Lavoratori occasionali: le precisazioni dell’INPS

Una panoramica sulla normativa relativa al lavoro autonomo occasionale.

 

Le precisazioni dell’INPS sui lavoratori occasionali

Sotto l’aspetto previdenziale, la figura del lavoratore autonomo occasionale è stata oggetto di una importante revisione, e ciò sia per la conversione in legge del Decreto Legge n. 269/03, sia per l’entrata in vigore della c.d. Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/03).

Vediamo dunque di fare una panoramica sulla normativa oggi vigente.

[NdR: questo articolo risale a tanti anni fa; a fine 2021 i rapporti di lavoro occasionale hanno avuto importanti novità, vedi ad esempio in un articolo di marzo 2022: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale ]

 

1) Le collaborazioni coordinate “minori”

L’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Riforma Biagi) esclude dalla nuova disciplina del “lavoro a progetto” anche le “prestazioni occasionali”, ma se ed in quanto:

  • abbiano una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare;
  • il lavoratore abbia conseguito nell’anno un compenso complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

 

È fin da subito importante precisare che entrambi i limiti devono essere riferiti a ciascun committente.

normativa lavoro occasionaleAl riguardo, si è chiarito che, nonostante l’utilizzo letterale dell’espressione “prestazioni occasionali”, i rapporti in esame sono comunque inquadrabili tra le collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata entità, non si è ritenuto necessario assoggettarle alla nuova disciplina del lavoro a progetto; inoltre, si è affermato che sia il limite di durata temporale sia quello di reddito sono riferiti allo stesso committente.

Alla luce di ciò, scaturiscono delle conseguenze di natura fiscale, contributiva, ed assistenziale.

Da un punto di vista fiscale, tali collaborazioni coordinate e continuative rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.

Si applicano, quindi, le disposizioni in materia di ritenute e di conguaglio ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, nonché quelle in tema di addizionali all’Irpef (regionale e comunale, se prevista), da applicarsi, se dovute, a cura del sostituto d’imposta, sulla base della relativa specifica disciplina.

Essendo a tutti gli effetti collaborazioni coordinate e continuative, dal punto di vista contributivo esse sono soggette agli stessi obblighi presso la Gestione separata.

Tra l’altro, si sottolinea come il limite di 5.000,00 euro previsto dall’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non costituisca una franchigia a fini contributivi, ma ha esclusivamente lo scopo di escludere le “mini co.co.co.” dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del “lavoro a progetto”.

I compensi erogati, pertanto, devono essere integralmente assoggettati a contribuzione.

Ad esse non si applica dunque la specifica disciplina contributiva prevista dall’art. 44, comma 2, del Decreto Legge n. 269/2003 convertito dalla Legge n. 326/2003 in relazione ai rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c., che analizzeremo nel punto 2) di questo articolo.

Infine, l’INAIL, con la circolare 18 marzo 2004 n. 22, ha confermato l’applicazione della vigente  disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, anche nei confronti delle cd. mini co.co.co., in quanto tale normativa fa riferimento a tutti i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ora previsti dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.

 

 

2) Il lavoro autonomo occasionale: quando scatta l’obbligo contributivo.

La fondamentale novità introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2004 per il lavoro autonomo occasionale dal secondo comma dell’articolo 44 del Decreto Legge n. 269/2003 convertito nella Legge n. 326/2003, è l’estensione dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS.

E’ pertanto importante chiarire innanzitutto cosa si intende, agli effetti di tale norma, per “lavoratore autonomo occasionale”.

Al riguardo, l’INPS ha affermato che sono soggetti alla disciplina contributiva del suddetto art. 44 i lavoratori autonomi occasionali definiti ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, ossia

“chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente”

e

“senza i requisiti della professionalità e della prevalenza”.

 

Pertanto, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa vanno individuati, tendenzialmente:

  • nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente;
  • nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  • nel carattere episodico dell’attività;
  • nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

 

In presenza di tali requisiti, dunque, si rientra sempre nei rapporti di lavoro occasionale, e quindi a prescindere dalla durata della prestazione, nonché dall’importo dei compensi percepiti, che potrebbe anche superare i 5.000,00 euro annui con lo stesso committente.

In riferimento al limite reddituale, l’INPS ha inoltre precisato che esso prescinde dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali e, quindi, riguarda i redditi annui derivanti da tali prestazioni complessivamente considerati, ancorché oggetto di differenti rapporti di lavoro con diversi committenti.

L’ INPS ha poi chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell’anno solare, e quindi ad un criterio di cassa.

In altre parole, se è vero che di lavoro occasionale si parla sempre e comunque in riferimento ad aspetti legati allo svolgimento dell’attività (e sopra elencati), è altrettanto vero che l’obbligo di iscrizione all’Inps scatta solo al momento del superamento del limite reddituale di 5.000,00 euro annuo.

Tale superamento deve essere comunicato ai committenti interessati all’inizio dei singoli rapporti, ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.

Qualora il limite venga superato in costanza di una pluralità di rapporti di lavoro autonomo occasionale, ciascun committente dovrà assoggettare a contribuzione la quota parte del reddito  complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra il compenso dallo stesso erogato nel mese e la somma dei compensi erogati, nello stesso mese, dagli altri committenti.

Pertanto, se ad esempio un lavoratore occasionale ha percepito fino a tutto il mese di settembre 2004 l’importo complessivo di 4.500,00 euro e nel mese di novembre 2004 riceve altri 1.000,00 euro, di cui 700,00 euro dal committente A e 300,00 euro dal committente B, la contribuzione sull’importo di 500,00 euro eccedente la fascia di esenzione di 5.000,00 euro sarà applicata dal committente A, su 350,00 euro, e dal committente B su 150,00 euro.

 

Iscrizione all’INPS

L’art. 44 comma 2 del Decreto Legge più volte citato non ha previsto nulla in relazione al termine entro il quale i lavoratori autonomi occasionali soggetti al nuovo obbligo contributivo devono iscriversi alla Gestione separata INPS.

Al riguardo, l’INPS ha stabilito che l’obbligo di iscrizione decorre dal momento in cui i compensi percepiti nell’arco dell’anno solare, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo della franchigia di 5.000,00 euro; inoltre, per l’iscrizione i lavoratori autonomi occasionali devono utilizzare lo schema di domanda allegato alla circolare in discorso e prelevabile dal sito internet www.inps.it.

Una volta effettuata la prima iscrizione alla Gestione Separata, i lavoratori non dovranno più presentare domanda per gli anni successivi e, in considerazione del fatto che la situazione reddituale complessiva riferibile all’attività di lavoro autonomo occasionale può essere conosciuta solo dal lavoratore, spetta a quest’ultimo informare i committenti circa l’obbligo di applicare il contributo previdenziale.

 

Obbligo di denunzia contributiva

L’INPS non ha fornito indicazioni sulla debenza o meno in capo al committente di una denunzia dei dati contributivi, analogamente a quanto avviene per i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mediante il c.d. modello GLA. D’altro canto, l’ipotesi di una sua previsione sembra verosimile, posto che il versamento dei contributi avviene in forma cumulativa per tutti i singoli lavoratori.

 

Il reddito soggetto a contribuzione

Ai fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono considerati “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR e, ai sensi dell’art. 71 comma 2 del TUIR, sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Al riguardo, l’INPS ha chiarito che la contribuzione deve essere applicata sul compenso erogato al lavoratore autonomo occasionale, dedotte le spese che quest’ultimo ha posto a carico del committente e risultanti dalla ricevuta, ma al lordo di qualunque trattenuta di carattere fiscale.

Si ricorda, infatti, che i redditi di lavoro autonomo occasionale sono soggetti ad una ritenuta del 20%, a titolo d’acconto, se corrisposti a soggetti residenti, o del 30%, a titolo d’imposta, se corrisposti a soggetti non residenti.

 

Il “peso” del contributo ed i termini di pagamento

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse aliquote contributive previste per gli altri iscritti alla Gestione separata, in relazione ai requisiti posseduti (e quindi, a seconda che siano soggetti senza altra iscrizione previdenziale obbligatoria, con altra copertura previdenziale, o pensionati), compreso quindi l’eventuale contributo assistenziale dello 0,50% per la tutela della maternità, paternità, malattia e gli assegni familiari.

Nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata e senza altra tutela previdenziale obbligatoria né pensionati, nel 2004 si applicano le aliquote del:

  • 17,80% (17,30% a titolo previdenziale + 0,50% a titolo assistenziale), per il primo scaglione di reddito, pari a 37.883,00 euro; tale limite è ovviamente da considerare al netto della franchigia di 5.000,00 euro;
  • 18,80% (18,30% a titolo previdenziale + 0,50% a titolo assistenziale), per i redditi superiori a 37.883,00 euro e fino al raggiungimento del massimale annuo di 82.401,00 euro.

Ai fini dell’applicazione delle suddette aliquote, la circolare INPS del 10 febbraio 2004 n. 27 ha stabilito che ciascun lavoratore deve comunicare il superamento del limite di reddito del primo scaglione sia ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo, sia alla competente Sede dell’INPS.

Per i pensionati titolari di pensione diretta iscritti alla Gestione separata, si applica la speciale disciplina introdotta dall’art. 44 comma 6 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (c.d. Finanziaria 2003), in base alla quale, dal 2004, l’aliquota è stabilita nella misura del 15%, ai soli fini previdenziali, fermo restando il suddetto massimale della base imponibile di 82.401,00 euro per l’anno in corso.

Resta ferma l’aliquota previdenziale del 10% per i soggetti iscritti alla Gestione separata che siano titolari di pensione non diretta (ad esempio, i pensionati di reversibilità), oppure che abbiano anche un’altra copertura previdenziale obbligatoria; se il soggetto con doppia iscrizione è anche un pensionato diretto, si applica comunque la disciplina prevista per questi ultimi.

Anche per tali soggetti nel 2004 si applica il suddetto massimale della base imponibile di 82.401,00 euro.

In tutti i casi, la contribuzione è a carico del collaboratore nella misura di un terzo, e a carico del committente nella misura di due terzi.

Per le modalità ed i termini di versamento del contributo, occorre rifarsi alle regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Pertanto, superata la fascia di esenzione di 5.000,00 euro, i committenti interessati devono trattenere, dagli ulteriori compensi corrisposti nello stesso anno al lavoratore autonomo occasionale, la quota di contributo a suo carico,  e sono poi tenuti a versare il totale del contributo dovuto.

L’applicazione del contributo avviene secondo il criterio di cassa, andando quindi a gravare sui committenti che pagano i compensi dopo che è stato superato il limite di 5.000,00 euro.

Il versamento del totale dei contributi dovuti deve avvenire come di regola, ossia entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento dei relativi compensi, tramite il modello F24, ed in forma cumulativa per tutti i lavoratori autonomi occasionali esistenti presso uno stesso committente, senza la possibilità di specificare gli importi dei versamenti afferenti i singoli soggetti.

Si dovranno utilizzare i codici contributivi in uso per le collaborazioni coordinate e continuative, e cioè “CXX”, per i soggetti senza altra copertura previdenziale né pensionati, e “C10”, per i soggetti con altra copertura previdenziale o pensionati.

Per i contributi dovuti per i compensi già corrisposti nel 2004, in via transitoria, è stata prevista la scadenza del 16 ottobre 2004, senza applicazione di sanzioni e interessi. Al contrario, gli eventuali versamenti di contributi già intervenuti nel 2004 e che, invece, non risultano dovuti per effetto della franchigia di 5.000,00 euro, potranno formare oggetto di rimborso secondo le vigenti disposizioni.

In deroga al “criterio di cassa” che presiede la Gestione separata, la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi occasionali non è dovuta per i compensi percepiti nel 2004 ma relativi a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003.

Infine, i lavoratori autonomi occasionali non sono soggetti ad obblighi INAIL.

 
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Danilo Sciuto

Ottobre 2004