Nella circolare pubblicata il 24 giugno, il Fisco riepiloga e aggiorna i principali aspetti del Concordato Preventivo Biennale, alla luce del decreto correttivo. Dall’adesione ai vantaggi, passando per nuove esclusioni e cause di decadenza, il documento offre chiarimenti operativi e qualche conferma attesa. Ma il vero nodo resta la copertura dal rischio di accertamenti analitico-induttivi.
CPB 2025-2026: la circolare 9/E tra conferme e precisazioni operative
Nella giornata del 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E, contenente i chiarimenti (tanti già noti) relativi all’adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, alla luce del decreto c.d. correttivo.
È importante affermare fin da subito che la circolare 9 richiama i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18 dello scorso settembre.
CPB 2025-2026: i chiarimenti del Fisco
Il documento illustra gli aspetti fondamentali dell’istituto: i requisiti, le modalità di adesione, le cause di esclusione e decadenza, gli effetti e modalità di determinazione degli acconti.
Le nuove cause di esclusione
In merito all’introduzione delle due nuove ulteriori cause di esclusione e analoghe cause di cessazione che, in un caso, impediscono l’accesso al CPB e, nell’altro, ne determinano la fuoriuscita qualora si verifichino nel corso degli anni di permanenza nel concordato, precisiamo che
- per la fattispecie relativa ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati, il documento si limita, passivamente, a leggere la norma, escludendone l’applicazione nel caso in cui, per l’attività esercitata dall’ente associativo, non risultino approvati gli Isa,
- per la fattispecie relativa all’ente associativo che intenda aderire o abbia aderito al CPB, analogamente, viene fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli Isa per l’attività esercitata dal professionista partecipante.
Controllo formale e decadenza dal concordato
Sulle cause di decadenza dal concordato, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 produce decadenza dal CPB soltanto nel caso in cui il versamento di tali somme non sia eseguito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del predetto controllo automatizzato.
Nessuna affermazione in più rispetto a quanto è scritto nella norma, se non la (ovvia) precisazione per la quale il contribuente non ha la possibilità di avvalersi della rateazione delle somme contenute nel bonario.
Le modalità adesione
In merito alle modalità di adesione, viene ricordata la possibilità di seguire un “doppio binario” per comunicare la scelta; questa, infatti, può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, entro il 30 settembre 2025, oppure in via autonoma.
In sostanza, l’unica affermazione interessante nella circolare è la conferma di quanto già detto nella n. 18 in merito ai controlli per i soggetti aderenti al CPB.
I vantaggi per il contribuente: niente accertamento analitico induttivo
In merito alla preclusione all’attività di accertamento di cui all’articolo 39 del DPR n. 600/73, prevista all’articolo 34 del decreto istitutivo del CPB, essa, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata qualora in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all’articolo 22 del citato decreto istitutivo del CPB, ma l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di CPB non assumerà a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, prevista all’articolo 19, comma 3, del decreto CPB.
L’unica affermazione degna di nota, dunque, è la semplice riproposizione di quanto detto, al riguardo, dalla precedente circolare 18/24.
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