I benefici della proroga della scadenza del modello 770

la proroga della scadenza del modello 770 al 2 ottobre comporterebbe alcuni benefici per i contribuenti: un maggior tempo per gestire le novità del modello 2017 (che interessano i 770 di più complessa gestione) ed un maggior termine per il ravvedimento di eventuali Certificazioni Uniche da correggere

2017plusIn questi giorni i professionisti e i contribuenti sono alle prese con gli innumerevoli (e immancabili) adempimenti di fine luglio. Quest’anno il calendario fiscale è più intasato del solito anche a seguito delle recenti novità (obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva e spesometro trimestrale). Entro il 31 luglio sono attesi alla cassa i ritardatari che verseranno il saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e la prima rata degli acconti con l’aggiunta dello 0,40%.

La scadenza è il 30 luglio, ma cadendo la scadenza del modello 770 di domenica il termine risulta automaticamente prorogato al 31 luglio (il lunedì successivo).

Entro la fine del mese è in scadenza anche un ulteriore adempimento rappresentato dalla presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. I professionisti e gli operatori sfogliano la margherita essendo già numerose le richieste di proroga. E’ possibile che l’adempimento slitti al 30 settembre che però cade di sabato. Conseguentemente la data definitiva potrebbe essere quella del 2 ottobre prossimo.

L’eventuale slittamento trascinerà con sé una serie di adempimenti. Se la proroga sarà confermata sarà possibile effettuare entro la medesima data la rettifica delle comunicazioni o l’invio dei dati delle certificazioni uniche riguardanti i percipienti non interessati dall’operazione 730 precompilato. Si tratta specificamente dei soggetti in possesso del numero di partita Iva obbligati per questo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

E’ necessario poi tenere presente alcune novità. Per la prima volta, quest’anno, il modello 770 è unico accorpando quello ordinario e quello semplificato.

Continua però ad essere prevista la possibilità, per gli intermediari e i sostituti, di dividere in più parti il modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate. Il modello potrà essere diviso in due o anche tre parti. In particolare, potrà essere suddivisa la parte dei redditi di lavoro autonomo rispetto a quella dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre potrà essere inviata separatamente anche la parte del modello riguardante i redditi di capitale, ivi compresi i dati relativi alla distribuzione dei dividendi o agli utili delle società a responsabilità limitata.

Quest’anno è prevista una semplificazione. Nel modello è stata istituita una nuova sezione denominata “Gestione separata”. In questo caso il sostituto di imposta deve indicare quali ritenute sono contenute nel file oggetto di trasmissione telematica. Diversamente dagli scorsi anni non deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario che trasmette i dati relativi alle altre ritenute (le altre parti del modello).

Un’altra novità è rappresentata dall’obbligo di apposizione del visto di conformità qualora il sostituto di imposta esponga nel modello di dichiarazione crediti di importo superiore a 5.000 euro ed intenda utilizzarli in compensazione oltre tale limite massimo. La disposizione, cioè la riduzione del limite da 15.000 a 5.000 euro, si applica con decorrenza dal 24 aprile del 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017). In particolare, l’obbligo scatta laddove la dichiarazione sia presentata oltre la predetta data. Conseguentemente, in considerazione della scadenza prevista per la presentazione del modello 770 (che tra l’altro sarà probabilmente prorogata), le compensazioni dei crediti di importo superiore al limite di 5.000 euro richiederanno l’apposizione del visto o, in alternativa, la sottoscrizione del collegio sindacale. A tal proposito è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate che non concorrono al raggiungimento del plafond di 5.000 euro, né il credito da conguaglio da assistenza fiscale, né quello da versamento in eccesso.

20 luglio 2017

Nicola Forte