Il taglio dello scontrino fiscale per la grande distribuzione

A partire dal 1° gennaio 2005, in forza dei commi da 429 a 432, dell’art. 1, della L. 30.12.2004, n. 311, sono state disposte delle agevolazioni contabili per la grande distribuzione, che possono far venir meno l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. L’entrata in vigore della suddetta norma era legata a successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Analizziamo la norma in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – 8 luglio 2005 – ( G.U. n. 171 del 25 luglio 2005), che ha fissato le modalità ed i termini di trasmissione.

 

La certificazione incassi nella grande distribuzione

 La Finanziaria 2005 è intervenuta in materia di certificazione degli incassi, disponendo, attraverso il comma 429, dell’art. unico, che

“ le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e succ. modif. “.

 

Il successivo comma 430, dispone che a tal fine,

“ sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) ed f), del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti “.

 

Veniva previsto che successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate avrebbero provveduto ad individuare le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica degli incassi, che sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12 della L. 30.12.1991, n. 413, e al D.P.R. 21.12.1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente .

Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 .

 

In forza del dettato normativo approvato è possibile affermare che :
  • la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi e delle prestazioni di servizi, per ciascun punto vendita, costituisce una facoltà e non un obbligo ( è da ritenere che le grandi aziende di distribuzione, si pensi ai supermercati, con centinaia di punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, per esigenze di controllo interno, continueranno ad emettere alla cassa lo scontrino );
  • tale facoltà è concessa alle aziende distributive operanti in strutture aventi superficie superiori a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ( pertanto, alcuni punti vendita della stessa catena di distribuzione potranno beneficiare della facoltà mentre altri no, atteso che spesso, nei piccoli centri, l’azienda di grande distribuzione opera con esercizi inferiori ai 150 mq. );
  • l’esercizio di tale facoltà sostituisce l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, così che non è più obbligatorio emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale;
  • il vantaggio di non emettere lo scontrino o la ricevuta viene meno qualora il cliente richieda l’emissione della fattura, posto che, in questo caso, resta fermo l’obbligo per l’esercente di emetterla;
  • le violazioni alle prescrizioni previste sono sanzionabili secondo le stesse modalità indicate per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva ( art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 471/1997), per le altre violazioni in materia di Iva ( art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997), e per le sanzioni accessorie ( art.12, comma 3, del D. Lgs. n. 471/1997);
  • la disposizione non era operativa a partire dal 1 gennaio 2005, dal momento che è necessario attendere i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che fisseranno le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica degli incassi.

 

 

Il provvedimento di attuazione

 In attuazione della Finanziaria 2005, con il provvedimento dell’8 luglio 2005, sono stati fissati le modalità ed i termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese operanti nella grande distribuzione, che hanno optato per tale facoltà, e sono in possessi dei requisiti richiesti.

 

Modalità di trasmissione

I soggetti interessati al provvedimento possono trasmettere i dati direttamente o indirettamente:

  • direttamente attraverso Entrate o Internet;
  • indirettamente tramite un intermediario abilitato.

 

I dati da trasmettere comprendono l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, distinti per ogni punto vendita e per ogni giornata ( anche quelle per cui non si sono realizzati corrispettivi).

 

Termine di trasmissione

Il provvedimento fissa anche i termini di trassmissione dei dati: i corrispettivi relativi ad una settimana vanno trasmessi il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza di rifermento. I dati delle fatture emesse vanno trasmessi contestualmente a quelli dei corrispettivi relativi alla settimana in cui sono state emesse.

 

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Settembre 2005                                                                

 Gianfranco Antico