La Cassazione conferma che anche il Trust autodichiarato paga imposte di registro e donazione in misura fissa …ma ci sono alcuni dubbi sulla corretta applicazione delle imposte.
Il conferimento di beni in un trust dà luogo ad un reale trasferimento imponibile? Il trust autodichiarato[1] (il trustee coincide con il disponente), al momento istitutivo vuole delle imposte in misura fissa o proporzionale?
L’atto istitutivo, l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee sono meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione?
Solo l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo, può realizzare tale trasferimento e configurare, quindi, il presupposto per l’applicazione delle imposte in misura proporzionale?
Istituzione di trust autodichiarato: dubbi fiscali
L’istituzione di un trust cosiddetto “auto-dichiarato”[2], con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale?
E questo perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione”, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale?
L’imposta di donazione dovrebbe essere applicata solo in quei casi in cui, con il vincolo di destinazione, si manifesta l’arricchimento di un beneficiario che ha ricevuto da un determinato soggetto determinati beni per effetto di uno spostamento patrimoniale motivato da intenti liberali o a seguito di atti gratuiti?
Qualora il vincolo di destinazione ottenuto con il trust non comporti questo, la tassazione non potrebbe avvenire, considerato che il mero effetto segregativo non manifesta di per sé alcuna maggiore capacità contributiva concreta ed attuale, ex art.53 Cost., né in capo al disponente, né rispetto ai beneficiari?
Sussiste un generale principio di inapplicabilità della tassazione proporzionale (di donazione, ipotecaria e catastale) in sede di apporto di patrimonio a qualsiasi tipo di trust, in quanto la tassazione è rinviata al momento di assegnazione ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust?
Il principio di tassazione del trust
Il trust, previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal “trustee” nell’interesse di uno o più beneficiari.
Ne deriva che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi – dotato altresì di legittimazione processuale – è il “trustee”.
In quest’ottica, correttamente, da un lato, l’Ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione in capo al “Trust”, notificandolo poi a ciascun trustee, e, dall’altro, questi ultimi hanno instaurato il presente giudizio nella detta qualità.
Il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi[3], poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale[4].
In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
In tema di trust, l’imposta sulla successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla legge n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Costituzione.
Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Costituzione, che si realizzi un trasferimento effettivo[5] di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione d