uniformarsi al precedente della Suprema Corte, imposto dall’art. 65 ord. giud..

Non risulta chiaro quale sia il rimedio in caso di decisione delle Sezioni semplici non conforme al principio di diritto delle Sezioni Unite; sembra doversi ritenere che la violazione avrà rilevanza solo disciplinare, ma potrebbe altresì sostenersi che i giudici di rinvio non siano tenuti a conformarsi alle sentenze delle Sezioni semplici difformi dal precedente delle Sezioni Unite, potendo invece applicare direttamente il principio di diritto enunciato da queste ultime, anche se reso in un altro processo.

 

 

Motivi del ricorso straordinario

E’ stabilita (nuovo articolo 360, comma 4, c.p.c.)5 l’identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione; sussiste quindi l’estensione del sindacato esercitabile in sede di ricorso straordinario a tutti i motivi di cui all’art. 360 (anche art. 360 comma 5°).

Ciò significa estendere a tutti i ricorsi per cassazione, anche a quelli che non riguardano le sentenze, la possibilità di richiedere il controllo della Corte sulla completezza e la logicità della motivazione in ordine agli accertamenti di fatto. In materia tributaria, la nuova disposizione è applicabile ai ricorsi contro le sentenze della Commissione Tributaria Centrale e contro le sentenze e ordinanze ex art. 70, comma 8, D.Lgs. 546/92, emesse nel giudizio di ottemperanza.

Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità fino ad oggi era consolidata nell’interpretazione restrittiva della formula violazione di legge usata dall’articolo 111 della Costituzione al punto da ammettere il ricorso straordinario per quanto riguarda la motivazione nei soli casi di totale mancanza o mera apparenza.

 

Cassazione sostitutiva

corte di cassazione sugli accertamenti studi di settoreE’ estesa la cassazione sostitutiva (previsione di una decisione nel merito) anche ai casi di rilievo di errores in procedendo.

Profili di economia processuale (esigenze di risoluzione della singola controversia) caratterizzano tale scelta, ispirata alla concezione della Cassazione come terzo grado di giudizio e non a quella di una Corte Suprema in funzione di nomofilachia.

Si evita che senza ragione alcuna il giudizio debba proseguire nei casi in cui la sentenza della Cassazione renda in qualche misura scontata la decisione nel merito e perciò inutile un’altra fase del giudizio con eventuale successivo ritorno in Cassazione.

Per gli errores in procedendo la Cassazione è giudice anche del fatto.

 

 

Enunciazione nella decisione del principio di diritto

Sempre nell’ottica di una valorizzazione della funzione di nomofilachia esercitata dalla Corte, è stata data attuazione al principio circa l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione, prevedendo che detta enunciazione avvenga non solamente nei casi di ricorso proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma, ogni volta la questione di diritto risolta sia di particolare importanza.

E’ configurato l’obbligo di formulazione del principio di diritto anche in caso di rigetto del ricorso proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché nei casi in cui la Corte, decidendo sugli altri motivi, risolva una questione di diritto di interesse generale (art. 384 c.p.c.)6.

Sussiste,quindi, l’ampliamento delle ipotesi di decisioni nel merito in tutti i casi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e non più soltanto in caso di accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

 

 

Tutela del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio

Importante riconoscimento della necessità di garantire il contraddittorio tra le parti davanti ad un Giudice terzo si ha con l’inserimento del comma 3 dell’art. 384 c.p.c., in base al quale la Corte, se rileva d’ufficio una questione rilevante per la decisione, non può porla a base della sentenza senza aver prima sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto.

In tal caso la Corte riserverà la decisione ed assegnerà, con ordinanza, al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

 

Principio di diritto nell’interesse della legge

L’art. 363 c.p.c.7 ora dispone che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione potrà chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, non solo quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi abbiano rinunciato, ma anche quando il provvedimento non sia ricorribile in cassazione e non sia altrimenti impugnabile.

Inoltre, per potenziare la funzione nomofilattica della Cassazione, il principio di diritto potrà essere enunciato anche d’ufficio, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza. In tal caso, però, per non vanificare le regole sull’inammissibilità dei ricorsi, la sentenza non potrà giovare alle parti.

 

 

Ampliamento dei casi di pronuncia in Camera di Consiglio e possibilità di pronuncia sulla rinuncia con decreto  

cassazione reato indebita compensazioneCon la modifica dell’art. 375 c.p.c.8 sono ampliate le ipotesi di pronuncia in camera di consiglio, tenendo conto delle novità introdotte negli artt. 360 e 366 bis c.p.c., e agli artt. 380 bis9 e 380 ter 10 viene disciplinato il procedimento, rispettivamente, per la decisione in camera di consiglio e per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

In base al nuovo n. 5 dell’art. 375 c.p.c., la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, potrà, con ordinanza in camera di consiglio, accogliere o respingere il ricorso che riterrà manifestamente fondato o infondato. Allo stesso modo potrà dichiararne l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis, ossia dei ricorsi con motivi non formulati in modo adeguato, privi del quesito di diritto o, in caso di motivo attinente alla motivazione, privi dell’indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inidoneità della motivazione della sentenza impugnata.

Altre modifiche riguardano: il n. 2 del predetto art. 375, ove viene estesa la pronuncia in camera di consiglio, con ordinanza, anche all’ipotesi di ordine di rinnovo dell’impugnazione a norma dell’art. 332; il n. 3, dello stesso articolo, qualora si debba provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia.

Infatti, con la modifica dell’art. 391 c.p.c.11, è stata semplificata la disciplina della estinzione, stabilendo che se la Corte non debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, sulla rinuncia e negli altri casi di estinzione del processo disposta per legge (come ad esempio l’estinzione del giudizio per condono fiscale), è lo stesso Presidente a decidere con decreto. Con tale decreto si può anche condannare la parte che vi ha dato causa, alle spese di lite ed il decreto acquisterà efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiederà la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

 

 

Cassazione senza rinvio

E’ aggiustata la disciplina della cassazione senza rinvio con decisione immeditata nel merito, in particolare con la specifica previsione della impugnabilità delle decisioni con le quali la Corte ha deciso la causa nel merito, con revocazione straordinaria e opposizione di terzo (artt. 384 e 391 ter c.p.c.).

 

Revocazione e correzione degli errori materiali

Il provvedimento di riforma prevede che, ferma restando la competenza della Suprema corte a provvedere sulla revocazione o l’opposizione di terzo, la Corte, pronunciata la revocazione o accolta l’opposizione, deciderà nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in caso contrario, al fine di evitare un’attività istruttoria, anche complessa, estranea ai compiti della Cassazione, è stato previsto il rinvio della causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata (art. 391 ter c.p.c.)12.

Altra novità riguarda la correzione degli errori materiali ex art. 287 o la revocazione per errori di fatto ex art. 395 n. 4, che possono essere richieste sia per la sentenza che per l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 375, primo comma, numeri 4) e 5). All’art. 391 bis13, secondo e terzo comma, viene stabilito che la Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380 bis.

Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza, mentre sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.

 

 

Condanna a favore della controparte alle spese del giudizio di natura punitiva

E’ prevista la possibilità di una condanna alle spese di natura “punitiva” (art. 385 c.p.c.)14 contro il soccombente che abbia proposto ricorso o vi abbia resistito con dolo o colpa grave. La somma è equitativamente determinata in misura non superiore al doppio dei massimi tariffari.

Trattasi di ipotesi di lite temeraria che sanziona l’abuso del processo ovvero l’utilizzazione del processo per fini non consentiti ovvero l’uso di strumenti fraudolenti a fini dilatori.

La condanna per lite temeraria attiene al rapporto processuale poiché deriva dall’atteggiamento pretestuoso o illecito della parte soccombente.

La previsione lascia scoperta l’ipotesi di non costituzione in giudizio della controparte. A differenza dell’ipotesi di responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., nell’art. 385, ultimo comma si prescinde totalmente da ogni danno che possa essere stato subito dalla controparte.

 

 

Trasmisisone di copia della sentenza di Cassazione al giudice tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata

E’ configurata la trasmissione del testo integrale della sentenza di cassazione sia in caso di annullamento che in caso di conferma al giudice tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 388 c.p.c.)15; detta comunicazione tra Cassazione e Giudice di merito tributario è quindi funzionale al naturale dispiegarsi della funzione nomofilattica, consentendo alla Commissione tributaria regionale che ha pronunciato la sentenza impugnata di rendersi conto dell’esito del giudizio di legittimità sulla sua pronuncia .

 

Leggi anche: La sospensione della sentenza in attesa di giudizio di Cassazione

 

Di Angelo Buscema e Salvatore Cantelli 

Novembre 2006

 

 

NOTE

1 Art. 366 c.p.c.: (Contenuto del ricorso). Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti; 2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis; 5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Nel caso previsto dall’art. 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’art. 176.
Art. 366 bis (Formulazione dei motivi). Nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2 Art. 360 c.p.c. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n.3). Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3 Art. 366, primo comma, c.p.c.: “Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità: … 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti …sui quali il ricorso si fonda”.
Art. 369, secondo comma, c.p.c.: “Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:…4) gli atti processuali, i documenti,…sui quali il ricorso si fonda”.

4 Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’art. 360 e nell’art. 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

5 Si veda nota 4 art. 360 c.p.c..

6 Art. 384 c.p.c. (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito). La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’art. 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

7 Art. 363 c.p.c. (Principio di diritto nell’interesse della legge). Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.
Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

8 Art. 375 c.p.c. (Pronuncia in camera di consiglio). La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di 

quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’art. 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis.

9 Art. 380 bis c.p.c. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). Il relatore nominato ai sensi dell’art. 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia decisio in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall’art. 375, primo comma, numeri 1), 3) 5).
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

10 Art. 380 ter c.p.c. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). Nei casi previsti dall’art. 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell’art. 380 bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 380 bis.

11 Art. 391 c.p.c. (Pronuncia sulla rinuncia). Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

12 Art. 391 ter c.p.c. (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell’art. 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli artt. 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

13 Art. 391 bis, commi 2 e 3, c.p.c.: “La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380 bis.
Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.

14 Art. 385, quarto comma, c.p.c.: “Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

15 Art. 388 c.p.c. (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

 

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