L’imposta è un obbligo che ogni cittadino deve sostenere per contribuire alla spesa pubblica, ma la distinzione tra imposta fiscalmente rilevante e imposta penalmente rilevante è cruciale per valutare l’entità delle sanzioni. Questo approfondimento chiarisce come le differenze nei calcoli possano portare a sanzioni amministrative o penali, offrendo un’analisi dettagliata delle soglie di punibilità.
Una grossolana definizione di imposta coincide con l’obbligazione tributaria di cui ogni cittadino deve farsi carico per concorrere alla spesa pubblica. Individuando nell’obbligazione tributaria l’onere che il cittadino deve sopportare, appare superfluo precisare che tale onere è in funzione della sua capacità contributiva. Quanto appena detto, se appare formalmente corretto, non lo è nella sostanza. Difatti, ai fini sanzionatori si discute di due diverse imposte evase, quella fiscalmente rilevante e quella penalmente rilevante.
Appare evidente che, a parere di chi scrive, sarebbe più corretto, e nello stesso tempo concettualmente più percepibile, discutere su cosa debba intendersi per imposta dovuta e per imposta che, fiscalmente, si è tenuti a versare. Tale sostanziale differenza ha, di conseguenza, effetti negativi anche nel processo penale nel momento in cui il giudice è chiamato a quantificare l’imposta evasa dal contribuente al fine di verificare se tale evasione debba rimanere nel comparto amministrativo o, avendo superato la soglia di punibilità, rientrare nell’ambito penale.
Concetto di imposta evasa a fini penali
Le violazioni rilevanti
In tema di rilevanza penale dell’imposta evasa, bisogna richiamare le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs 74/2000 che trattano, rispettivamente:
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione.
Nelle prime due ipotesi, il risultato della dichiarazione viene alterato utilizzando fatture, altri documenti o altri artifici al fine di ridurre l’imponibile fiscale; nella terza ipotesi, si riducono gli elementi positivi di reddito o si aumentano gli elementi negativi, diversi da quelli indicati in precedenza, che concorrono alla formazione del reddito al fine di ridurre l’imponibile fiscale; nell’ultima ipotesi il contribuente omette, pur essendone obbligato, di presentare la dichiarazione dei redditi.
L’imposta
Come detto, l’imposta è quella parte di reddito che il contribuente è tenuto a versare nelle casse erariali, in funzione della sua capacità contributiva, per concorrere alla spesa pubblica. Sulla scorta di tale considerazione, appare evidente che il reddito da considerare, ai fini del prelievo fiscale, è quello ottenuto dalla differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti. Fiscalmente, invece, il concorso alla spesa pubblica dello stesso contribuente viene determinato in maniera diversa, ossia come la di