La Legge di Bilancio 2024 introduce la possibilità di regolarizzare il magazzino sia in aumento che in diminuzione, con un’imposta sostitutiva del 18% più IVA per le correzioni in diminuzione. Questo adeguamento, disponibile per tutte le imprese non aderenti ai principi contabili internazionali, implica effetti contabili e fiscali diversi a seconda del tipo di correzione, secondo il principio contabile OIC n. 29. L’articolo analizza l’impatto di queste modifiche, esplorando le implicazioni sia per società di capitali sia per società di persone.
La legge di bilancio 2024 consente la regolarizzazione del magazzino sia in aumento che in diminuzione, con il pagamento di un’imposta sostitutiva, oltre all’iva commisurata ad una definita base imponibile nel solo caso di correzioni in diminuzione dei beni di cui all’art. 92 Tuir.
Le scritture contabili da impostare secondo le indicazioni del principio contabile n. 29 riversano determinati effetti anche sul piano fiscale ulteriori e diversi dal calcolo liquidatorio dell’imposta sostitutiva che si analizzeranno nel presente scritto.
Regolarizzazione del magazzino nella Legge di Bilancio 2024
L’art. 20 della Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di correggere sia in aumento che in diminuzione le rimanenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 ed espande l’opzione di adeguamento a tutte le imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
L’opzione correttiva può riguardare sia l’eliminazione di quantità o valori delle esistenze iniziali superiori a quelli effettivi e sia l’iscrizione di rimanenze prima omesse.
Nel caso di riduzione delle esistenze iniziali viene prevista come contropartita fiscale da liquidare l’iva determinata attraverso l’applicazione dell’aliquota media riferita all’anno 2023 su una base imponibile commisurata al risultato che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale diversificato per le varie attività ed un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 18% da raccordare alla differenza tra il valore come determinato ai fini dell’iva ed il valore eliminato delle esistenze iniziali.
Nel caso di aumento delle rimanenze l’adeguamento prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva sempre dell’IRES, IRPEF ed IRAP nella misura del 18% sul valore iscritto.
I metodi contabili a cui far ricorso per le correzioni contabili delle rimanenze sono quelli previsti dal principio contabile OIC n. 29 che, come noto, distingue tra errori significativi e non significativi.
A tale specifico proposito si rappresenta come per il citato principio OIC l’errore debba essere inteso come significativo quando per la sua consistenza e incidenza determinativa nella dinamica patrimoniale-economica della società, procura una deviazione di giudizio sulla prospettiva di solvenza o di altra natura della società nei confronti delle varie categorie di destinatari del bilancio.
Non è invece significativo l’errore quando la medesima incidenza è invece marginale e non determina alterazioni nel giudizio sul bilancio.
Effetti contabili e fiscali della variazione in aumento delle rimanenze iniziali
Nel caso si dia corso all’aumento delle rimanenze iniziali, qualora si tratti di errore significativo secondo le prescrizioni qualificatorie del principio contabile n. 29, come contropartita si deve procedere ad iscrivere una riserva del patrimonio netto con natura di riserva di reddito:
Esistenze Iniziali a Riserva
Il carico impositivo previsto per la regolarizzazione in aumento delle rimanenze è costituito dal pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 18% ai fini d