Se a seguito di un controllo da parte dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti è riqualificato da contratto d’appalto di servizi a diverso contratto che non prevede la detrazione dell’IVA, come e quando è possibile chiedere la restituzione dell’imposta pagata.
A seguito di numerose richieste pervenute l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla restituzione dell’IVA applicata a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta non era dovuta, e ciò è stato accertato in via definitiva dall’amministrazione finanziaria.
La restituzione dell’iva non dovuta
La circolare n. 20/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
“Per quanto concerne l’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legi