Importazione di merci che provengono da un Paese terzo U.E.

L’EVENTO: l’importazione di merci che provengono da un paese terzo CEE, rilevato che queste merci viaggiano ai sensi del sistema del regime doganale di transito esterno e che non sono giunte a destino presso il deposito della società importatrice in quanto derubate, si applicano le norme del Testo Unico delle Accise e non le norme che fanno riferimento al Codice Doganale Comunitario.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.

SEZIONE OTTAVA. PRESIDENTE G. ZIGNONI.

RELATORE: DOTT. ROBERTO SIMONAZZI.                 R.G.R. N. 146/05.

GENOVA, 15.02.2006.  Depositata il 29.03.2006.

(Riportato sotto)

 

COMMENTO:

Il ricorso ha meritato il parziale accoglimento da parte dei giudici della C.T.P. di Genova poiché per quanto concerne l’I.V.A. la parte ricorrente ha accettato la debenza del tributo senza contestazione, per quanto riguarda invece l’accisa la Commissione ha ritenuto che la normativa relativa al T.U.A. e la Direttiva Comunitaria n.92.12.CEE sia più pertinente al caso de qua anziché le norme del  C.D.C. ed del T.U.L.D. come prospettato dall’Agenzia delle Dogane di Genova.

In particolare l’art. 4 del Regolamento CEE n.2913/92 consente l’abbuono delle imposte nel caso di furto delle merci sottoposte al regime di transito che è stato regolarmente dichiarato alle Autorità competenti.

Inoltre l’accisa non è una tassa ad effetto equivalente in quanto questo produrrebbe elementi di discriminazione fiscale.

Le accise sugli spiriti non costituiscono una tassa equivalente poiché la loro qualificazione come diritti di confine non appare nella specie rilevante.

Se infatti non c’è alcun dubbio che le accise siano parte del genus dei diritti doganali, è parimenti indubbio che tale classificazione non ha lo scopo di qualificare la loro debenza quale obbligazione doganale.

Infatti è stata già esaminata la nozione di obbligazione doganale e la qualificazione delle accise quali diritti doganali ha il solo scopo di individuare il soggetto competente al recupero cioè la Dogana e le relative modalità in caso di prodotti di importazione, questo trova conferma nello stesso Testo Unico delle Accise il cui articolo 3 , comma 4 , stabilisce semplicemente che “ per i prodotti d’importazione l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine”. Ma la loro disciplina non è quella di tali diritti.

Quanto precede trova conferma proprio nella motivazione del provvedimento in questa sede impugnato e cioè l’articolo 94 del Codice Doganale, infatti nel prevedere che “ l’obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’obbligazione doganale e delle altre imposte che possono essere dovute sulla merce “, non fa che evidenziare ancora l’esistenza di una differenza formale e sostanziale tra la detta obbligazione ed il debito tributario nei confronti dell’Erario per le imposte di confine gravanti sulle merci importate, diverse dai dazi e dalle tasse ad effetto equivalente.

Il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 11.7.2002 in causa C-371/99, definito che tale decisione non afferma in alcun modo che una irregolarità qualificabile come sottrazione alla vigilanza doganale comporta sempre il sorgere di una obbligazione doganale , il suo contenuto è diverso, infatti questo avviene attraverso l’identificazione dei casi nei quali si può dire verificata una “ sottrazione alla vigilanza doganale “ ai sensi della VI Direttiva in materia di IVA.

 La questione esaminata dalla Corte riguardava il recupero di IVA all’importazione in Germania effettuato in quel caso non secondo la disciplina doganale comunitaria bensì in base all’articolo 18, n.1 lettera c) della “ Wet op de omzetbelasting “ del 1968,  in pratica legge tedesca del 1968 relativa all’imposta sulla cifra d’affari.

La Dogana di Genova ha fondato la pretesa su meri fatti formali che sono stati chiaramente smentiti non solo dalle disposizioni da essa richiamate, ma anche da quelle di settore delle quali invece non ha fatto applicazione e che evidenziano in modo chiaro un corpus normativo speciale che regolamenta l’intero settore delle accise disponendo la sospensione del recupero e successivamente l’abbuono dell’imposta.

La Direttiva 92.12.CEE del Consiglio del 25.2.1992 ha fissato il regime generale dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette che gravano direttamente o indirettamente sul consumo di questi prodotti ad esclusione dell’I.V.A. e delle imposte stabilite dalla Comunità.

L’articolo 5 della Direttiva dispone che questi prodotti, tra i quali l’alcole e le bevande alcoliche, sono sottoposti ad accisa al momento della loro fabbricazione nel territorio della Comunità oppure al momento della loro importazione in tale territorio.

Il paragrafo 2 dell’articolo in esame specifica che “ quando i prodotti soggetti ad accisa sono in provenienza o destinati a paesi terzi e sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell’articolo 84 , paragrafo 1 lett.a), del regolamento CEE n.2913/92, essi sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa “ , a questa modalità di circolazione relativa ai prodotti importati oppure da esportare si aggiunge quella ordinaria, normalmente utilizzata per i prodotti di fabbricazione comunitaria, costituita dal passaggio della merce tra depositi fiscali ugualmente in sospensione di imposta, rif. art.15 paragrafo 1 Direttiva citata.

Siccome l’obbligazione sorge al momento dell’importazione o della fabbricazione, essa diventa esigibile all’atto dell’immissione in consumo, vedi art.6, paragr. 1 Dir. CEE.

La stessa Direttiva specifica, sempre all’articolo 6, che si considera “ immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa “ lo svincolo  anche irregolare, da un qualsiasi regime sospensivo, sia esso di transito comunitario esterno ai sensi dell’art.84 del codice doganale o di circolazione tra depositi fiscali.

Il paragrafo 2 dell’art.6 della Dir. In esame aggiunge che “ le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità nello stato membro in cui è effettuata l’immissione in consumo o la constatazione degli ammanchi”.

Infine l’articolo 4 comma 1 nella versione modificata dall’articolo 59 della legge 21.11.2000 n.342, stabilisce una importante eccezione ai fini del recupero dell’accisa divenuta esigibile.

Infatti “ in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, viene concesso l’abbuono della imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri  un procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 648 del codice di procedura penale.

Dove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili oppure i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile.

 

Le disposizioni comunitarie e nazionali in materia doganale, come sostenuto dall’Agenzia delle Dogane di GENOVA,  invece non consentono l’abbuono dell’imposta.

Ma la tesi della Dogana è da respingere in quanto l’art.4 del D.Lgs. 504/95 è norma speciale rispetto a quella generale in materia doganale di cui all’art.37 T.U.L.D.

Inoltre nel caso concreto, trattandosi di importazione di merci soggette ad accisa,  si deve applicare la normativa relativa a questa imposta e non quella doganale.


 

 

Fatto.

La società M…. & R…. SPA ha presentato ricorso contro l’Avviso di Definizione dell’ Accertamento n.74792 dell’Agenzia Dogane di Genova per IVA ed Imposte di consumo.

La ricorrente sostiene che nell’agosto 2004 ha importato da Paese terzo in Italia una partita di 2.688 colli di liquore “ whisky ” voce doganale 2208 3011 00 del peso di kg.24.385 e valore di euro 158.108,16.

Tale merce, soggetta ad IVA all’importazione per euro 41.059,32 ed accisa per euro 47.188,42  è  giunta  in regime di sospensione da queste imposte alla Dogana di Genova dove la società B& B Lo. ha provveduto ad effettuare le operazioni doganali su incarico della ricorrente allo scopo del trasporto alla Dogana di Torino per essere sdoganata e trasferita nei magazzini della società.

Pertanto la Dogana emetteva il 20.10.2004 un documento di transito esterno T/1 n.38712/E  per consentire la circolazione del liquore in regime di sospensione delle imposte gravanti fino alla Dogana di Torino ed a garanzia delle imposte sospese la ricorrente ha prestato idonea fideiussione.

Nella notte tra il 26 e 27 ottobre 2004 l’automezzo su cui erano stivate le merci veniva rubato in provincia di Alessandria a causa del turno di riposo dell’autista incaricato al trasporto a Torino.

 

A seguito degli eventi descritti la società presentava denuncia di furto ai Carabinieri di Acqui Terme.

In data 08.11.2004 la Società ricorrente ha chiesto all’Ufficio  Doganale di Genova la sospensione di qualsiasi procedura di riscossione, l’abbuono delle imposte di consumo sul carico e la non applicazione delle sanzioni, come da art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 504/1995.

La Circoscrizione doganale di Genova con nota n.74792 del 12.11.2004 ha comunicato invece di aver proceduto alla definizione dell’accertamento della dichiarazione mod.T1 riguardo ai colli di merce importata poiché la merce è stata dichiarata per il transito per la Dogana di Torino e non è stata data la prova della conclusione del transito; pertanto ha chiesto la corresponsione di euro 88.247,74  di cui euro 47.188,42 di accisa e di euro 41.059,32  per IVA all’importazione.

La M. & R. ha ritenuto illegittimo il provvedimento e con istanza del 15.11.2004 ha chiesto il riesame al Direttore della Dogana ribadendo l’illegittimità del recupero; ma con provvedimento n.75668 del 16.11.2004 l’accertamento è stato confermato in quanto fa riferimento all’art.84 e 91 del C.D., regime sospensivo,  inoltre l’art.204 sostiene che l’obbligazione doganale sorge in seguito all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce a questo regime, infatti per il transito la sottrazione della merce alla vigilanza doganale e la sua mancata presentazione a destino costituiscono una inosservanza delle condizioni stabilite.

Conclude la Dogana sostenendo che il furto di merci non esima dall’obbligo di rispondere dell’obbligazione doganale come da art.36 T. U. L. D.

La ricorrente sostiene in diritto:

–         la violazione e falsa applicazione degli art. 4, 96, e 204 del Reg.CEE n.2913/92; violazione dell’art.4 comma 1 D.Lgs. n. 504/95; violazione e falsa applicazione degli art.34 e 36 del D.P.R.n. 43/1973.

 

La merce, che è soggetta ad IVA e all’accisa sull’alcole, è giunta in regime di sospensione presso la Dogana di Genova dove avrebbe dovuto essere sdoganata e trasferita negli stabilimenti della ricorrente.

All’atto della sottrazione la merce era già coperta da documento di transito comunitario T/1 n.38712/E  emesso dalla Dogana.di Genova; il transito comunitario esterno consente alle merci di Paesi extra UE di circolare da un punto all’altro del territorio doganale comunitario senza essere soggette ai dazi all’importazione, c.d. regime sospensivo.

La merce giunta alla dogana di destino  assieme ai documenti accompagnatori, tra cui il mod. T/1 che attesta il regime di transito, entro 15 giorni deve ricevere una destinazione doganale e qualora il regime non sia appurato entro 4 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito da parte della Dogana di partenza oppure che il regime non si è concluso regolarmente, l’art.366 delle dac-cdc dispone che le autorità possono stabilire le condizioni di insorgenza dell’obbligazione doganale individuando il debitore ex art. 201 e seguenti del cdc.

La Dogana ha avviato il recupero dell’accisa e dell’IVA all’importazione basandosi sul presupposto erroneo che la natura del regime sospensivo del transito comunitario abbia determinato l’insorgere dell’obbligazione doganale con la conseguente inapplicabilità dell’art.4 D.Lgs. n.504/95 che consente l’abbuono dell’imposta in caso di furto della merce, mentre questa possibilità non è ammessa dalle norme doganali comunitarie e nazionali vedi art.37 TULD.

Sostiene la ricorrente ancora che l’obbligazione tributaria insorta in conseguenza del mancato appuramento del regime del transito non può essere disciplinata dal C.D.C., infatti l’art. 204 CDC dispone che l’obbligazione doganale all’importazione sorge a seguito:

–         dell’inadempienza di uno degli obblighi che derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall’utilizzo del regime doganale al quale è stata vincolata,

–         dell’inosservanza  di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a questo regime o per la concessione di un dazio ridotto o nullo a motivo dell’utilizzo della merce a fini particolari.

 

Quindi le norme comunitarie sono chiare nell’identificare come oggetto dell’obbligazione doganale solo i dazi all’importazione e all’esportazione.

Le accise, come imposte di consumo, costituiscono esclusivamente un tributo interno e non possono rientrare nell’oggetto dell’obbligazione doganale.

La Dogana sostiene invece che le accise rientrano fra i diritti di confine e che pertanto finiscono per costituire quelle tasse di effetto equivalente che con i dazi sono oggetto dell’obbligazione doganale.

Ma le tasse ad effetto equivalente gravano solo sul prodotto importato o esportato e non sul prodotto nazionale similare; esse possono essere istituite solo dalla Commissione in merito allo svolgimento della politica commerciale comune.

Il  tributo interno, come l’accisa sull’alcole, affluisce nel bilancio del singolo stato e contribuisce a finanziare in generale le spese dello Stato, vedi sentenza  del 9.6.1992 della Corte di Giustizia UE.

In virtù di quanto citato sopra l’imposta di consumo è un tributo interno e non tassa ad effetto equivalente a dazio doganale.

L’art. 94 del CDC prevede che l’obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’obbligazione doganale e delle altre imposte che possono essere dovute sulla merce; questo rimarca ancora il fatto che esiste una differenza formale e sostanziale tra la detta obbligazione ed il debito tributario nel confronti dell’erario per le imposte di confine che gravano sulle merci importate diverse dai dazi e dalle tasse ad effetto equivalente.

Cita la sentenza della Corte di Giustizia del 11.07.2002 che ha deciso la vicenda tedesca di un recupero IVA all’importazione in Germania secondo la legge tedesca del 1968 e non secondo la normativa doganale comunitaria.

La Dogana di Genova ha basato la pretesa su semplici dati formali e non ha tratto applicazione dalle norme che regolano le accise disponendo la sospensione del recupero e poi l’abbuono dell’imposta.

Ancora insiste la ricorrente sul fatto che, secondo la Direttiva 92.12.CEE,  l’obbligazione sorge al momento dell’importazione o della fabbricazione e diventa esigibile all’atto dell’immissione in consumo.

Costituisce  immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa lo svincolo da un qualsiasi regime sospensivo.

L’art. 2 TUA stabilisce che il fatto che genera l’accisa è la fabbricazione o l’importazione di prodotti soggetti e che diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo o dello svincolo, inoltre l’art.4, comma 1, recita che in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime di sospensione è concesso l’abbuono dell’imposta nel caso che il soggetto obbligato provi che la perdita è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

La Dogana di Genova invece ha operato in modo diverso poiché nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni comunitarie e nazionali che non consentono l’abbuono dell’imposta.

Ancora sostiene la ricorrente che l’art.4 del D.Lgs. n.504/95 è norma speciale rispetto alla norma generale in materia doganale ex art.37 TULD; il  caso de qua  si occupa di importazione di merci soggette ad accisa e pertanto devono trovare applicazione le norme che riguardano questa imposta e non quella doganale.

Inoltre la Direttiva 92.12.CEE include tra i regimi sospensivi per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non solo l’invio tra depositi fiscali ma anche il transito comunitario esterno ex art.84 CDC, determinando così non la doganalizzazione della fattispecie, ma la specializzazione del regime doganale del transito comunitario con l’estensione al settore delle accise.

La Direttiva citata con l’art.6 par.2 ha rimesso ad ogni stato membro l’individuazione delle condizioni di esigibilità e dell’aliquota dell’accisa che deve essere applicata.

Il legislatore italiano ha previsto che lo svincolo irregolare da un regime sospensivo rende esigibile l’accisa, ma è concesso l’abbuono nel caso che questa esigibilità consegua ad un fatto che costituisce reato ad opera di un terzo rispetto al debitore d’imposta e si accerti la completa estraneità del debitore all’accaduto.

Ancora precisa la ricorrente che l’art.4 TUA richiama l’art.37 TULD solo per la parte relativa ai cali naturali e tecnici e non anche per le merci perdute o distrutte, anzi dispone che tra le prime vanno comprese anche quelle sottratte e questo dimostra in modo chiaro la specialità delle norme del TUA e l’impossibilità di applicare la disciplina doganale ed i relativi criteri di esigibilità dei dazi al caso di specie.

Il legislatore comunitario ha preferito estendere anche al settore delle accise il regime doganale del transito per le merci estere senza che questo potesse significare l’applicazione della normativa doganale e non quella propria delle accise.

A conclusione del ricorso la società sostiene che, dopo la denuncia fatta,  la Dogana di Genova avrebbe dovuto sospendere ogni attività di recupero e disporre l’abbuono dell’imposta e pertanto chiede l’annullamento degli atti impugnati , lo svincolo della cauzione prestata e restituzione di quanto riscosso.

 

L’Agenzia delle Dogane di Genova nelle proprie controdeduzioni sostiene che il regime del transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della comunità di merci non comunitarie senza che esse siano assoggettate al pagamento dei diritti all’importazione cioè IVA, dazio e tasse di effetto equivalente come le accise, nel paese dove sono sbarcate posto che i diritti saranno pagati nel paese di destinazione UE.

Ripete l’iter seguito dal documento T/1 e nel caso che la merce non giunga a destino per cause diverse ed indipendenti come il furto, la Dogana di partenza deve procedere al recupero dei diritti di confine al mancato appuramento del transito consegue la presunzione di immissione in consumo della merce nel territorio dello stato.

Le norme che disciplinano il regime di transito esterno sono gli art.84 del Reg. CE 2913/92 ossia CDC e gli art.340 bis e seguenti del Reg. CE 2454/93, invece il TUA regolamenta una fattispecie diversa e cioè la spedizione fra depositi autorizzati di merce nazionale e/o comunitaria che viaggia in sospensione di accisa e che non viene scortata da un DAA che è diverso dal T/1.

Espone i fatti avvenuti in sintesi come  già evidenziato sopra dalla società ricorrente ed in particolare che dopo il rigetto dell’istanza,  la Martini & Rossi  spa ha provveduto a pagare i tributi richiesti presso la Dogana di Genova Voltri e contemporaneamente ha notificato il ricorso.

Il ricorso è basato sull’art.4 del TUA che è normativa speciale nazionale e consente di non riscuotere l’accisa in caso di furto della merce e pertanto chiede l’annullamento dell’atto impugnato.

La Dogana replica che, al momento del furto, la merce risultava ancora allo stato estero , non sdoganata e sottoposta  al regime doganale del transito comunitario esterno e pertanto la normativa da applicare è il C.D.C. ed il T.U.L.D. e non certo il T.U.A.

La merce era scortata da un T/1 che è un documento regolamentato dal CDC e non da un DAA che è un documento regolamentato dal TUA.

Sostiene ancora che la società ricorrente il 20.10.2004 non ha importato da un paese terzo la partita di alcolici infatti la merce non è stata assoggettata ad IVA e ad accisa.

Segnala alcune imprecisioni evidenziate nel ricorso come il riferimento alla copia del DDT  ed in particolare il modello T/1 che non può essere sostituito da alcun documento.

Nel caso di transito informatizzato si utilizza la procedura “ STR.A.DA.”  , nel momento in cui la Dogana è informata della mancata conclusione del transito, la dogana di partenza deve procedere ex art.201 CDC ai fini del recupero dei diritti di confine non assolti.

Pertanto la Dogana di Genova ha proceduto al recupero e le motivazioni sono esposte nella nota prot.n.75668 del 16.11.2004, invece la ricorrente insiste nel negare la natura doganale dell’obbligazione insorta a seguito del mancato appuramento del regime doganale del transito comunitario esterno e vorrebbe applicare alle merci, che erano ancora allo stato estero al momento del furto, la norma nazionale che riguarda merce già comunitaria.

Tra i diritti di confine sono compresi i dazi, le imposte di effetto equivalente e l’IVA nazionale.

 Se la ricorrente avesse deciso di sdoganare la merce a Genova, sulla bolletta d’importazione sarebbero stati liquidati sia l’accisa che l’IVA all’importazione, entrambi riscossi in ottemperanza alle norme sulla riscossione dei diritti di confine.

 

L’Agenzia delle Dogane sostiene ancora che il mancato pagamento dell’accisa a seguito di importazione fa sorgere un’obbligazione doganale e non può essere condivisa la tesi della società ricorrente in quanto si tratta di due regimi sospensivi differenti, infatti il regime regolamentato dalla Direttiva 92/12 e dal TUA  riguarda esclusivamente lo spostamento interno di merce già nazionalizzata che viaggia tra depositi autorizzati in sospensione della sola accisa e l’altro che è sottoposto alle norme comunitarie del CDC e del TULD riguarda merce non ancora immessa in libera pratica nella comunità trasferita da una dogana ad un’altra in regime di sospensione di tutti i diritti di confine.

Precisa inoltre che le accise dal 01.01.1993 hanno sostituito le sovrimposte di confine e sono comprese nei diritti di confine; la Martini & Rossi spa avrebbe potuto sdoganare la merce a Genova e trasferirla presso il proprio deposito doganale mediante scorta di DAA dopo averla nazionalizzata.

Il transito doganale esterno è un regime sospensivo che assorbe altri regimi sospensivi relativi ad altre forme di fiscalità, l’art.94 del CDC prevede che l’obbligato principale per l’operazione di transito è colui che si assume l’onere di garantire il pagamento dell’obbligazione doganale non solo in rapporto ai dazi ma anche alle altre imposte che possono essere dovute sulla merce.

Il furto delle merci vincolate a T/1 non esima dall’obbligo di rispondere dell’obbligazione doganale e questo  è anche confermato  dall’art.36 del TULD e dalla giurisprudenza.

Secondo l’art.3 , comma 4, del TUA risulta che il legislatore ha differenziato le modalità di riscossione dell’imposta in caso di importazione dei prodotti, l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, inoltre è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate.

La debenza dell’accisa quale obbligazione doganale si ha quindi nel caso in cui sia liquidata a seguito di un’operazione di importazione, come in questo caso, e pertanto la normativa applicabile è quella prevista per i diritti di confine.

Le norme del TUA non possono trovare applicazione in quanto siamo in presenza di un’obbligazione doganale sorta in conseguenza dell’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime doganale prescelto.

Ribadisce ancora che nel caso in esame si dovrà fare riferimento alla disciplina comunitaria del regime doganale del transito comunitario esterno.

In caso di furto della merce sia il CDC che il TULD non consentono lo sgravio dei tributi doganali all’importazione in caso di sottrazione della merce nemmeno a seguito di furto denunciato alle competenti autorità.

Ancora insiste l’Agenzia delle  Dogane sulla errata affermazione che il TUA sia norma speciale ed il TULD sia  norma generale, inoltre non condivide la tesi della ricorrente sull’affermazione che il TUA comprende negli articoli 5 e 15, tra i regimi sospensivi, anche il regime doganale del transito comunitario esterno di cui all’art.84 CDC.

Infine non è d’accordo sulla posizione sostenuta dalla ricorrente in merito all’art.1 del TUA , cioè che l’ambito di applicazione comprende tutta l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; ma in definitiva sostiene l’Agenzia delle Dogane che quando i prodotti soggetti ad accisa sono oggetto di importazione, tale tributo deve essere riscosso con le  modalità e nei termini previsti per i diritti di confine.

Allega copia del T/1 ed il preambolo e art.1 della Direttiva 92/12/CEE.

Chiede di respingere il ricorso.

 

La società ricorrente nella memoria del 30.01.2006 ribadisce che la normativa applicabile al caso in oggetto è senza dubbio  la Direttiva comunitaria 92/12/CEE ed il TUA.

In particolare espone che le accise , quali imposte di consumo, costituiscono esclusivamente un tributo interno e non possono dirsi rientranti nell’oggetto dell’obbligazione doganale, ma sono sottoposte alla speciale disciplina vigente per esse.

Contesta le affermazioni dell’Agenzia delle Dogane contenute nelle controdeduzioni citando che i prodotti alcolici originari di un paese terzo, quando circolano all’interno dell’UE, sono soggetti alle norme comunitarie ancorché vincolati ad un regime sospensivo doganale.

In materia di accise l’obbligazione sorge al momento dell’importazione o della fabbricazione e diventa esigibile all’atto dell’immissione in consumo, come da Art. 6 par. 1 DIR . CEE.

Inoltre evidenzia che per i prodotti d’importazione l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, ma la qualifica delle accise come diritti doganali ha lo scopo di individuare solo il soggetto competente al recupero cioè la Dogana.

Cita ancora la sentenza 14/7/2005 sez.III causa C-435/03. nella quale la Corte di Giustizia UE ha chiarito in materia di IVA che “ il furto delle merci non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’art.2 della VI Dir. Consiglio n. 77/388/CEE e pertanto la merce rubata non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto “.

 Questa sentenza afferma il principio per cui il furto di merci non determina l’insorgere di alcuna obbligazione poiché non si è verificato il presupposto impositivo previsto.

Nel nostro caso non si è verificato soltanto il presupposto impositivo tipico, cioè l’importazione, ma anche  lo svincolo irregolare dal regime sospensivo che è da imputare ad un evento anormale e che non può essere ricondotto alla fattispecie normativa.

La ricorrente espone il riferimento alla Sentenza della Cass. Trib. N.15445 del 6/12/2001 in tema di furto di merci soggette ad IVA con il conseguente diritto all’esenzione dall’imposta.

Insiste per l’accoglimento del ricorso.

 

 

 

Diritto.

La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso ed ha ascoltato in pubblica udienza i rappresentanti delle parti che hanno ribadito le rispettive posizioni ed in particolare il difensore della società ricorrente sostiene che l’art.4 del Reg. CEE n.2913/92 consente l’abbuono delle imposte nel caso di furto per le merci sottoposte al regime di transito, inoltre fa riferimento all’art.5 Dir. CEE 92/12 “ nel caso dei prodotti sottoposti ad accisa i quali sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa “.

Inoltre l’accisa non è una tassa ad effetto equivalente poiché questo produrrebbe discriminazione.

Secondo l’art.4 della Dir. CEE  le merci sono in regime di sospensione, infatti nel caso de qua

non  c’è stata immissione in consumo e non si può recuperare l’IVA e l’accisa perché non si è verificato il fatto generatore.

Il rappresentante dell’Agenzia delle Dogane di Genova evidenzia le caratteristiche di percorso mediante la redazione del documento T/1 , con questo infatti la merce viaggia tra due dogane e resta di competenza allo stato estero e nel verificarsi dell’ evento come quello in oggetto, deve pagare le imposte come da CDC.

Nel caso  fosse stato redatto il documento DAA , che regolamenta i trasferimenti di merce tra due depositi doganali,  avremmo fatto riferimento alle norme  stabilite dal TUA.

Ribadisce il difensore della società ricorrente in quanto la redazione del documento di transito esterno T/1 è stata fatta il 20.10.2004 dalla Dogana di Genova e di conseguenza è stato seguito correttamente dalla M…. & R…… spa tutto il relativo iter.

 

Il ricorso merita l’accoglimento in quanto la Commissione si allinea alla tesi sostenuta dalla società ricorrente poiché ritiene, a seguito delle motivazioni evidenziate ampiamente sopra, che nel caso in oggetto debba essere seguita la normativa relativa al TUA.

Inoltre l’abbuono dell’imposta è consentito in caso di furto di merce o perdita avvenuta per motivi di forza maggiore o prodotti che si trovano in regime di sospensione  ed il fatto è stato regolarmente dichiarato alle Autorità competenti secondo l’applicazione corretta dell’art.4, comma 1, del D.Lgs. n.504/95.

 

La ricorrente accetta la debenza dell’IVA ed anche l’Agenzia Doganale di Genova nelle proprie controdeduzioni ha rilevato la carenza di contestazioni su questo punto da parte della società ricorrente.

Osserva inoltre che la tesi sostenuta dall’Agenzia Doganale di Genova, che invoca la normativa del CDC e del TULD, non è ritenuta equilibrata poiché la società è stata assoggettata al pagamento delle imposte anche nel caso di sottrazione della merce a seguito di furto regolarmente denunciato alle Autorità competenti. 

A  chiarimento del caso de qua esiste giurisprudenza recente come quella prodotta dalla ricorrente e cioè la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14.07.2005 sez.III causa C-435/03  e la sentenza della Cassazione Trib. N.15445 del 06.12.2001.

 

                      P.              Q.                 M.

 

Accoglie  il ricorso della società  e limitatamente all’accisa dispone la restituzione del riscosso.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti visti i motivi ai sensi dell’art. 92 comma 2 del C.P.C.

 


30.04.2006.

Roberto Simonazzi.

Matteo Bernardini.

Fabio Antonietti.

 

DOTT. ROBERTO SIMONAZZI                            

Commercialista – Pubblicista                                       

Giudice Tributario – Revisore Contabile                  

19038 Sarzana – via Mazzincollo, 4