In caso di concessione di pegno su quote di partecipazione in SRL la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è la somma garantita o il valore nominale delle quote?
Con questo commento ci occupiamo di imposta di registro e di atti tipici dell’impresa, alla luce di un deliberato di alcune settimane fa della Corte di cassazione[1].
Il Collegio di nomofilachia, infatti, ha chiarito che, per determinare la base imponibile dell’imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata una garanzia personale o reale, nella nozione di titoli a tale fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro.
Da tale premessa, consegue che, nel caso di pegno su dette quote, la base imponibile deve essere determinata secondo la regola generale della somma garantita e non in ragione del loro valore nominale.
Il caso: costituzione di pegno su quote di SRL
Una società era proprietaria della quota maggioritaria di un’altra srl.
La prima compagine stipulava un accordo per la costituzione di pegno su quote in favore di un’ulteriore srl partecipata al fine di garantire il pieno ed incondizionato rimborso dell’importo che quest’ultima società poteva essere tenuta a versare, in forza della propria obbligazione di garanzia solidale, assunta nell’interesse della srl di cui sopra ed in favore di alcune società finanziatrici, per il rispetto degli impegni assunti in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool.
Con detto atto, rogato e registrato, veniva, quindi, costituito diritto di pegno sulla quota pari alla quota maggioritaria posseduta della prima srl, precisando che il valore della partecipazione effettivo risultante dal bilancio era pari ad un certo importo e le parti indi