La procedura per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo sta per chiudersi. A pochi giorni dalla scadenza, è il momento di valutare se aderire, anche alla luce delle ultime novità operative. Un’opportunità da cogliere, tra chiarimenti aggiornati e nuovi margini di regolarizzazione.
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: ultima chiamata per il riversamento entro il 3 giugno 2025
La procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, per effetto di quanto disposto dall’art. 19, del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, conv. con modif. in L. n. 69 del 9 maggio 2025, chiude i battenti il 3 giugno p.v..
A pochi giorni dalla chiusura, offriamo al Lettore delle sintetiche indicazioni, al fine di valutare l’opportunità del riversamento, atteso fra l’altro che, con il provvedimento del 19 maggio 2025, sono state aggiornate istruzioni e modello.
Il dettato normativo
L’art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2001, conv. con modif. in L. n. 215/2021, ha introdotto una particolare forma di sanatoria per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, del D.L. n. 145/2013, conv. con modif. in L. n. 9/2014).
La procedura era inizialmente riservata ai soggetti che intendevano riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.
Soggetti beneficiari
Potevano – e possono, per effetto della riapertura – beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, del D.L. n. 145/2013, conv. con modif. in L. n. 9/2014[1], in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, legge 145/2018[2];
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Soggetti esclusi
La procedura non poteva essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. In
Inoltre, l’accesso alla procedura era – e resta – precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Se gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano a