Posticipata al 30 giugno la scadenza per la comunicazione delle operazioni del turismo, inizialmente prevista al 10 aprile 2020.
La comunicazione, sospesa dal Decreto Cura Italia, dovrà riguardare i soli pagamenti relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi in ambito turistico che superino i limiti di contante dettati dalla Legge di stabilità 2016 prima e dalla Legge di Bilancio 2019 dopo.
I casi di deroga a tali limiti, le modalità di compilazione della comunicazione e le eventuali sanzioni.
Decreto Cura Italia: posticipata anche la scadenza della comunicazione delle operazioni del turismo
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020 la Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (Decreto Cura Italia).
Come noto il decreto Cura Italia (art. 62, comma 1) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e pertanto i contribuenti che beneficeranno della sospensione, potranno porre in essere gli adempimenti entro la data del 30 giugno 2020 senza alcuna sanzione.
Tale norma ha avuto effetto anche per la comunicazione delle operazioni del turismo relativa all’anno 2019 che avrebbe dovuto essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2020 per i soggetti con liquidazione IVA mensile ovvero entro il 20 aprile 2020 per i soggetti trimestrali.
Nota
La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208-2015) ha introdotto, in via generale, con decorrenza dal 1/01/2016 il limite d’uso del denaro contante in euro 3.000.
In materia di uso del contante occorre inoltre segnalare che la legge di bilancio 20