La riduzione di due anni dei termini di accertamento apre scenari vantaggiosi per chi adotta fatturazione elettronica e pagamenti tracciabili. Un’opportunità che richiede attenzione anche in sede dichiarativa: la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2025 diventa infatti il passaggio chiave per segnalare la posizione di favore e garantirsi un rapporto più certo con il Fisco.
Riduzione di due anni dei termini di accertamento: requisiti e opportunità nel modello Redditi 2025
I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, risultano aver:
- documentato le operazioni attive mediante fattura elettronica o corrispettivi telematici;
- posto in essere e ricevuto pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori a € 500,00;
hanno la possibilità di beneficiare di un regime premiale che prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, barrando, come condizione necessaria, la specifica casella presente nel quadro RS del modello Redditi 2025.
Aspetti generali
Ai fini dell’individuazione dei termini decadenziali:
- delle imposte sui redditi;
- dell’Irap;
- dell’IVA;
si deve fare riferimento rispettivamente all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all’art. 25 del D.Lgs. 17 dicembre 1997, n. 446 e all’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione dell’adempimento dichiarativo.
La situazione, pertanto, limitando l’analisi ai periodi di riferimento temporale, può essere così schematizzata:
periodo d’imposta |
anno di presentazione dichiarazione |
termine accertamento |
2019 |
2020 |
31.12.2025 |
2020 |
2021 |
31.12.2026 |
2021 |
2022 |
31.12.2027 |
2022 |
2023 |
31.12.2028 |
2023 |
2024 |
31.12.2029 |
2024 |
2025 |
31.12.2030 |
Decadenza dei termini di accertamento in presenza di concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale
I termini per l’accertamento, però, sono stati prorogati per coloro che hanno aderito:
- al concordato preventivo biennale 2024/2025, senza tenere in considerazione gli effetti dell’interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 28 novembre 2024:
-
- al 31 dicembre 2027, in presenza contemporanea dei seguenti presupposti: ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni e cioè contribuente soggetto a Isa che ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e al regime del ravvedimento speciale ex art. 2-quater del D.L. 113/2024 per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, come di seguito schematizzato:
-
- senza regime premiale Isa:
-
- al 31 dicembre 2027, in presenza contemporanea dei seguenti presupposti: ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni e cioè contribuente soggetto a Isa che ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e al regime del ravvedimento speciale ex art. 2-quater del D.L. 113/2024 per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, come di seguito schematizzato:
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Periodo d’imposta |
Termine originario |
Termine prorogato |
2018 |
31.12.2024 |
31.12.2027 |
2019 |
31.12.2025 |
|
2020 |
31.12.2026 |
|
2021 |
31.12.2027 |
-
-
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- con regime premiale Isa:
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-
-
Periodo d’imposta |
Termine originario |
Termine prorogato |
2018 |
31.12.2024 |
31.12.2027 |
2019 |
31.12.2025 |
|
2020 |
31.12.2026 |
|
2021 |
31.12.2027 |
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- al 31 dicembre 2025, per i soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento con scadenza al 31 dicembre 2024, indipendentemente dall’applicazione del regime del ravvedimento speciale, come, di seguito, evidenziato:
Periodo d’imposta |
Termine originario |
Termine prorogato |
2018 |
31.12.2024 |
31.12.2025 |
2019 |
31.12.2024 |
- al concordato preventivo biennale 2025/2026, senza tenere in considerazione l’interpretazione derivante dall’ interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 28 novembre 2024:
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