Con l’ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, la Corte di cassazione è intervenuta su una questione di perdurante attualità nel diritto tributario, concernente la legittimità della riferibilità a una società di capitali delle movimentazioni finanziarie rilevate sui conti correnti personali del suo unico socio e amministratore. In tale particolare contesto, l’amministratore-socio può disporre del patrimonio sociale ad libitum, senza essere soggetto al controllo di altri soci o organi gestori. È proprio questa assenza di alterità tra la volontà dell’individuo e quella dell’ente a costituire l’elemento grave, preciso e concordante, che legittima l’estensione delle indagini al conto personale e la conseguente presunzione di riferibilità alla società delle operazioni non giustificate, con il correlato effetto dell’inversione dell’onere probatorio.
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