analisi del trattamento fiscale degli acquisti di carburante e dei problemi relativi alla certificazione e contabilizzazione degli stessi, dopo le novità relative alla scheda carburante
L’art. 164 del TUIR (recentemente oggetto di un importante intervento restrittivo) regola, non solo la deducibilità fiscale del costo di acquisto degli autoveicoli, ma, anche, la deducibilità fiscale delle spese di impiego (carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bolli e assicurazioni) dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese che, in linea generale, seguono il medesimo trattamento fiscale previsto per l’autoveicolo.
Con particolare riferimento ai costi sostenuti per l’acquisto di carburante e lubrificante, a decorrere dal 1 gennaio 2013, detti oneri sono deducibili integralmente, se relativi a veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa (e/o a i veicoli adibiti ad uso pubblico), ovvero nel rispetto del limite percentuale del 20%, ove relativi a veicoli aziendali in generale, ovvero del 70% se relativi a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
I soggetti passivi di imposta (enti, società, titolari di ditte individuali o professionisti) intestatari del veicolo (o detentori dello stesso a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili) – per poter detrarre l’Iva e dedurre i costi relativi ai carburanti per autotrazione – devono disporre di adeguata documentazione in relazione a tali costi e ciò potrebbe avvenire mediante la compilazione della scheda carburante, ovvero tramite altre modalità di documentazione alternative. Con particolare riferimento alla scheda carburante, questa rappresenta un documento fiscale che, salvo alcune eccezioni, sostituisce la fattura negli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gpl, metano, diesel,…) presso gli impianti di distribuzione stradale (art. 1, c. 2, del D.P.R. 10/11/1997 n. 444).
Quanto alle altre modalità di documentazione alternative, queste sono state introdotte, per la prima volta, dal Decreto Sviluppo n.70/2011 il quale ha statuito “l’abolizione della tenuta o compilazione della scheda carburante nel caso in cui i soggetti passivi IVA paghino i suddetti acquisti esclusivamente a mezzo carte di credito, di debito o carte prepagate emesse dai suddetti operatori finanziari”.
In data 9 novembre 2012, è stata pubblicata la C.M. N. 42/E dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito taluni chiarimenti in merito alla semplificazione in esame. Una delle principali precisazioni riguardava il fatto che le ricevute dei pagamenti, effettuati mediante i citati mezzi elettronici, rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina concernente la scheda carburante che, dunque, continua ad operare per tutti i soggetti passivi IVA non interessati ad acquistare il carburante mediante strumenti di pagamento elettronico: tali soggetti possono, quindi, continuare a detrarre l’IVA assolta sugli acquisti e a dedurre il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi, in ossequio alla vigente disciplina, ovvero tramite la compilazione della scheda carburante. In altre parole, sono esonerati dall’obbligo della scheda carburante soltanto coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, mentre i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (i.e. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante, per documentare gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta.
Tuttavia, nonostante l’importante precisazione fornita, restava da chiarire se il contribuente avrebbe potuto modificare (anche in corso d’anno) il sistema di documentazione degli acquisti di carburante (passando, ad esempio, dalla rilevazione degli acquisti con la scheda carburante, alla modalità di pagamento con moneta elettronica), ovvero avrebbe dovuto mantenere la medesima modalità di certificazione per tutto il periodo d’imposta. Il tenore letterale della citata circolare faceva propendere che la scelta della modalità di pagamento e, di conseguenza, la scelta della modalità di certificazione dell’acquisto di carburante dovesse essere riferita all’intero periodo d’imposta, con l’effetto che il contribuente avrebbe dovuto attendere l’inizio del successivo periodo d’imposta per usufruire dell’esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante, e ciò anche quando:
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il suddetto passaggio fosse avvenuto in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infrannuali di liquidazione;
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la nuova modalità di certificazione sia poi mantenuta dal contribuente sino al termine del periodo d’imposta.
A fare chiarezza sull’annosa questione è intervenuta, di recente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 1/E del 15 febbraio 2013) precisando che la possibilità di avvalersi di un sistema di documentazione semplificato e alternativo rispetto a quello della scheda carburante per la documentazione delle operazioni di acquisto del carburante deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui la scelta di tale sistema documentale sia integrale.
Ad ogni modo, l’esclusività nella modalità di certificazione di tali operazioni non pregiudica la possibilità per il contribuente di passare in corso d’anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione, a condizione che da tale momento (meglio se coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’IVA) le operazioni di acquisto vengano documentate esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o prepagate. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate si è dimenticata di disciplinare il passaggio inverso: alla luce dl tenore letterale della norma, sembrerebbe possibile il ritorno alla scheda carburante, solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha optato per la certificazione degli acquisti di carburante con strumenti elettronici. Ad ogni modo, qualora il contribuente abbia continuato (in via meramente facoltativa) ad annotare i rifornimenti sulla scheda carburante, ancorchépagati con moneta elettronica, lo stesso potrà effettuare, in ogni momento, gli acquisti anche con strumenti diversi dalla moneta elettronica esibendo, in caso di verifiche, la scheda carburante debitamente compilata per tutto il periodo d’imposta.
19 marzo 2013
Sandro Cerato