Con due risposte a due interpelli, il n. 263 del 13 ottobre 2025 e il n. 264 pari data, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. L’Agenzia spiega: se il lavoratore svolgeva all’estero più attività contemporaneamente, la verifica del periodo di residenza all’estero (tre anni, oppure sei/sette se il lavoratore al rientro in Italia presta la sua attività per il medesimo soggetto/gruppo per cui ha lavorato all’estero) deve essere effettuata distintamente in riferimento a ciascuna attività lavorativa svolta. Se il requisito temporale sussiste solo in riferimento ad una delle attività svolte, il lavoratore potrà usufruire dell’agevolazione unicamente in riferimento ad essa; i funzionari e gli agenti dell’Unione Europea, essendo considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche se formalmente iscritti all’AIRE, non possono accedere al regime agevolativo.
14 ottobre 2025