Quali sono le principali novità per il CPB nel Decreto Correttivo alla Riforma Fiscale? Dalle cause di decadenza ai limiti di crescita del reddito concordato, ecco cosa cambierà
Come preannunciato nel nostro contributo pubblicato su Commercialista Telematico lo scorso venerdì, è stato approvato dal Governo l’attesissimo Decreto Legislativo c.d. “correttivo” in tema di Concordato Preventivo Biennale e adempimenti tributari.
Dopo aver dedicato la nostra attenzione alla novità della definitiva introduzione del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, è il momento di parlare dell’argomento che oggi è decisamente più atteso, ossia delle novità previste in tema di Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Decreto Correttivo: le novità per il CPB
Vediamo nel dettaglio le principali novità in arrivo per il CPB…
Tassazione incrementale agevolata del reddito concordato
La prima novità riguarda la tassazione del reddito incrementale concordato, rispetto a quello dell’anno precedente; ci stiamo riferendo alla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante per il calcolo ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (2024).
Come noto, tale differenza viene tassata con un’imposta sostitutiva che prevede aliquote differenziate (10%, 12%, o 15%) in base al punteggio ISA.
Con le modifiche introdotte dal Decreto correttivo, le aliquote agevolate potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo di 85.000 euro di incremento reddituale, mentre sulla parte eccedente tale importo sarà applicata l’aliquota Irpef del 43%, o Ires del 24%.
Tale novità si applica dalle adesioni esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto, ossia, nella quasi totalità dei casi, dalle adesioni per il biennio 2025-2026.
Novità CPB: il doppio concordato dei professionisti
Un’altra novità riguarda una fattispecie meno frequente della precedente, ossia quella di CPB scelto da professionisti che hanno sia un reddito proprio individuale, sia un reddito da partecipazione in associazioni professionali.
Diventa possibile, dal CPB 2025-2026, aderire al CPB solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci sia dalla associazione. Analogamente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione, e viceversa.
Cosa cambia per la cause di cessazione?
Restando nell’ambito delle cause di cessazione, un’altra modifica riguarda la fattispecie per cui il CPB cessa nel caso in cui la società o l’ente risulti interessato da operazioni di conferimento; viene esplicitamente esclusa (dal generare ipotesi di cessazione) l’ipotesi di conferimento in denaro; le operazioni rilevanti sono dunque solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo. Questa modifica ha efficacia anche retroattiva.
Stop al CPB per i forfettari
Viene poi disposto che il CPB non sarà possibile per l’anno 2025 per i contribuenti forfettari, così come il differimento al 30/9 del termine del 31/7 entro cui è possibile aderire al concordato.
Il tetto ai redditi proposti
Un altro intervento prevede che le proposte di reddito e di Valore della Produzione Netta per l’IRAP, rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, potranno eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente. In particolare, i limiti sono:
- 10% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 10;
- 15% per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% per i contribuenti con punteggio ISA superiore a 8, ma non a 9.
CPB e maxi deduzione per le assunzioni
Interessante poi la modifica per la quale, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, rientra anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023). Anche tale novità si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.
L’avviso bonario non fa decadere dal CPB
Concludiamo con quella che più che una novità è una conferma ufficiale di quanto non poteva essere diversamente. E’ esclusa la cessazione del concordato se il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 22 comma 1 lett. e) si verifica entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Si ricorda come chi scrive aveva già avuto modo di osservare la scorrettezza di una diversa conclusione, ossia che bastasse la sola notifica di avviso bonario per far decadere (qui l’articolo, datato ottobre 2024).
Che si dia inizio, dunque, alla consulenza ai clienti sulla convenienza o meno del CPB 2025/2026!
Danilo Sciuto
Lunedì 9 Giugno 2025