Con la Circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, l’INPS ha illustrato in maniera dettagliata tutte le novità normative introdotte dall’art. 2-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità), convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, in merito alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, recentemente disciplinati dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, sono state apportate novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali.
Sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.
Sono stati creati 2 nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.
Infine è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.
Nel presente contributo andremo ad analizzare nello specifico le principali novità con le quali dovranno confrontarsi i committenti ed i prestatori di lavoro, nonché gli operatori del settore in caso di delega.
Le modifiche alle prestazioni di lavoro occasionale nel Decreto Dignità
In sede di conversione in legge del c.d. Decreto Dignità, il Legislatore ha inteso modificare alcuni aspetti fondamentali del disposto normativo che regola le modalità di utilizzo