Le notifiche tributarie – Rassegna di giurisprudenza

A cura del dott. Danilo Sciuto
SPECIALE: LE NOTIFICHE TRIBUTARIE

sentenza nel processo tributarioIl momento in cui si perfeziona la notifica tramite posta

In tema di notifiche a mezzo del servizio postale, il momento in cui si perfeziona la notifica è diverso a seconda che si faccia riferimento al notificante o al notificato: per il notificante, infatti, ha piena valenza la data di spedizione dell’atto, mentre per il notificato vale la data della ricezione effettiva.

(Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sezione I, Sentenza n. 45/2003)

 

Illegittima la notifica postale se la busta è priva di firma o numero cronologico

In mancanza del numero o della firma sulla busta con cui un avviso di accertamento viene notificato tramite il servizio postale, la notifica stessa deve essere considerata come inesistente. Da qui, l’invalidità dell’atto, non sanabile dal fatto che il ricorso presentato dal contribuente alla Commissione tributaria attesta in pratica la conoscenza del contenuto della notifica, e quindi la sua “riuscita”.

(Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione XIV, Sentenza n. 12/2003)

 

Sanabile la nullità della notifica fatta a procuratore cancellato dall’albo

L’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo o a soggetti diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo.

Conseguentemente, la notificazione dell’impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio ma nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’articolo 291 del C.P.C. o eseguita spontaneamente dalla parte.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11623/2003)

 

Onere della prova in caso di illeggibilità della sottoscrizione della relata di notifica

La nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’entità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio – aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 16407/2003)

 

L’illeggibilità della sottoscrizione della relata di notifica è una irregolarità sanabile

Non comporta inesistenza della notificazione l’illeggibilità della firma di colui che ha eseguito la notificazione, salvo il caso di superamento, causato dall’indecifrabilità della sottoscrizione e da altre circostanze inerenti al contesto dell’atto, della presunzione di appartenenza al notificatore all’ufficio competente; inoltre, la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente contro l’avviso di accertamento è idonea a sanare, con effetto ex tunc, la nullità da cui sia eventualmente affetta la notifica di detto avviso.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 10186/2003)

 

Notifica in caso di irreperibilità a contribuente regolarmente domiciliato

In tema di notifiche degli atti in materia tributaria e nell’ipotesi di accertamento dei redditi, l’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, dispone che vanno osservate le disposizioni degli articoli 137 e seguenti del C.P.C. e che (lettera c), ove la consegna non avvenga a mani proprie del destinatario, la stessa debba essere effettuata nel domicilio fiscale di cui al precedente articolo 58. Ne consegue che è illegittima la notifica dell’avviso di accertamento effettuata secondo il rito degli irreperibili ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973, se non abbia raggiunto lo scopo, quando il destinatario risulti avere domicilio fiscale.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 10345/2003)

 

Notifica in caso di irreperibilità

La notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente in base all’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 – il quale deroga, in materia, all’articolo 140 del C.P.C.- è ritualmente eseguita, quando nel comune in cui deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato articolo 140 nell’albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l’ufficio sia tenuto a espletare ricerche, in particolare anagrafiche, essenedo un tale obbligo configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell’ambito dello stesso comune.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 7120/2003)

 

Atti precedenti la dichiarazione di incostituzionalità di una norma

L’efficacia delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo e riguarda, invece, tutti gli altri rapporti. Nel caso in cui sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma processuale, essa cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, dato che, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e, conseguentemente, nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un atto del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all’intervento del giudice delle leggi. Pertanto, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 commi 2 e 3 della L. n. 890 del 1982, correttamente il giudice di secondo grado rileva la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, in quanto avvenuta in violazione dell’articolo 8 citato, nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, rimettendo la causa al giudice di primo grado.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 2406/2003)

 

Quando si perfeziona la notifica per posta

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 149 C.P.C. e 4, comma 3, della legge 20 novembre1982 n. 890 “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” – ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, anzichè alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, fermo restando che per quest’ultimo, gli effetti decorrono dalla ricezione.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 8099/2003)

 

Omessa indicazione del luogo di notifica

In caso di omessa indicazione, da parte del messo notificatore, del luogo ove è stata eseguita la notificazione di un determinato atto processuale o stragiudiziale, la sanzione applicabile è la mera irregolarità e non la nullità della notifica. Tale principio è da ritenersi applicabile anche in materia di notifica di atti di accertamento tributari.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 12807/2002)

 

Inesistente la notifica effettuata per fax

È da ritenersi inesistente, e dunque non sanabile, la proposizione del ricorso tramite fax, in quanto effettuata secondo un mezzo del tutto differente da quelli che il codice di rito stabilisce in via ordinaria. Essa infatti viola i principi fondamentali del diritto di difesa  e del diritto al contraddittorio, in quanto non consente di dimostrare i passaggi richiesti dalla normativa per una valida notifica, quali la certificazione per iscritto dell’atto di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario, la consegna della copia conforme dell’atto al destinatario e l’osservanza  delle formalità dirette a garantire la conoscenza legale dell’atto stesso.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 4319/2003)

 

La consegna all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica postale

Le notifiche si perfezionano nel momento in cui il notificante consegna l’atto da spedire all’ufficiale giudiziario, e non, come disposto prima dalla norma abrogata, al momento della ricezione del plico da parte del destinatario della notifica; sarebbe irragionevole, e lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza, nonostante l’adempimento delle formalità a carico di chi notifica, possa dipendere da terzi.

(Corte Costituzionale, Sentenza n. 477/2002)

 

Inesistente la notifica effettuata da soggetto non qualificato

La notifica dell’avviso di accertamento effettuata da soggetto che non aveva poteri per eseguire la notifica è inesistente per vizio radicale. L’impugnazione da parte del contribuente non sana il vizio della notifica, infatti la disciplina che si evince dagli articoli 156, comma 3, e 160 del C.P.C. ha una valenza eminentemente, se non esclusivamente, processuale, sicchè in materia tributaria la sanabilità vale solo per le notificazioni eseguite nel quadro del processo tributario, ma non per l’avviso tributario. Il processo tributario comincia con la proposizione del ricorso e non con la comunicazione da parte del Fisco, per cui il vizio di notifica rileva quale vizio dell’atto e non è suscettibile di sanabilità.

(Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sezione VI, Sentenza n. 211/2001)

 

La mancanza di ora e luogo nella relata di notifica rende nulla la notifica

La mancata indicazione del luogo e dell’ora della relata di notifica dell’avviso di accertamento comporta la nullità della notifica con la conseguente nullità dell’accertamento, che non può essere sanata dalla proposizione del ricorso.

(Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione XXX, Sentenza n. 14/2002)

 

Nessun effetto dalla mancanza dell’ora nella relata di notifica

L’articolo 148 del C.P.C. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) non prescrive che nella relazione di notifica, l’ufficiale giudiziario debba indicare, oltre alla data, anche l’ora della notificazione.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 14342/2002)

 

Presunzioni legali in tema di luogo di avvenuta notifica

Anche in tema di notificazioni dell’avviso di accertamento tributario a persone giuridiche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 del Dpr n. 600/73 e 145 del C.P.C., poichè la relazione del messo notificatore si riferisce, di norma, all’atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la stessa sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, attesa la normale aderenza della relazione stessa alle indicazioni dell’atto che ne costituisce oggetto, sicchè l’omessa indicazione del detto luogo nella relata, ove emendabile con riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’articolo 160 del C.P.C.

(Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 6923/2002)