Tirocinii formativi

secondo un recente interpello del Ministero del Lavoro i soggetti abilitati all’attività di intermediazione possono promuovere tirocinii formativi

Le modifiche introdotte dall’art. 11 del Dl n. 138/2011 hanno generato perplessità negli operatori in materia di tirocini formativi. Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha formulato un interpello per avere chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dei soggetti promotori. La risposta del Ministero del lavoro è arrivata con l’interpello n. 36/2011.

Il quesito verteva sulla distinzione, contenuta nella circolare n. 24/2011, tra i tirocini finalizzati alla formazione e l’orientamento rispetto a quelli per l’inserimento lavorativo. La distinzione è già da anni presente nell’ordinamento giuridico, esattamente tra il tirocinio formativo e di orientamento tipicamente rivolto a giovani diplomati e laureati che devono accedere al mondo del lavoro, e quello utile a chi il mondo del lavoro lo conosce già ma ha solo bisogno di uno strumento per ricollocarsi e riqualificarsi sul mercato lavorativo.

Le fonti normative sono l’art. 18, legge n. 196/1997 (cd. legge Treu), e l’art. 2, lettera b) del Dl n. 276/2003. Quest’ultimo, in relazione all’attività di intermediazione, ha stabilito che è consentita “la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”.

L’art. 11 stabilendo che “i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime”, ha posto un problema di coordinamento con le disposizioni contenute nel citato Dl n. 276/2003, che legittimano l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro ad alcuni soggetti privati; in particolare ha posto un dubbio circa la possibilità di svolgere il ruolo di promotori nei tirocini ai soggetti privati abilitati all’attività di intermediazione.

Per risolvere la questione si è ricorso ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2005, dove si chiarisce che, “essendo i servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l’esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lettera m), Cost., come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.)”. In altre parole lo Stato, in materia di servizi per l’impiego, cui rientra l’attività di intermediazione, ha il potere di stabilire in modo trasversale quello che riguarda diritti civili e sociali, e livelli minimi essenziali applicabili in modo indistinto su tutto il territorio nazionale.

Per risolvere l’incertezza della norma, è necessario individuare il confine  oltre il quale non si tratti più di un limite essenziale bensì una prevaricazione delle competenze legislative delle Regioni. L’interpello in esame spiega che l’attività di intermediazione e i soggetti abilitati del settore privato rientrano nell’ambito dei livelli essenziali da applicare su tutto il territorio nazionale e ciò indipendentemente dalle normative regionali, ed è quindi possibile svolgere il ruolo di intermediari sulla base della sola previsione contenuta nel decreto legislativo n. 276/2003.

Pertanto, i soggetti abilitati a promuovere i tirocini con pari dignità giuridica, sono: 

  • i soggetti (pubblici o privati) individuati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 11 del Dl n. 138/2011;
  • i soggetti privati individuati dal Dl n. 276/2003 a svolgere i servizi dell’impiego e  particolarmente quelli legittimati all’attività di intermediazione.

 Sono ammesse tutte le diverse tipologie di tirocinio ad eccezione di quelli curriculari, che legittimamente sono riservati alle Istituzioni deputate al rilascio di un titolo di studio.

8 ottobre 2011

Angelo Facchini