È stato pubblicato il decreto che stabilisce come verranno formulate le nuove proposte di concordato preventivo biennale per il 2025–2026. La metodologia, aggiornata con i più recenti dati macroeconomici e basata su attività economiche specifiche e indicatori di affidabilità, promette semplificazioni e vantaggi. Cosa cambia rispetto al passato? Scopriamolo.
Concordato Preventivo Biennale 2025–2026: le regole operative nel decreto MEF del 28 aprile
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2025, il decreto del Mef – Ministro Economia e delle Finanze – dello scorso 28 aprile, con il quale è stata approvata la metodologia che l’Agenzia delle entrate deve utilizzare per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Cenni sul concordato preventivo biennale
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e D.L. 14 novembre 2024, n. 167).
I redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 1, del DPR 917/86, cd. TUIR), senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR);
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti (art. 5 del TUIR) ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (comma 1-quater del citato art. 54);
- il reddito d’impresa (art. 56 del TUIR ) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I , del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori (art. 66 del TUIR), senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 del TUIR); utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti (art. 5 del TUIR), a un Gru